Cassazione Penale, Sentenza n. 33833/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per la detenzione e il trasporto di circa 296 grammi di hashish, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La Corte d'appello aveva escluso la recidiva riconosciuta in primo grado e rideterminato la pena, ma aveva negato la sospensione condizionale e le attenuanti generiche. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che, essendo la pena inferiore a due anni e risultando estinti i precedenti reati a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, tali precedenti non avrebbero potuto essere valorizzati per negare il beneficio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 62-bis c.p. e l'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la confessione, la collaborazione e lo stato di bisogno economico. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 546 c.p.p. per contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la motivazione e il dispositivo letto in udienza indicavano una multa di euro 3.333,00, mentre il dispositivo redatto in calce alla sentenza riportava euro 1.333,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la Corte d'appello non aveva attribuito efficacia penale ostativa alla precedente condanna estinta, ma aveva valutato il fatto storico quale elemento obiettivo della personalità dell'imputato e indice della sua tendenza a essere coinvolto in traffici di stupefacenti, insieme al più ampio contesto organizzato della condotta attuale. Tali elementi potevano essere considerati sia ai fini della sospensione condizionale sia ai fini delle attenuanti generiche. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il dispositivo letto in udienza, che indicava la multa di euro 3.333,00, prevale sul dispositivo difforme riportato in calce alla motivazione. La difformità non determina nullità, ma costituisce errore materiale emendabile. La Corte ha quindi disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione del dispositivo, sostituendo l'importo di euro 1.333,00 con quello di euro 3.333,00.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata alla detenzione e al trasporto di circa 296 grammi di hashish.
art. 163 c.p.
Richiamato in relazione ai presupposti della sospensione condizionale della pena.
art. 164 c.p.
Il precedente reato estinto non può costituire un ostacolo legale automatico alla sospensione condizionale, ma il fatto storico può essere valutato, insieme ad altri elementi, ai fini prognostici.
art. 62-bis c.p.
Gli elementi relativi alla personalità dell'imputato e alla gravità concreta della condotta possono essere valutati ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche.
art. 133 c.p.
Gli indici previsti dalla norma possono comprendere anche il fatto storico relativo a un precedente reato estinto, quale elemento di valutazione della personalità dell'imputato.
art. 546 c.p.p.
Il contrasto tra dispositivo letto in udienza e dispositivo riportato in calce alla sentenza è risolto dando prevalenza al dispositivo letto in udienza.
art. 130 c.p.p.
Consente la correzione dell'errore materiale relativo all'importo della multa indicato nel dispositivo scritto difformemente da quello letto in udienza.
Massime di principio
- L'estinzione di un reato elimina gli effetti penali diretti della condanna, ma non cancella la materialità del fatto storico, che può essere valutato dal giudice in successivi procedimenti quale elemento della personalità dell'imputato e ai fini della prognosi richiesta per la sospensione condizionale della pena e per le attenuanti generiche.
- È vietato attribuire ex lege efficacia ostativa alla precedente condanna per un reato estinto; è invece legittima una valutazione concreta e motivata del fatto storico, unitamente agli ulteriori elementi della condotta e della personalità dell'imputato.
- Il giudice può negare la sospensione condizionale della pena e le attenuanti generiche valorizzando non soltanto precedenti fatti estinti, ma anche le modalità concrete del reato oggetto di giudizio e il suo eventuale inserimento in un contesto organizzato.
- In caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato in calce alla motivazione, prevale il dispositivo letto in udienza, poiché in esso si cristallizza la decisione; la difformità è sanabile mediante correzione dell'errore materiale e non determina nullità della sentenza, salvo il difetto totale del dispositivo.
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