Sentenza n. 25/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione cautelare: - della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori approvati il 30.12.2024, con atto prot. n. 459883/2024, relativi alla procedura per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario (atto n. 372799 del 1° ottobre 2024, rettificato con atto n. 401647 del 31.10.2024), per complessivi 1088 posti, nella parte in cui non colloca tra i vincitori la ricorrente; - di tutte le operazioni di selezione, ivi compresa l’eventuale approvazione degli atti e gli atti esecutivi ed attuativi della progressione verticale, comprese eventuali chiamate in servizio, ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente; - di ogni ulteriore ed eventuale scorrimento della graduatoria, ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente; - della nota dell’Agenzia delle Entrate, prot. 5335 del 20.2.2025, avente ad oggetto “richiesta ore e coefficienti applicati fondo risorse decentrate anni 2019-2020-2021, là dove indica, quanto a «astensione obbligatoria per maternità» per l’anno 2019, il coefficiente 1,45; - della nota prot 37722, del 7.2.2025, in risposta all’istanza di accesso della ricorrente, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; - dell’accordo di ripartizione del fondo risorse decentrato dell’anno 2019, del 14 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate, nella non creduta ipotesi in cui sia interpretato in maniera da ledere gli interessi della ricorrente; - di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale ove e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere utilmente collocata in graduatoria, previa corretta rivalutazione, ai fini della procedura di selezione di cui in oggetto, ed attraverso l’applicazione del coefficiente corretto di 1,5 e non di 1,45 in riferimento alla ricorrente ed in relazione alla astensione obbligatoria maternità per l’anno 2019; quanto ai motivi aggiunti: - del provvedimento di rettifica della graduatoria, relativa al profilo professionale di funzionario giuridico-tributario, adottato con determinazione del 9.4.2025, pubblicata l’11.4.2025, reiterando le censure già prospettate con il ricorso introduttivo e deducendo l’illegittimità in via derivata del nuovo provvedimento di rettifica della graduatoria, nella quale, con il medesimo punteggio di 65,92 punti, la ricorrente ricopre la posizione n.933.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della procedura di progressione verticale per il passaggio all’Area dei Funzionari, successivamente rettificata, nonché atti connessi relativi all’attribuzione del punteggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria della procedura per 1088 progressioni verticali, nella parte in cui non la collocava tra i vincitori, e il successivo provvedimento di rettifica. Ha dedotto che, per l’anno 2019, durante il quale si trovava in astensione obbligatoria per maternità, l’Agenzia delle Entrate le aveva attribuito, ai fini del criterio del bando relativo alle competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo, un coefficiente di 1,45 anziché quello di 1,5 applicato negli anni successivi. Secondo la ricorrente, ciò aveva determinato l’attribuzione di un punteggio inferiore e la collocazione in posizione non utile. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della normativa sulla tutela della maternità, della disciplina del pubblico impiego, del bando e della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, oltre alla violazione dei principi costituzionali ed euro-unitari di uguaglianza, non discriminazione, buon andamento e tutela della maternità. Il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo preliminare di inammissibilità: il ricorso era stato notificato all’amministrazione e a due concorrenti collocati, rispettivamente, in posizione molto superiore e molto inferiore rispetto a quella che la ricorrente avrebbe conseguito in caso di accoglimento, ma non ad almeno un concorrente destinato a essere scavalcato. La ricorrente sosteneva che la notifica per pubblici proclami, autorizzata dal TAR, avesse sanato il vizio e che non fosse concretamente individuabile un controinteressato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, inammissibile per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., ritenendo omessa la notificazione originaria ad almeno un controinteressato. I concorrenti cui il gravame era stato notificato non avevano infatti un interesse contrario all’accoglimento: il concorrente con punteggio superiore sarebbe rimasto comunque in posizione migliore, mentre quello con punteggio inferiore non avrebbe subito alcun pregiudizio. Il controinteressato doveva essere individuato tra i candidati con punteggio superiore