Sentenza del 01/03/2019 n. 6123 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio relativa ad avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2003, contestando il recupero a tassazione di componenti negative del reddito d'impresa e personale. Hanno dedotto la violazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo di aver documentato l'effettività dei costi, il pagamento in contanti delle fatture e una sponsorizzazione in favore di un'associazione sportiva dilettantistica. Hanno inoltre denunciato l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'onere di provare l'inerenza, l'effettività e la deducibilità dei costi grava sul contribuente. La documentazione prodotta è stata ritenuta insufficiente, anche perché i pagamenti erano avvenuti in contanti, i fornitori erano evasori totali e mancava documentazione commerciale idonea. La sponsorizzazione è stata considerata non provata, anche per la coincidenza tra il socio accomandatario della società e il presidente dell'associazione beneficiaria e per l'assenza di riscontri contabili. Le censure miravano inoltre a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione, e il vizio di motivazione era precluso dal doppio conforme di merito. I ricorrenti sono stati condannati a pagare all'Agenzia delle Entrate 4.100 euro per le spese del giudizio, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
La deducibilità dei componenti negativi del reddito richiede che il contribuente dimostri l'effettività, l'inerenza e la corretta imputazione dei costi. Il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi; in materia di costi deducibili, il contribuente deve dimostrare i presupposti della deduzione.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La valutazione degli elementi indiziari compiuta dai giudici di merito non è normalmente riesaminabile in cassazione.
Art. 360-bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e il ricorrente non offre argomenti per modificarlo.
Art. 348-ter c.p.c.
In presenza di una doppia decisione conforme sulle medesime questioni di fatto, è limitata la possibilità di denunciare in cassazione il vizio di motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, l'omesso esame è denunciabile solo riguardo a un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, non per la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o deduzioni difensive.
Art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali fonda il ricorso e dimostrarne la presenza nel fascicolo processuale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Chi deduce costi fiscalmente rilevanti deve dimostrarne con documentazione concreta l'effettività, l'inerenza e la riferibilità all'attività d'impresa; la sola fattura non è sempre sufficiente.
- I pagamenti in contanti, soprattutto verso soggetti privi di una reale struttura contabile o qualificati come evasori totali, costituiscono un elemento di criticità e richiedono prove ulteriori del rapporto commerciale e della prestazione.
- Per le sponsorizzazioni occorre provare non solo il pagamento, ma anche l'esistenza del contratto, l'effettiva attività promozionale, la controprestazione e la corretta imputazione temporale del costo.
- I rapporti tra soggetti con coincidenze personali o societarie possono essere valutati dall'Amministrazione e dal giudice come elementi indiziari di inattendibilità o antieconomicità.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: il controllo riguarda errori di diritto o anomalie motivazionali gravi e non la semplice preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi sui fatti, la contestazione del vizio di motivazione è particolarmente limitata.
- La documentazione deve riferirsi esattamente all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento; pagamenti o riscontri relativi ad anni diversi possono essere irrilevanti per dimostrare la deducibilità del costo contestato.
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