Sentenza del 12/02/2016 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Novara
Avviso di intimazione Ires, Irap, Tarsu, altro - Difetto di assistenza tecnica - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il presunto difetto di assistenza tecnica e di valida sottoscrizione del ricorso, poiché l'atto introduttivo era stato sottoscritto dal solo contribuente o da un soggetto non abilitato, senza un mandato difensivo conferito anteriormente alla proposizione del ricorso. La questione era stabilire se tale irregolarità comportasse automaticamente l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La sentenza ha escluso l'inammissibilità automatica. Nelle controversie soggette all'obbligo di assistenza tecnica previsto dall'art. 12 del d.lgs. 546/1992, il mandato difensivo non deve necessariamente essere anteriore al ricorso. L'irregolarità può essere sanata mediante il conferimento successivo dell'incarico a un difensore. L'inammissibilità può essere dichiarata soltanto se la parte, dopo aver ricevuto l'ordine del giudice di munirsi di un difensore, non vi ottempera.
Norme richiamate
Art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nelle controversie per le quali è obbligatoria l'assistenza di un difensore
La disposizione impone l'assistenza tecnica nei casi previsti, ma la mancanza originaria del mandato o la sottoscrizione irregolare non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso: l'irregolarità è sanabile tramite conferimento successivo dell'incarico, salvo mancata esecuzione dell'ordine del giudice.
Massime di principio
- Quando l'assistenza tecnica è obbligatoria, l'assenza iniziale del difensore o del mandato non comporta di regola l'inammissibilità immediata del ricorso.
- Il giudice deve consentire alla parte di regolarizzare la propria posizione mediante il conferimento dell'incarico a un difensore abilitato.
- L'inammissibilità si verifica soltanto se la parte non rispetta l'ordine giudiziale di munirsi di assistenza tecnica.
- La sottoscrizione del ricorso da parte del contribuente o di un soggetto non abilitato costituisce un'irregolarità sanabile, non necessariamente un vizio definitivo.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare se il giudice abbia impartito un ordine di regolarizzazione e se tale ordine sia stato rispettato.
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