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Legge

L.R. Veneto 8/2015

Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva.

Normativa regionaleL.R. Veneto 8/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina in Veneto finalità, pianificazione, contributi, sicurezza, accessibilità e affidamento degli impianti sportivi. Istituisce Consulta e Osservatorio regionali, prevede piani pluriennali e annuali, sostegni per impianti, pratica sportiva, scuole, disabilità, eccellenza e antidoping, oltre a regole su palestre della salute e gestione degli impianti pubblici. Vigore dal 14 giugno 2015.

Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva nel Veneto

Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva

La legge definisce il quadro organico della Regione del Veneto per la promozione dell’attività motoria e sportiva, con interventi su pianificazione, sostegno finanziario, sicurezza, accessibilità, impiantistica e affidamento della gestione degli impianti pubblici. La disciplina vale esclusivamente nel territorio regionale veneto.

Finalità, obiettivi e principi ispiratori

La Regione riconosce all’attività motoria e sportiva un valore sociale, formativo ed educativo, collegato alla salute, al benessere psicofisico, alla crescita culturale e civile, all’inclusione sociale e al rispetto dell’ambiente. Gli obiettivi comprendono il sostegno allo sport di cittadinanza, la programmazione pluriennale e annuale, il coinvolgimento di soggetti del sistema sportivo e scolastico, lo sviluppo degli impianti, l’accessibilità per le persone con disabilità, la sicurezza dei praticanti, la diffusione dello sport in ambito scolastico e la lotta al doping.

La Carta etica dello sport veneto costituisce il documento di indirizzo fondato su rispetto dei praticanti, lealtà, solidarietà, rifiuto delle discriminazioni e dei mezzi illeciti. Essa valorizza volontariato e associazionismo sportivo ed è adottata dalla Giunta regionale su proposta della Consulta e approvata dal Consiglio regionale.

Definizioni e sport di cittadinanza

La legge fornisce definizioni di attività motoria e sportiva, complesso sportivo, impianto sportivo, spazio di attività, servizi di supporto, fruibilità per persone con disabilità, impianti privi di rilevanza imprenditoriale, impianti di eccellenza e manifestazioni sportive di eccellenza.

È inoltre promosso lo sport di cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e ricreativa svolta in spazi aperti anche senza impianti specifici, per favorire stili di vita attivi, la funzione educativa e sociale dello sport e la vivibilità di spazi urbani, parchi e aree verdi.

Pianificazione regionale e partecipazione

La Regione approva un Piano pluriennale per lo sport di durata non inferiore a tre anni, che fotografa il contesto sportivo europeo, nazionale e veneto, lo stato di attuazione della pianificazione precedente, le politiche da attuare e il fabbisogno finanziario. La Giunta lo propone al Consiglio almeno ogni tre anni, sentita la Consulta; il piano è aggiornabile annualmente e resta efficace fino al successivo.

La Giunta approva anche il Piano esecutivo annuale per lo sport, che attua gli obiettivi del piano pluriennale e individua iniziative e risorse per contributi regionali. Dopo l’approvazione della legge di bilancio, il piano annuale è approvato unitamente all’aggiornamento del piano pluriennale.

Consulta regionale per lo sport e Osservatorio regionale per lo sport

È istituita la Consulta regionale per lo sport, organo consultivo della Regione su pianificazione, regolamenti attuativi e ogni altro tema di interesse sportivo. È presieduta dall’assessore competente o da un delegato, dura quanto la legislatura e comprende rappresentanti di Regione, enti locali, CONI, CIP, federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva, università, scuola e commissione consiliare.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta stabilisce le modalità di funzionamento della Consulta, la cui partecipazione è gratuita. La Consulta si avvale dell’Osservatorio regionale per lo sport, che la Giunta istituisce entro 60 giorni per raccogliere, trattare e diffondere dati su impianti, attrezzature, soggetti sportivi, praticanti, indici di sportività, percorsi attrezzati e ulteriori studi di interesse. Le informazioni confluiscono nel sistema statistico regionale e possono alimentare un Portale regionale dello sport.

Sostegno finanziario regionale e soggetti beneficiari

I contributi regionali sono concessi tramite bando, che definisce soggetti ammessi, modalità di domanda, interventi finanziabili, criteri di riparto, rendicontazione, controlli, decadenza e revoca. In casi urgenti o per eventi imprevedibili è ammessa l’erogazione diretta, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Possono beneficiare dei contributi solo i soggetti espressamente elencati: enti territoriali e loro forme associative; CONI, CIP, federazioni, discipline associate ed enti di promozione sportiva; associazioni e società sportive costituite da almeno due anni con sede nel Veneto; comitati organizzatori di eventi sportivi; enti morali ed enti di culto senza fini di lucro; università; istituzioni scolastiche; affidatari della gestione di impianti pubblici; società pubbliche e istituzioni locali non lucrative; IPAB e fondazioni socio-assistenziali del Veneto.

Contributi per impiantistica sportiva

Sono finanziabili interventi di realizzazione o ristrutturazione di complessi sportivi, anche per la piena fruibilità da parte delle persone con disabilità, e di aree e percorsi attrezzati per l’attività sportiva, compreso lo sport di cittadinanza.

Per l’ammissibilità, i soggetti devono dimostrare la proprietà del bene o la titolarità di un diritto reale o di godimento per almeno 20 anni dalla domanda; per gli affidatari di impianti pubblici occorre la documentazione dell’affidamento della gestione e della relativa convenzione. Gli impianti finanziati non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli ammessi e devono mantenere la destinazione d’uso per almeno 20 anni dalla rendicontazione finale, con vincolo da trascrivere nei registri immobiliari. La fruibilità per persone con disabilità è criterio di priorità per il contributo.