a quello attuale della ricorrente, ma pari o inferiore al punteggio rivendicato, poiché tali soggetti sarebbero stati postergati in graduatoria in caso di accoglimento. La graduatoria depositata in giudizio consentiva agevolmente tale individuazione. La successiva notifica per pubblici proclami non aveva efficacia sanante, poiché la notificazione a un controinteressato costituisce condizione di ammissibilità e presupposto processuale rilevabile in ogni stato e grado. Il Collegio ha inoltre rilevato, ad abundantiam, l’infondatezza nel merito: il punto 4.9 del bando, non ritualmente impugnato, prevedeva che il punteggio derivasse dai coefficienti già applicati nella procedura informatica FRD per la produttività individuale e il salario accessorio, sulla base degli accordi sindacali, e non da una nuova valutazione della Commissione. Per il 2019, l’astensione obbligatoria per maternità aveva comportato l’applicazione del coefficiente medio riferito alla struttura di appartenenza secondo l’accordo del 14 settembre 2021; tale modalità era coerente con la lex specialis ed era stata utilizzata per la procedura FRD, non contestata nella sede pertinente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
L’art. 41, co. 2 cpa impone, a pena di inammissibilità del gravame, la previa notifica all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
La notificazione ad almeno un controinteressato è una condizione di ammissibilità del ricorso e deve essere effettuata originariamente nei confronti di un soggetto concretamente individuabile che subirebbe un pregiudizio dall’accoglimento.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudice ha fissato direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito, rinviando l’esame della domanda cautelare alla definizione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
il Collegio rilevava e segnalava alla difesa della parte ricorrente, ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso
Il giudice può sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio prima di decidere.
d.lgs. 151/2001
Testo Unico disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, artt.1 ss.
La normativa è stata invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa all’applicazione, durante l’astensione obbligatoria per maternità, del medesimo coefficiente riconosciuto per il servizio effettivo; il TAR non ha esaminato definitivamente tale censura per l’inammissibilità del ricorso e ha comunque ritenuto non fondata la prospettazione.
art. 4.9 del bando di progressione verticale
Per valorizzare le competenze acquisite nel contesto lavorativo vengono prese in considerazione le risultanze dei dati estratti dalla procedura informatica FRD per il pagamento della Produttività Individuale per l’ultimo triennio liquidato (anni 2019, 2020 e 2021).
Il punteggio doveva essere calcolato sulla base dei coefficienti già risultanti dalla procedura FRD, mediante media ponderata dei valori rapportati alle ore lavorate, senza una nuova valutazione ad hoc della Commissione.
accordo di ripartizione del fondo risorse decentrate del 14 settembre 2021
coefficiente medio, riferito alla struttura di appartenenza
Per l’anno 2019, alle dipendenti in astensione obbligatoria per maternità era attribuito, nella consuntivazione rilevante per il salario accessorio, un coefficiente medio riferito alla struttura di appartenenza; il TAR ha ritenuto tale criterio applicabile anche nella progressione perché richiamato dalla lex specialis.
Massime di principio
- Nel giudizio impugnatorio contro una graduatoria, il ricorrente deve notificare originariamente il ricorso all’amministrazione e ad almeno un controinteressato individuabile tra i concorrenti che, per effetto dell’ipotetico accoglimento, verrebbero postergati in graduatoria.
- La notifica per pubblici proclami autorizzata dal giudice non sana la mancata notificazione originaria a un controinteressato quando quest’ultimo era concretamente individuabile; la notificazione al controinteressato costituisce un presupposto processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Quando la lex specialis stabilisce che il punteggio per le competenze professionali debba essere ricavato da coefficienti già risultanti da una distinta procedura amministrativa o contrattuale, la Commissione deve applicare quei dati secondo il bando, senza procedere a una nuova valutazione discrezionale, salvo rituale contestazione della clausola della lex specialis.
- La contestazione dell’erronea applicazione di un criterio di punteggio presuppone l’impugnazione del criterio di bando che ne costituisce la fonte, quando la lesione derivi direttamente da quel criterio e non dalla sua mera applicazione.
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