L.R. Veneto 9/2015
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta sulla pesca e acquacoltura, rafforzando tutela della fauna ittica, controllo delle specie aliene invasive, regole su carte ittiche, concessioni, permessi temporanei, attrezzi ed esche, vigilanza e sanzioni. Introduce anche obblighi per scale di risalita e un programma regionale contro i culicidi vettori di arbovirus, con applicazione di alcune disposizioni dal 1° gennaio 2016 e termini transitori per l’adeguamento provinciale.
Modifiche alla disciplina veneta sulla pesca e l’acquacoltura nelle acque interne e marittime interne
Modifiche alla disciplina veneta su pesca, acquacoltura e tutela ittica
La legge regionale Veneto n. 9 del 2015 interviene in modo esteso sulla legge regionale n. 19 del 1998, aggiornandone finalità, strumenti di pianificazione, regole di esercizio della pesca professionale e dilettantistico-sportiva, controlli, sanzioni e misure di tutela degli ecosistemi acquatici. La disciplina opera nel territorio della Regione Veneto, con specifiche regole transitorie per Province e regolamenti attuativi.
Finalità, ambito e principi generali
Il testo rafforza l’impostazione di tutela della risorsa idrica, della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico, includendo anche la conservazione della biodiversità sommersa e ripariale. La Regione disciplina pesca e acquacoltura nelle acque interne e marittime interne del Veneto, valorizzando anche tradizioni e forme storiche di pesca, purché compatibili con la sostenibilità ambientale.
Riparto delle funzioni e regolazione secondaria
La Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e regolazione unitaria in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico. A tal fine la Giunta regionale adotta un regolamento quadro regionale per pesca e acquacoltura, che fissa criteri generali su coltivazione/gestione delle acque, carte ittiche, tipi di pesca, attrezzi ed esche, periodi di divieto, misure minime, semine, profilassi, controllo sanitario del materiale ittico e contenimento delle specie aliene invasive.
Le Province devono poi adottare regolamenti provinciali coerenti con il quadro regionale. Per i fiumi che attraversano più Regioni, la Giunta promuove intese con le Regioni interessate, d’intesa con le Province competenti.
Carte ittiche e pianificazione provinciale
Le Carte ittiche provinciali restano lo strumento centrale di programmazione locale. Esse devono tener conto della normativa statale su ambiente ed ecosistema e delimitare zone omogenee anche in funzione della conservazione dei patrimoni ittici e dell’intero ecosistema.
La Carta ittica deve indicare, tra l’altro:
- le specie da immettere e i relativi quantitativi;
- le zone di riposo biologico e i campi di gara;
- eventuali tratti riservati a particolari tipi di pesca;
- i piani di miglioramento;
- le specie autoctone immettibili e quelle a rischio di rarefazione;
- le specie alloctone invasive presenti, per le quali è vietata introduzione, reintroduzione e reimmissione dopo la cattura, nonché le misure di riduzione o eradicazione;
- le specie alloctone di interesse sportivo, con eventuale individuazione di acque vocate e possibilità di fissare lunghezze massime di cattura.
Zone di tutela, no kill e riposo biologico
La Carta ittica deve anche individuare tratti fluviali, esclusi lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove istituire:
- zone no kill con obbligo di rilascio immediato;
- zone trofeo a prelievo limitato;
- zone a riposo biologico.
La Giunta regionale definisce una quota minima, espressa in percentuale dei corsi d’acqua di interesse alieutico provinciale. In tali aree è vietata la pesca professionale. È sempre consentito il rilascio immediato, nello stesso luogo, di esemplari autoctoni catturati.
Le Province devono adeguare le proprie carte ittiche entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento regionale che fissa la quota minima.
Piani di miglioramento e riqualificazione ittica
Le Province approvano piani di miglioramento della pesca sulla base delle carte ittiche, potendo vietare temporaneamente la pesca o il trattenimento di specie e vietare tecniche che non consentano il corretto rilascio del pescato. La Giunta regionale definisce obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole e salmastre, anche per interventi sperimentali di riqualificazione ittica e rivitalizzazione dei corpi idrici, eventualmente in collaborazione con associazioni o federazioni della pesca dilettantistico-sportiva.
