Cassazione Penale, Sentenza n. 16674/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di 55.140,00 euro rinvenuta nell'abitazione. Denunciava, in primo luogo, violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente del Tribunale del riesame, lamentando che non era stata adeguatamente considerata la prova della lecita provenienza del denaro. In secondo luogo, deduceva violazione di art. 240-bis cod. pen. e delle regole sul riparto dell'onere dell'allegazione e probatorio, sostenendo che la documentazione prodotta (dichiarazione di una nipote su una presunta donazione del 2021 e un attestato di liquidazione di indennità previdenziale non materialmente prelevata) fosse sufficiente a giustificare la provenienza lecita del denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, strettamente connessi, in parte manifestamente infondati e in parte impropri per il giudizio di legittimità, essendo in realtà richieste di riconsiderazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul concetto di motivazione apparente, affermando che tale vizio è configurabile solo se la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza; nel caso di specie il Tribunale del riesame aveva adeguatamente spiegato perché le produzioni documentali difensive fossero poco attendibili e insufficienti a superare la sproporzione tra l'ingente somma in contanti e le limitate capacità reddituali della prevenuta e del coniuge. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; il Tribunale di Reggio Calabria è stato adito ai sensi di questa disposizione per il riesame del decreto del GIP
art. 125 cod. proc. pen.
invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione apparente; la Corte ha richiamato che la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio non integra una specifica violazione ex art. 125, essendo rilevante solo una motivazione priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza
art. 240-bis cod. pen.
prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che, alla luce della sproporzione tra denaro rinvenuto e capacità reddituali, la documentazione difensiva non fosse idonea a dimostrare la lecita provenienza e dunque non sufficiente a elidere il fondamento del sequestro
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato per delimitare l'ambito delle censure di motivazione proponibili in cassazione: la doglianza per motivazione apparente è deducibile solo se la motivazione è talmente carente da renderne incomprensibile l'iter logico
Sez. U. n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci)
giurisprudenza richiamata per definire il concetto di motivazione apparente: vizio configurabile solo se mancano i requisiti minimi di coerenza e completezza e l'iter logico è oscuro
Massime di principio
- In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari reali la censura sulla motivazione è ammessa solo se la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza; richieste di mera rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- Quando viene disposto il sequestro di denaro contante per sproporzione rispetto a redditi dichiarati ai sensi dell'art. 240-bis, la difesa deve fornire prove concrete, verificabili e idonee a ricostruire la catena di provenienza lecita dei fondi; dichiarazioni generiche o documenti non riscontrati sono solitamente insufficienti.
- L'onere di allegazione e probatorio per dimostrare la lecita provenienza dei valori sequestrati grava in concreto su chi sostiene tale origine con elementi seri e documentati; non basta produrre atti isolati o testimonianze non corroborate.
- In fase di riesame e cassazione è fondamentale formulare censure di diritto, non istanze di nuovo esame dei fatti: i giudici di legittimità verificano errori di diritto e vizi gravi della motivazione, non la riconsiderazione integrale della prova.
- Per resistere efficacemente a un sequestro per sproporzione è opportuno documentare movimenti bancari, atti formali di donazione registrati o altri elementi documentali che rendano coerente la presenza di cospicue somme liquide rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale.
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