L.R. Veneto 10/2015
Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto adegua la disciplina degli aiuti in agricoltura alla normativa UE 2014, aggiornando definizioni, interventi ammissibili, intensità di aiuto e limiti, ed eliminando alcune disposizioni ormai superate. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto e non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.
Modifiche alla legge regionale veneta n. 40/2003 sugli interventi in agricoltura
Modifiche alla disciplina regionale degli interventi in agricoltura
La legge regionale del Veneto n. 10 del 2015 aggiorna la legge regionale n. 40 del 2003 in materia di interventi in agricoltura, adeguandola al quadro europeo sugli aiuti di Stato e sullo sviluppo rurale. Il provvedimento incide su definizioni, tipologie di investimenti agevolabili, intensità dell’aiuto, limiti massimi e regime di esenzione dalla notificazione.
Aggiornamento delle definizioni e dell’ambito oggettivo
La nozione di giovane imprenditore viene riallineata alla definizione del regolamento (UE) n. 1305/2013, richiamando l’imprenditore agricolo come definito dal medesimo regolamento europeo. Viene inoltre precisato che, ai fini della legge regionale, per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I del Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura individuati nel regolamento (UE) n. 1379/2013.
Interventi ammissibili e investimenti esclusi
La disciplina degli aiuti per le imprese agricole viene sostituita in modo da ammettere interventi strutturali e dotazionali a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali. Tali interventi devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda, anche tramite riduzione dei costi o riconversione della produzione;
- miglioramento delle condizioni di igiene o del benessere animale, purché oltre gli obblighi europei vigenti;
- ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili, epizoozie e organismi nocivi, nonché prevenzione dei relativi danni.
Sono espressamente esclusi dai benefici, tra gli altri:
- acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto, piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali, salvo i casi connessi al ripristino post-calamità o post-epizoozia;
- lavori di drenaggio;
- investimenti per conformarsi alle norme UE, salvo gli aiuti ai giovani agricoltori entro 24 mesi dall’insediamento;
- acquisto di terreni;
- investimenti in contrasto con divieti o restrizioni delle organizzazioni comuni di mercato;
- investimenti irrigui non conformi alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- investimenti per biocarburanti ed energia rinnovabile che superino il fabbisogno energetico del beneficiario o la capacità legata ai consumi aziendali;
- semplici investimenti di sostituzione.
Gli aiuti relativi alla produzione primaria possono essere concessi solo se compatibili con l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Intensità dell’aiuto e limiti massimi
Per gli investimenti sulla produzione agricola primaria effettuati dalle imprese agricole, il limite massimo di aiuto è fissato nel 40% della spesa ammissibile, elevato al 50% nelle zone montane individuate dal vigente Programma di sviluppo rurale del Veneto. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento, i limiti possono salire rispettivamente al 50% e al 60% nelle zone montane.
L’importo degli aiuti concessi per impresa e per singolo progetto non può superare i limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 702/2014.
Adeguamenti ai riferimenti normativi europei
La legge sostituisce diversi richiami ormai superati al regolamento (CE) n. 1698/2005 e al regolamento (CE) n. 800/2008 con i corrispondenti riferimenti al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 702/2014. Vengono così aggiornate le disposizioni regionali su interventi in zone svantaggiate, sviluppo rurale e regole di esenzione per alcune categorie di aiuti.
Abrogazioni e semplificazione del testo vigente
Sono abrogati:
- il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 40/2003;
- il comma 3 quater dell’articolo 17;
- l’articolo 26 bis della medesima legge regionale.
Viene inoltre eliminato, in un’altra disposizione, il richiamo all’articolo 26 bis, ormai soppresso.
Esenzione dalla notificazione alla Commissione europea
Le misure e azioni non rientranti negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentate dall’obbligo di notificazione preventiva ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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