Ambiti idrografici e mobilità dei pescatori
Nelle zone salmonicole le Province devono definire, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più ambiti idrografici omogenei con concessioni di pesca e criteri di interazione tra concessioni, per consentire la mobilità dei pescatori associati nei corpi idrici soggetti a concessione, secondo criteri di mutualità.
Licenze, oneri e permessi temporanei
Le Province non possono imporre oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla Regione nelle acque non in concessione.
I regolamenti provinciali devono prevedere permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva, anche a fini turistici, per cittadini italiani e stranieri, con validità massima di 15 giorni e rilascio oneroso; i proventi sono destinati a interventi nel settore della pesca dilettantistico-sportiva.
La licenza di categoria A può essere rilasciata anche ai pescatori tra 16 e 18 anni, purché assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
Esercizio della pesca professionale e attività connesse
La pesca professionale è definita come attività economica organizzata, esercitata in ambiente marino, salmastro o di acqua dolce, in forma esclusiva o prevalente, finalizzata alla commercializzazione degli organismi acquatici catturati.
L’imprenditore ittico è colui che esercita professionalmente la pesca professionale o l’acquacoltura; è equiparato, salvo disposizioni più favorevoli, all’imprenditore agricolo. La legge disciplina anche la figura del giovane imprenditore ittico e delle imprese ittiche giovanili.
Sono inoltre riconosciute attività connesse alla pesca professionale, non prevalenti rispetto all’attività principale:
- pesca turismo;
- ittiturismo;
- trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché promozione e valorizzazione;
- interventi di gestione attiva per valorizzazione produttiva, uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e tutela dell’ambiente costiero.
Attrezzi, esche e divieti di pesca
Il regolamento quadro regionale deve disciplinare in modo uniforme forme di pesca, attrezzi, esche, limitazioni di cattura e periodi di divieto. La legge rafforza inoltre i divieti su specie alloctone e su talune esche nelle acque di categoria A e B:
- è vietato introdurre o reintrodurre specie alloctone, salvo eventuali deroghe regolamentari per specie non invasive;
- è vietato detenere sul luogo di pesca le esche vietate dal regolamento provinciale;
- nelle acque salmonicole e ciprinicole è vietato l’uso e il trasporto/detenzione sul luogo di pesca del pesce vivo come esca;
- nelle medesime acque è vietato l’uso di ogni animale vertebrato come esca;
- eventuali deroghe per acque di minor pregio e foci possono essere previste dal regolamento quadro regionale, con impiego di sole specie autoctone.
Scale di risalita e continuità fluviale
I concessionari di derivazioni idriche, opere idroelettriche e altri impianti che interrompono la continuità fluviale o ostacolano la risalita della fauna ittica sono obbligati a costruire, mantenere e rendere funzionali idonee scale di risalita, salvo le esclusioni previste dal regolamento regionale. I progetti devono essere sottoposti al preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già esistenti, la Provincia effettua una ricognizione e indica tipologia e termine per l’adeguamento. Rimane fermo l’obbligo di deflusso minimo vitale.
Vigilanza, controlli e guardie ittiche volontarie
Le guardie giurate ittiche volontarie possono svolgere anche vigilanza ambientale e operare sull’intero territorio provinciale. Per tale qualifica sono richiesti formazione, esame e iscrizione nel registro provinciale. Le Province possono stipulare accordi per attività di vigilanza interprovinciale.
Manifestazioni agonistiche e campi gara
Durante manifestazioni agonistiche e nei campi gara è consentito trattenere temporaneamente il pescato in appositi contenitori per mantenerlo in vita e reimmetterlo al termine della gara, nel rispetto delle regole sulla specie e sui periodi di divieto, salvo i divieti sulle specie alloctone. Nei campi gara destinati ai salmonidi, e appositamente alimentati con immissioni per la competizione, possono essere previste deroghe a misura, quantitativo e periodo, nel rispetto della tutela dei patrimoni ittici originari.