Contributi per la pratica sportiva e iniziative ammissibili

Sono finanziabili corsi di avviamento allo sport e all’attività motoria, progetti per l’attività motoria degli anziani, attività di sport di cittadinanza, manifestazioni sportive promozionali, agonistiche e spettacolari, corsi di formazione per operatori sportivi, convegni e studi, acquisto di attrezzature per atleti con disabilità e dispositivi medici di primo soccorso.

La disciplina amplia così il sostegno regionale non solo alle strutture, ma anche all’attività sportiva organizzata, alla promozione, alla prevenzione e all’inclusione.

Azioni specifiche: eventi, antidoping, scuola, disabilità, eccellenza e tradizioni venete

La Regione può farsi carico, da sola o in collaborazione con enti locali, organismi sportivi, università, scuole e altri soggetti pubblici e privati, di eventi sportivi, campagne di sensibilizzazione e progetti di educazione e prevenzione orientati a stili di vita sani, pratica giovanile, persone con disabilità, anziani e soggetti svantaggiati.

È previsto un Piano pluriennale regionale anti-doping, nel rispetto della legge statale e delle regole WADA, con azioni di prevenzione e sensibilizzazione.

Le istituzioni scolastiche del Veneto possono ottenere contributi per progetti di avviamento allo sport, programmi di preparazione agonistica nel piano dell’offerta formativa, attività di psicomotricità e percorsi motori con integrazione di allievi con disabilità.

La Regione sostiene anche la pratica sportiva degli atleti con disabilità, comprese le spese di ordinaria gestione imputabili esclusivamente alle attività a loro destinate, e la partecipazione a manifestazioni riconosciute dal CIP.

Sono inoltre finanziabili iniziative di eccellenza, sia per impianti sia per manifestazioni sportive di livello elevato, anche oltre il territorio regionale, e sono tutelate le discipline sportive tradizionali venete, individuate dalla Giunta sentita la commissione consiliare. La Regione può conferire riconoscimenti al merito sportivo e promuovere accordi o convenzioni con altre amministrazioni per progetti specifici.

Palestre della salute, sicurezza e attività soggette a corrispettivo

La legge promuove le “palestre della salute”, dove si svolgono programmi di esercizio fisico strutturato e adattato, su prescrizione medica, per persone con patologie croniche non trasmissibili in condizioni stabili, sotto controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo specifico. La Giunta regionale definisce requisiti, procedimento di certificazione e indirizzi per prescrizione e somministrazione dell’esercizio.

Per le attività motorie e sportive non agonistiche svolte dietro corrispettivo, anche sotto forma di quota associativa, è richiesta la presenza di un operatore qualificato o di specifica disciplina sportiva, con segnalazione al comune del nominativo e attestazione del possesso dei requisiti. Sono esclusi l’educazione fisica scolastica, le attività agonistiche regolate da CONI e CIP e le attività socio-educative e ricreative di alcuni soggetti del terzo settore sportivo.

In caso di mancata individuazione del soggetto qualificato è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro, ferma l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa richiamata.

Affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici

Il Titolo V disciplina l’affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni. L’obiettivo è garantire la massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni, società sportive, federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e istituzioni scolastiche.

Gli enti pubblici territoriali affidano preferenzialmente la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, federazioni, discipline associate, enti di promozione sportiva e loro consorzi o associazioni. L’affidamento ad altri soggetti è possibile solo se le procedure ordinarie risultano infruttuose.

L’affidamento avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, salvo i casi in cui sul territorio vi sia un solo soggetto promotore della disciplina o più soggetti operanti tramite un unico soggetto sportivo, ipotesi in cui è ammesso l’affidamento diretto. Gli enti devono adottare un regolamento con criteri minimi su uso degli impianti, valutazione dell’esperienza e dell’affidabilità, progetti di gestione, convenienza economica, compatibilità delle attività accessorie, eventuali migliorie e durata massima con possibili proroghe.

Le convenzioni con il gestore disciplinano criteri d’uso, condizioni giuridiche ed economiche, monitoraggio di costi e benefici, priorità di salvaguardia dell’impianto, tariffe e promozione sportiva. Devono essere allegati piano di utilizzo e piano di conduzione tecnica, con indicazione di utenza, orari, manutenzione, approvvigionamento, custodia e funzionamento tecnologico.

Sono fatti salvi gli affidamenti già effettuati prima dell’entrata in vigore della legge fino alla naturale scadenza contrattuale, mentre gli enti locali devono adeguare i propri regolamenti entro un anno.

Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore

In prima applicazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta trasmette al Consiglio la proposta di Piano pluriennale. Nelle more dell’approvazione del primo piano pluriennale, la Giunta può adottare il piano esecutivo annuale e trasmetterlo per il parere consiliare.

Per i procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le precedenti leggi regionali fino alla conclusione. Le regole sulla sicurezza delle attività motorie e sportive non agonistiche dietro corrispettivo si applicano dopo sei mesi dall’entrata in vigore; per le attività già in esercizio, il nominativo dell’operatore va comunicato al comune entro un anno.

La legge abroga numerose disposizioni regionali previgenti in materia di sport, tempo libero, merito sportivo, disabilità e voga veneta.

Aspetti finanziari e decorrenza

Gli oneri correnti per il 2015 sono quantificati in 1.580.000 euro, coperti con risorse già allocate in specifiche unità previsionali e in parte con spesa sanitaria corrente. Gli oneri d’investimento per il 2016 sono quantificati in 550.000 euro e coperti tramite prelievo dal fondo speciale per spese d’investimento. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio.

La legge entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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