Cassazione Penale, Sentenza n. 5439/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 26/04/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ascoli Piceno (9/10/2018) a 9 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda per: a) porto di armi od oggetti atti ad offendere (due coltelli a serramanico) ex art. 4, comma 2, legge 18/04/1975 n.110; b) possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ex art. 707 c.p. (pinza). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per mancata notifica della citazione in appello al difensore effettivo; 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 4, comma 3, legge 110/1975; 3) erronea applicazione dell'art. 707 c.p. e inversione dell'onere della prova riguardo alla giustificazione del possesso degli strumenti; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) la notifica in appello risultava regolare perché la revoca del precedente difensore e la nomina del difensore Matraxia con elezione di domicilio nel suo studio erano già presenti negli atti; inoltre il difensore non aveva eccepito la questione in appello, con conseguente sanatoria del presunto vizio; 2) il rigetto dell'attenuante ex art. 4, comma 3, legge 110/1975 è fondato: la pluralità di coltelli e la gravità del fatto giustificano la valutazione negativa; 3) non c'è inversione dell'onere della prova: la fattispecie dell'art. 4 legge 110/1975 richiede che l'agente non giustifichi il porto al momento del controllo, che è un requisito negativo della norma; 4) l'art. 131-bis non è applicabile alla fattispecie, considerata la gravità (pluralità di coltelli) e le precedenti condanne dell'imputato, elementi ostativi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4, comma 2 e comma 3)
art. 4, secondo comma; art. 4, terzo comma
Il porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando l'imputato porta l'arma in luogo pubblico salvo che giustifichi il porto al momento; la circostanza attenuante prevista dal terzo comma può essere esclusa in presenza di elementi che denotino maggiore gravità, come la pluralità di coltelli
codice penale (art. 707)
Il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli sussiste quando il soggetto, in presenza del presupposto soggettivo (es. precedenti per reati predatori), è trovato in possesso di strumenti atti a forzare serrature senza giustificarne la destinazione; la norma implica che la giustificazione spetti all'imputato come requisito negativo della fattispecie
codice di procedura penale (artt. 161,162,164,178,179,185,601)
artt. 161, 162, 164, 178 comma 1 lett. c), 179, 185, 601 c.p.p.
Norme processuali relative a nullità e forme di notificazione; la Cassazione ha ritenuto che la notifica fosse regolare o che l'eventuale vizio si fosse sanato per mancata tempestiva eccezione
codice penale (art. 131-bis)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile se la condotta presenta una certa gravità o se ricorrono elementi ostativi quali pluralità di strumenti offensivi e precedenti dell'agente
codice di procedura penale (art. 616)
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; la Corte ha applicato tale norma per imporre anche il versamento alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso per fissare l'entità della somma a carico del ricorrente; qui la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse proposto con colpa
Massime di principio
- Le contestazioni di nullità relative a notifiche o domiciliazioni possono considerarsi sanate se il difensore non le eccepisce tempestivamente in sede di merito; in cassazione tali questioni possono risultare inammissibili se non adeguatamente dedotte e valorizzate precedentemente
- Il riconoscimento dell'attenuante speciale per il porto di armi ai sensi della legge 110/1975 dipende dalla valutazione della gravità concreta: la pluralità di armi o oggetti atti ad offendere può giustificare il diniego dell'attenuante
- Per il reato previsto dall'art. 707 c.p. la normativa richiede che l'imputato non sappia giustificare la destinazione degli strumenti al momento del controllo; non si tratta di un'inversione del principio di prova dell'accusa, ma di un preciso elemento costitutivo negativo della fattispecie
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica automaticamente: va esclusa quando la condotta presenti una minima apprezzabile gravità (es. pluralità di strumenti per offendere) o sussistano precedenti che aggravano il profilo soggettivo
- In generale, in ipotesi di reato con requisiti negativi (es. giustificazione del porto dell'arma), l'onere di fornire la giustificazione ricade sull'imputato in sede di fatto; la strategia difensiva dovrebbe prevedere prove idonee a spiegare la legittima detenzione o porto al fine di impedire la sussistenza dell'elemento negativo
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