L.R. Veneto 12/2015
Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e per la equa retribuzione della professione giornalistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto disciplina contributi, garanzie e incentivi per radio, TV, editoria locale e uffici stampa degli enti locali, subordinandoli a requisiti professionali, occupazionali e di correttezza retributiva. Prevede un programma annuale degli interventi, criteri per l’accesso e misure specifiche per assunzioni/stabilizzazioni nel 2015, con coperture finanziarie per il triennio iniziale.
Sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e incentivi per l’occupazione giornalistica
Sostegno al sistema radiotelevisivo ed editoriale locale e alla professione giornalistica
La legge disciplina, nel territorio della Regione del Veneto, un sistema di interventi a favore dell’informazione e comunicazione locale, con l’obiettivo di promuovere il pluralismo, sostenere l’innovazione tecnologica e favorire la qualità del lavoro giornalistico. La disciplina include anche misure per gli uffici stampa degli enti locali e per la diffusione di messaggi di pubblico interesse.
Ambito di applicazione e soggetti destinatari
Il sistema integrato dell’informazione e comunicazione comprende:
- emittenza radiofonica e televisiva via etere, digitale terrestre e web;
- imprese di editoria locale di quotidiani o periodici, anche online;
- agenzie di stampa quotidiana via web;
- iniziative di informazione e comunicazione della Regione e degli enti locali veneti.
Possono accedere agli interventi i soggetti operanti nel territorio regionale, iscritti al Registro degli operatori della comunicazione, che rispettino requisiti stringenti di struttura giornalistica, occupazione e diffusione locale. Sono destinatari anche gli enti locali per l’esercizio associato delle funzioni di ufficio stampa.
Requisiti per l’accesso ai benefici
Per radio, televisioni, editoria locale e agenzie di stampa, la legge richiede, in sintesi:
- impiego esclusivo di personale iscritto all’albo dei giornalisti, con rapporti disciplinati dal contratto collettivo di settore o mediante equo compenso, in correntezza retributiva e contributiva;
- presenza di una redazione giornalistica con giornalisti professionisti dipendenti a tempo pieno, secondo i casi previsti;
- destinazione di una quota di palinsesto, di foliazione o di articoli all’informazione locale autoprodotta, secondo parametri fissati dalla Giunta regionale;
- per le emittenti radiofoniche e televisive, copertura geografica e percentuale di popolazione servita definite dalla Giunta;
- per l’editoria cartacea, diffusione a pagamento in un’area regionale con una certa quota di popolazione, sempre secondo parametri regionali;
- per le agenzie di stampa via web, redazione con almeno due giornalisti professionisti dipendenti.
Esclusioni
Non sono destinatari degli interventi:
- le emittenti televisive con attività prevalente di televendita, intesa come superiore all’80% della programmazione;
- le emittenti televisive e i fornitori di contenuti sanzionati da AGCOM, dopo l’entrata in vigore della legge, per violazioni della disciplina sulla tutela dei minori, limitatamente al primo programma annuale finanziato.
Tipologie di intervento finanziabile
La Regione può sostenere:
- innovazione tecnologica di attrezzature, mezzi di produzione e diffusione radio-televisiva, inclusi sito web e gestione delle pagine;
- adeguamento o realizzazione di locali per studi radiofonici e televisivi e per attività di autoproduzione;
- iniziative in collaborazione tra più testate per l’uso comune di locali, impianti, strutture e servizi logistici;
- autoproduzioni radiofoniche e televisive su tradizioni, cultura e storia italiana e veneta, anche in convenzione con emittenti estere o di regioni estere con comunità di origine italiana e veneta;
- produzione e diffusione di notiziari locali e programmi per minori e giovani;
- abbonamenti ad agenzie di stampa;
- modernizzazione della produzione, distribuzione e vendita della stampa locale;
- assunzioni e stabilizzazioni del personale giornalistico, con priorità a occupazione giovanile e femminile;
- formazione e qualificazione professionale di giornalisti e personale tecnico.
Programmazione annuale degli interventi
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, previo parere del CORECOM e sentita la commissione consiliare competente, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare e ripartisce le risorse tra le diverse categorie di spesa.
Forme di agevolazione, criteri procedurali e aiuti di Stato
I benefici consistono in:
- contributi in conto capitale;
- contributi in conto interessi;
- garanzie per l’accesso al credito;
- incentivi per l’occupazione nel settore;
- incentivi per l’esercizio associato degli uffici stampa degli enti locali.
La Giunta regionale disciplina i procedimenti amministrativi, definisce le spese ammissibili e la misura massima dell’agevolazione, oltre a regolare erogazione, termini di esecuzione, varianti, istruttoria, controlli, revoche e sanzioni. Se gli interventi configurano aiuti di Stato, devono rispettare il regime de minimis o il regolamento di esenzione UE applicabile.
Condizioni di accesso e priorità
Per accedere ai benefici, i soggetti interessati devono:
- applicare il codice di autoregolamentazione sul pluralismo e i codici deontologici individuati dalla Giunta;
- non essere stati colpiti dalla sospensione immediata delle trasmissioni ai sensi della normativa sulla par condicio;
- conformare i rapporti di lavoro non subordinato con i giornalisti alla legge sull’equo compenso.
È prevista una priorità per le emittenti televisive che stipulano convenzioni con enti che assistono o tutelano le persone sorde, al fine di rendere accessibile l’informazione locale anche ai non udenti.
Incentivi per l’occupazione giornalistica
Per i soggetti ammissibili che incrementano la base occupazionale, la legge prevede contributi per contratti conclusi entro il 2015:
- fino al 70% della retribuzione annua lorda imponibile per stabilizzazioni o reinserimenti a tempo indeterminato;
- fino al 50% per nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- fino al 30% per nuove assunzioni a tempo determinato, nel rispetto della normativa sul lavoro a termine.
Il contributo spetta dall’anno di conclusione del contratto fino al secondo anno compiuto, con tetto massimo di 40.000 euro per contratto; tale misura può aumentare di 30 punti percentuali se il giornalista rientra tra giovani, svantaggiati o disabili. I contributi non sono cumulabili con altri benefici analoghi statali o regionali.
Uffici stampa degli enti locali
La Regione promuove l’esercizio associato delle funzioni di ufficio stampa da parte degli enti locali, nelle forme previste dalla disciplina regionale sull’associazionismo comunale. La Giunta definisce i criteri di accesso ai contributi correnti, valutando dimensione associativa, livello demografico, numero di comuni coinvolti, durata delle convenzioni e funzioni già gestite in forma associata.
Messaggi di pubblico interesse e relazioni istituzionali
Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale possono chiedere, nei limiti delle rispettive attribuzioni, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e alle emittenti regionali la trasmissione gratuita di messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale, per garantire il diritto dei cittadini a essere informati sull’attività delle istituzioni.
Monitoraggio, transitorio e abrogazione
La Giunta trasmette al Consiglio regionale, dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge, una relazione biennale sullo stato di attuazione entro il 30 aprile.
In via transitoria, fino alla istituzione del Consiglio per le autonomie locali, ogni riferimento ad esso si intende riferito alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
È espressamente abrogata la precedente legge regionale 3 settembre 1987, n. 49, sugli interventi per l’editoria.
Disposizioni finanziarie
La legge copre gli oneri correnti e di investimento con stanziamenti a carico di specifiche unità previsionali di base per gli esercizi 2015, 2016 e, per l’articolo sugli incentivi occupazionali, anche 2017. La norma finanziaria quantifica risorse dedicate sia alle iniziative editoriali sia agli incentivi per il lavoro nel settore.
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