Infrastrutture e asciutte dei corsi d’acqua
Le Province possono disporre interventi di asciutta di tratti d’acqua per manutenzione o esigenze simili, anche su richiesta dei concessionari di diritto di pesca. Chi esegue i lavori deve presentare alla Provincia un piano dell’intervento per limitare il più possibile il periodo di asciutta, totale o parziale, compatibilmente con le opere da realizzare.
Sanzioni amministrative
La legge rimodula e incrementa varie sanzioni, in particolare per esercizio abusivo della pesca, violazioni sulle licenze, uso di attrezzi e specie vietate, e rafforza le misure accessorie di confisca e sequestro.
In sintesi:
- pesca senza licenza di tipo B: sanzione da 70 a 350 euro;
- uso di attrezzi professionali senza licenza A o pesca professionale in acque vietate: sanzione da 500 a 5.000 euro, raddoppiata in casi aggravati; previste confisca del pescato e sequestro/confisca dei mezzi;
- ulteriori sanzioni sono aggiornate negli importi in euro per varie violazioni degli articoli sulla pesca;
- per alcune reiterazioni nei 36 mesi la sanzione è aumentata e può seguire la confisca del prodotto e dell’attrezzatura;
- è prevista una disciplina di regolarizzazione per chi ha la licenza valida ma non può esibirla, se prova entro 5 giorni il versamento;
- la pesca con sostanze o mezzi particolarmente distruttivi comporta confisca del pescato, sequestro dei mezzi e degli strumenti.
È inoltre non sanzionabile la reimmissione immediata nello stesso luogo e nella stessa giornata di pesci autoctoni catturati, salvo i divieti speciali sulle specie alloctone.
Interventi contro i culicidi vettori di arbovirus
La legge inserisce un nuovo articolo volto alla tutela della salute pubblica, istituendo un programma regionale per la sorveglianza entomologica e gli interventi di disinfezione/disinfestazione contro i culicidi potenziali vettori di arbovirus. La Giunta opera in collaborazione con le ULSS individuate come soggetti di riferimento e sulla base delle linee guida dell’Istituto superiore di sanità.
Per il 2015 l’onere è quantificato in 200.000 euro, coperto mediante riallocazione di stanziamenti del bilancio regionale.
Norme transitorie, prima applicazione e autonomia della provincia di Belluno
In attesa dell’adeguamento della legislazione regionale al riordino delle funzioni provinciali, le disposizioni della legge operano confermando le funzioni attribuite alle Province dalla normativa vigente.
In prima applicazione:
- il regolamento quadro regionale deve essere approvato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- i regolamenti provinciali devono conformarsi entro i successivi 90 giorni.
Per la Provincia di Belluno si ribadisce il rispetto delle condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria previste dallo Statuto e dalla legge regionale n. 25 del 2014, inclusi gli introiti della tassa di concessione regionale versata dai residenti.
Fino all’adozione dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi, nel testo previgente, le disposizioni su divieti, obblighi, lunghezze di cattura e periodi di proibizione della pesca.
Decorrenze specifiche e abrogazioni
La disciplina sulle polizze assicurative dei concessionari a favore dei soci, per la pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, entra in vigore il 1° gennaio 2016.
È inoltre abrogato il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale finanziaria 2014 richiamata dalla legge.
Ambito territoriale e rilevanza pratica
L’intervento riguarda esclusivamente il Veneto e si inserisce nel quadro della disciplina regionale della pesca nelle acque interne e marittime interne. Per la sua natura di modifica di una legge del 1998, il suo rilievo operativo è soprattutto nell’assetto consolidato della normativa sulla pesca e sull’acquacoltura regionale, con parte delle disposizioni transitorie ormai esaurite; l’atto resta comunque utile come fonte della disciplina vigente consolidata.
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