Ordinanza n. 151/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Comunicazione del RUP, prot. n. 5282 del 10/04/2026, trasmessa alla Società tramite la Piattaforma appalti Maggioli e a mezzo PEC in pari data, di esclusione ex art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 dalla procedura competitiva con negoziazione per l’affidamento del servizio di “Rimozione relitto navale Orenburggazprom” – CIG B9AF754273 (“Comunicazione di esclusione”); - del provvedimento di esclusione di cui alla Deliberazione Presidenziale n. 124 dell’8/4/2026 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale Porto di Ravenna (“Provvedimento di esclusione”); - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non noto, ivi inclusi i verbali del 16, 17 e 25 febbraio 2026, del 12, 13 e 30 marzo 2026, richiamati nel provvedimento di esclusione; - della comunicazione prot. n. 3147 del 3/3/2026 trasmessa alla Società tramite la Piattaforma, avente ad oggetto la richiesta chiarimenti e integrazioni ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara; nonché, in via subordinata e ove occorrer possa - di tutti gli atti costituenti la lex specialis, compresi il bando, l’avviso di indizione/disciplinare di gara (in particolare gli artt. 13, 14 e 15.1), nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure svolte nel presente ricorso e lesive per la Società (collettivamente, “Atti Impugnati”); - della determina – non conosciuta – ove nelle more adottata, con cui l’Autorità avrebbe disposto l’aggiudicazione della procedura di gara; E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto di appalto, ove nelle more eventualmente stipulato tra l’Autorità Portuale e l’operatore economico terzo ipoteticamente già individuato come aggiudicatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prima fase di prequalifica di una procedura competitiva con negoziazione per l'affidamento del servizio di rimozione di un relitto navale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione del RUP e il provvedimento di esclusione adottato dall'Autorità di Sistema Portuale, nonché gli atti presupposti e, in via subordinata, le disposizioni della lex specialis ritenute lesive. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato eventualmente stipulato, la declaratoria di inefficacia. L'esclusione era fondata sul difetto di potere rappresentativo del procuratore speciale che aveva presentato gli atti della società. La ricorrente ha invocato anche l'art. 2384 c.c. e ha chiesto la sospensione cautelare degli effetti dell'esclusione. Nel corso del procedimento di gara era stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 14 del disciplinare, ma il vizio rappresentativo non era stato sanato nel termine previsto dall'art. 101 d.lgs. 36/2023. La ratifica postuma del Consiglio di amministrazione è stata prodotta soltanto nel giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame, non fossero apprezzabili favorevolmente le esigenze cautelari. Il difetto di potere rappresentativo del procuratore speciale avrebbe potuto essere sanato mediante il soccorso istruttorio, ma non è stato sanato entro il termine, ritenuto pacificamente perentorio, previsto dall'art. 101 d.lgs. 36/2023. La ratifica postuma deliberata dal Consiglio di amministrazione e depositata in giudizio è stata considerata irrilevante perché tardiva e non idonea a superare il vizio maturato nella procedura. Il giudice ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 2384 c.c., in quanto riferito al potere di rappresentanza organica degli amministratori e non al potere dei procuratori speciali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 73 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura competitiva con negoziazione nell'ambito della quale si è svolta la prima fase di prequalifica oggetto di controversia.
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa richiamata per l'esclusione dalla procedura di gara.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il termine assegnato nell'ambito del soccorso istruttorio è stato qualificato come perentorio; la mancata sanatoria entro tale termine impedisce di attribuire rilevanza alla ratifica successiva prodotta in giudizio.
art. 2384 c.c.
È stato ritenuto non applicabile perché disciplina il potere di rappresentanza organica degli amministratori e non quello dei procuratori speciali.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, quando il difetto di potere rappresentativo del soggetto che ha agito per l'operatore economico è suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione deve intervenire entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, qualora tale termine sia perentorio.
- La ratifica postuma dell'atto compiuto da un procuratore speciale, se prodotta soltanto dopo la scadenza del termine per il soccorso istruttorio e direttamente in giudizio, non è idonea a sanare tempestivamente il vizio rappresentativo rilevante ai fini della partecipazione alla gara.
- La disciplina civilistica della rappresentanza organica degli amministratori non si applica automaticamente ai difetti relativi ai poteri conferiti a procuratori speciali.
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