L.R. Veneto 11/2015
Nuove norme in materia di soccorso alpino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e disciplina il ruolo del Soccorso alpino e speleologico veneto nel territorio del Veneto, definendo collaborazione con SUEM 118 e NUE 112, uso di convenzioni per soccorso ed elisoccorso, tariffe per interventi non sanitari, finanziamenti e assetto organizzativo. Abroga la l.r. 33/2007 e prevede regime transitorio per i procedimenti in corso.
Soccorso alpino e speleologico veneto
Soccorso alpino e speleologico veneto
La legge regionale del Veneto riconosce, promuove e disciplina l’attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (SASV - CNSAS) nel territorio regionale. Il provvedimento riguarda il soccorso, la prevenzione e la vigilanza nelle attività in montagna, speleologiche e in altri ambienti ostili o impervi, incluse le attività professionali e lavorative.
Ambito di intervento e collaborazione con il sistema di emergenza
La Regione si avvale del SASV - CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio veneto. L’attività si svolge in stretta collaborazione con il SUEM 118 delle aziende sanitarie e con le centrali operative del NUE 112.
La Regione promuove inoltre il riconoscimento del ruolo del SASV - CNSAS nelle centrali operative NUE 112, sia a valenza regionale sia provinciale o interprovinciale.
Elisoccorso e impiego di aeromobili
Per i servizi di elisoccorso con configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie si avvalgono di personale SASV - CNSAS mediante convenzioni onerose con il sodalizio o con le sue articolazioni territoriali. Le convenzioni disciplinano anche formazione, aggiornamento e verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie.
L’attività di soccorso non sanitario può essere svolta anche tramite aeromobili pubblici e privati, mediante convenzioni con enti pubblici e privati autorizzati al servizio di volo e in possesso delle prescritte licenze e autorizzazioni.
Scuole, attività specialistiche e supporto tecnico-scientifico
La Regione sostiene le Scuole regionali e interregionali del SASV - CNSAS e la Commissione tecnica regionale. Il SASV - CNSAS è inoltre individuato come soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la designazione di esperti nelle materie della legge da nominare in organismi regionali o di enti locali, quando la Regione è chiamata a indicare propri rappresentanti.
Rete radio e infrastrutture di supporto
La Regione favorisce una rete radio efficiente in capo al SASV - CNSAS, capace di operare in coordinamento funzionale con il SUEM 118 e con le centrali NUE 112 quando il SASV - CNSAS agisce in convenzione. La Regione promuove intese con enti locali e gestori privati di servizi pubblici per convenzioni finalizzate alla concessione in comodato d’uso o locazione dei ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.
Regime delle prestazioni e oneri a carico dell’utente
Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, compresi recupero e trasporto, sono prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti dell’art. 11 del d.P.R. 27 marzo 1992. Le centrali operative SUEM 118 verificano e certificano se l’intervento abbia o meno carattere sanitario.
Gli interventi di carattere non sanitario, compresi recupero e trasporto, sono prestazioni onerose a carico dell’utente quando richieste da quest’ultimo o a lui riconducibili in base alle decisioni della centrale operativa SUEM 118.
Tariffario, riduzioni e destinazione dei proventi
La Giunta regionale aggiorna annualmente, sentito il SASV - CNSAS per le materie di competenza, il tariffario dei servizi a carico dell’utente. Le tariffe per gli interventi non sanitari sono ridotte del 20% per i residenti in Veneto.
I proventi riscossi da ciascuna azienda ULSS sede di SUEM 118 sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi collegati, con particolare riferimento all’area montana.
Coordinamento, controllo e relazioni alla Giunta
La Giunta regionale riferisce annualmente alle competenti commissioni consiliari sulla base delle relazioni delle strutture regionali competenti. È inoltre istituito un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, individuati tra i dirigenti o delegati delle strutture regionali competenti; ai lavori possono partecipare i consiglieri regionali della commissione consiliare competente.
Finanziamento delle attività e convenzioni triennali
La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per i servizi garantiti dal SASV - CNSAS e quelle di funzionamento delle strutture direttamente collegate, secondo convenzioni e protocolli operativi.
Sono finanziabili, in particolare:
- attività formativa, di soccorso e relative attività organizzative, tecniche e logistiche;
- attività direttiva, amministrativa, organizzativa e tecnica, nonché quella del personale dipendente e del personale SASV - CNSAS;
- adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;
- prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività richiamate dalla legge e diffusione della conoscenza delle funzioni svolte dal SASV - CNSAS.
I rapporti con il SASV - CNSAS sono regolati mediante convenzioni triennali e relativi protocolli operativi da stipulare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Norma finanziaria
Per l’esercizio 2015 sono previsti oneri correnti pari a 650.000 euro, coperti mediante una nuova unità previsionale di base per il finanziamento delle attività del soccorso alpino in ambito sanità, con corrispondente riduzione della spesa sanitaria corrente.
Per l’esercizio 2016 sono previsti oneri di investimento pari a 250.000 euro, coperti tramite una nuova unità previsionale di base per interventi strutturali in materia di soccorso alpino in ambito protezione civile, con riduzione del fondo speciale per le spese d’investimento.
Per gli esercizi successivi la copertura avviene nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio.
Regime transitorio e abrogazione
Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge, già previsti dalla precedente legge regionale n. 33/2007, continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento del loro avvio.
La legge regionale 30 novembre 2007, n. 33, è abrogata.
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