Sentenza n. 1112/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla graduatoria definitiva di un avviso regionale per la concessione di contributi, motivata dalla incompletezza e irregolarità degli allegati, nonché gli atti di conferma dell'esclusione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva partecipato all'avviso regionale per il finanziamento di eventi e spettacoli, presentando un piano con spese complessive pari a euro 21.620,00. La domanda conteneva un solo preventivo, riferito a una spesa di euro 5.000,00, mentre non risultavano allegati i preventivi corrispondenti alle ulteriori voci di costo. Il Comune ha impugnato l'esclusione deducendo: violazione e falsa applicazione delle disposizioni dell'avviso relative alla documentazione da allegare, all'ammissibilità e ai requisiti del progetto; difetto di motivazione, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti; violazione del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione; incompetenza di Fincalabra S.p.A. a dichiarare l'inammissibilità, ritenendo tale potere spettante alla Commissione di valutazione; violazione dell'art. 6 l. 241/1990 per omessa attivazione del soccorso istruttorio; in subordine, illegittimità della clausola dell'avviso che prevedeva l'inammissibilità per incompletezza e irregolarità della domanda e degli allegati, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il Comune sosteneva inoltre che i preventivi mancanti fossero stati prodotti con l'istanza di riesame e che l'avviso non imponesse la produzione di uno specifico numero di preventivi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'avviso imponesse la presentazione dei preventivi unitamente alla domanda e che tali documenti fossero necessari a comprovare la congruità e l'effettività delle spese indicate nel piano. La produzione di un solo preventivo, a fronte di spese preventivate per euro 21.620,00, non consentiva di verificare la corrispondenza tra le voci di costo e la documentazione giustificativa. La motivazione dell'esclusione, consistente nel richiamo all'incompletezza degli allegati ai sensi dell'art. 4.5, comma 3, lett. b), dell'avviso, è stata ritenuta sufficiente, anche perché l'unico preventivo non copriva la totalità delle spese ammissibili. La carenza non era sanabile in sede di riesame, trattandosi di documenti da presentare contestualmente alla domanda a pena di inammissibilità. Il principio di tassatività delle cause di esclusione è stato ritenuto non applicabile, in quanto riferito allo specifico settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il secondo motivo è stato respinto: l'avviso attribuiva a Fincalabra l'istruttoria sulle condizioni di ricevibilità e ammissibilità e riservava alla Commissione la sola valutazione di merito. Inoltre, l'affidamento a Fincalabra di attività istruttorie costituiva una modalità organizzativa interna, senza trasferire la titolarità del potere decisorio, che nella fattispecie era stato esercitato dalla Regione con decreto dirigenziale. Il terzo motivo è stato respinto perché nelle procedure comparative non opera il soccorso istruttorio per la mancata produzione di documenti richiesti a pena di esclusione, in applicazione dei principi di autoresponsabilità, par condicio, efficienza ed efficacia, soprattutto nella selezione di progetti finanziati con risorse pubbliche scarse. Il quarto motivo è stato respinto poiché la clausola che subordinava l'ammissibilità alla completezza della documentazione, inclusi i documenti giustificativi delle spese, non è stata ritenuta irragionevole o sproporzionata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4.4, par. 1, lett. c), dell'Avviso pubblico
I preventivi devono essere allegati alla domanda e costituiscono documentazione necessaria per comprovare le spese indicate nel progetto.
art. 4.5, comma 3, lett. b), dell'Avviso pubblico
completezza e regolarità della domanda e degli allegati
La completezza e regolarità della domanda e degli allegati costituisce condizione di ammissibilità; la relativa carenza può comportare l'esclusione.
art. 2.2, lett. c), dell'Avviso pubblico
presentare una domanda di contributo il cui importo totale delle spese ammissibili, stabilito sulla base di appositi preventivi, è determinato in conformità (...)
L'importo delle spese ammissibili deve essere determinato sulla base di preventivi idonei a giustificare le voci di costo indicate nel progetto.
art. 6 l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non consente, nelle procedure comparative, di sanare la mancata produzione di documenti richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione.
Massime di principio
- In una procedura comparativa per la concessione di contributi pubblici, quando l'avviso richiede che la domanda sia corredata dai preventivi di spesa, la mancata produzione della documentazione necessaria a giustificare le voci di costo indicate nel progetto legittima l'inammissibilità della domanda.
- La motivazione dell'esclusione può ritenersi sufficiente quando richiama la specifica clausola dell'avviso relativa all'incompletezza degli allegati e la documentazione mancante rende concretamente impossibile verificare la congruità e l'effettività delle spese preventivate.
- La mancata produzione, insieme alla domanda, di documenti richiesti a pena di inammissibilità non è sanabile mediante produzione successiva in sede di riesame, quando tale carenza incide sulla completezza originaria della proposta e sulla sua comparabilità con quelle degli altri partecipanti.
- Nelle procedure comparative per la distribuzione di risorse pubbliche scarse, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancata produzione di documenti essenziali richiesti dalla lex specialis, in ragione dei principi di autoresponsabilità e par condicio.
- Quando l'avviso distingue tra l'istruttoria sull'ammissibilità e la successiva valutazione di merito, l'affidamento della prima fase a un soggetto gestore esterno non determina incompetenza se la decisione finale di esclusione è adottata dall'amministrazione titolare del potere.
- Il principio di tassatività delle cause di esclusione proprio dei contratti pubblici non si applica automaticamente alle procedure di concessione di contributi pubblici estranee all'affidamento di lavori, servizi o forniture.
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