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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5439/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 26/04/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ascoli Piceno (9/10/2018) a 9 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda per: a) porto di armi od oggetti atti ad offendere (due coltelli a serramanico) ex art. 4, comma 2, legge 18/04/1975 n.110; b) possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ex art. 707 c.p. (pinza). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per mancata notifica della citazione in appello al difensore effettivo; 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 4, comma 3, legge 110/1975; 3) erronea applicazione dell'art. 707 c.p. e inversione dell'onere della prova riguardo alla giustificazione del possesso degli strumenti; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) la notifica in appello risultava regolare perché la revoca del precedente difensore e la nomina del difensore Matraxia con elezione di domicilio nel suo studio erano già presenti negli atti; inoltre il difensore non aveva eccepito la questione in appello, con conseguente sanatoria del presunto vizio; 2) il rigetto dell'attenuante ex art. 4, comma 3, legge 110/1975 è fondato: la pluralità di coltelli e la gravità del fatto giustificano la valutazione negativa; 3) non c'è inversione dell'onere della prova: la fattispecie dell'art. 4 legge 110/1975 richiede che l'agente non giustifichi il porto al momento del controllo, che è un requisito negativo della norma; 4) l'art. 131-bis non è applicabile alla fattispecie, considerata la gravità (pluralità di coltelli) e le precedenti condanne dell'imputato, elementi ostativi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4, comma 2 e comma 3)

    art. 4, secondo comma; art. 4, terzo comma

    Il porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando l'imputato porta l'arma in luogo pubblico salvo che giustifichi il porto al momento; la circostanza attenuante prevista dal terzo comma può essere esclusa in presenza di elementi che denotino maggiore gravità, come la pluralità di coltelli

  • codice penale (art. 707)

    Il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli sussiste quando il soggetto, in presenza del presupposto soggettivo (es. precedenti per reati predatori), è trovato in possesso di strumenti atti a forzare serrature senza giustificarne la destinazione; la norma implica che la giustificazione spetti all'imputato come requisito negativo della fattispecie

  • codice di procedura penale (artt. 161,162,164,178,179,185,601)

    artt. 161, 162, 164, 178 comma 1 lett. c), 179, 185, 601 c.p.p.

    Norme processuali relative a nullità e forme di notificazione; la Cassazione ha ritenuto che la notifica fosse regolare o che l'eventuale vizio si fosse sanato per mancata tempestiva eccezione

  • codice penale (art. 131-bis)

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile se la condotta presenta una certa gravità o se ricorrono elementi ostativi quali pluralità di strumenti offensivi e precedenti dell'agente

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione; la Corte ha applicato tale norma per imporre anche il versamento alla Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso per fissare l'entità della somma a carico del ricorrente; qui la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse proposto con colpa

Massime di principio

  • Le contestazioni di nullità relative a notifiche o domiciliazioni possono considerarsi sanate se il difensore non le eccepisce tempestivamente in sede di merito; in cassazione tali questioni possono risultare inammissibili se non adeguatamente dedotte e valorizzate precedentemente
  • Il riconoscimento dell'attenuante speciale per il porto di armi ai sensi della legge 110/1975 dipende dalla valutazione della gravità concreta: la pluralità di armi o oggetti atti ad offendere può giustificare il diniego dell'attenuante
  • Per il reato previsto dall'art. 707 c.p. la normativa richiede che l'imputato non sappia giustificare la destinazione degli strumenti al momento del controllo; non si tratta di un'inversione del principio di prova dell'accusa, ma di un preciso elemento costitutivo negativo della fattispecie
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica automaticamente: va esclusa quando la condotta presenti una minima apprezzabile gravità (es. pluralità di strumenti per offendere) o sussistano precedenti che aggravano il profilo soggettivo
  • In generale, in ipotesi di reato con requisiti negativi (es. giustificazione del porto dell'arma), l'onere di fornire la giustificazione ricade sull'imputato in sede di fatto; la strategia difensiva dovrebbe prevedere prove idonee a spiegare la legittima detenzione o porto al fine di impedire la sussistenza dell'elemento negativo

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