Sentenza del 15/06/2018 n. 15857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia l’appello contro l’avviso di accertamento IRES e IRAP relativo al 2005. L’inammissibilità era stata ritenuta perché il mandato difensivo e gli atti processuali erano stati sottoscritti dal consigliere delegato P.C., ritenuto privo del potere di rappresentanza esterna e processuale secondo la visura camerale. La ricorrente ha sostenuto, tra l’altro, che la delibera del consiglio di amministrazione del 14 aprile 2003 aveva validamente attribuito al consigliere delegato poteri gestionali e rappresentativi, anche processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto valida la delega generale conferita nel 2003 al consigliere delegato, con esercizio disgiunto dei poteri, e ha stabilito che, in assenza di limitazioni, tale delega comprendeva anche la rappresentanza negoziale e processuale della società. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini gli ulteriori motivi di gravame e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 2475 c.c.
La disciplina sulla gestione della società a responsabilità limitata non impone, salvo specifiche eccezioni, il principio assoluto di collegialità.
Per le società a responsabilità limitata costituite anteriormente al gennaio 2004, le disposizioni codicistiche avevano carattere suppletivo rispetto all’atto costitutivo e allo statuto. Era quindi possibile attribuire a un singolo consigliere delegato, anche con esercizio disgiunto, poteri gestionali e rappresentativi.
Artt. 2380, 2381 e 2384 c.c.
Le norme disciplinano l’organizzazione del consiglio di amministrazione, la delega delle attribuzioni e i poteri di rappresentanza degli amministratori. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto legittima la delega conferita dal consiglio di amministrazione nel 2003, in conformità allo statuto vigente.
Artt. 2203 e 2204 c.c.
La Corte ha valorizzato il rilievo secondo cui il soggetto preposto stabilmente all’esercizio dell’impresa può avere poteri assimilabili a quelli dell’institore, compreso il potere di stare in giudizio in nome della società, quando tale potere risulti dalla delega e dall’assetto societario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 18 e 36
Le disposizioni riguardano la rappresentanza e la difesa nel processo tributario, i requisiti degli atti introduttivi e il contenuto della sentenza. La Corte ha escluso che gli atti fossero inammissibili, poiché sottoscritti da un soggetto validamente munito del potere di rappresentanza processuale.
Art. 360 c.p.c.
La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizi di motivazione, violazione o falsa applicazione di legge e nullità della sentenza. Sono stati accolti i motivi relativi alla violazione delle norme sulla rappresentanza societaria.
Massime di principio
- Quando una società contesta l’inammissibilità di un atto processuale per difetto di rappresentanza, occorre verificare non solo la visura camerale, ma anche lo statuto e le delibere del consiglio di amministrazione vigenti al momento dell’atto.
- Nelle società a responsabilità limitata costituite prima del gennaio 2004, una delega generale conferita a un consigliere delegato poteva validamente comprendere anche la rappresentanza negoziale e processuale, se lo statuto non la escludeva e la delibera non prevedeva limitazioni.
- La qualifica di consigliere delegato non è di per sé sufficiente né di per sé irrilevante: il potere di rappresentanza deve essere ricostruito sulla base dell’atto costitutivo, dello statuto, della delibera di nomina e dell’eventuale pubblicità nel registro delle imprese.
- Un giudice non può dichiarare inammissibile un ricorso limitandosi a un richiamo generico a una precedente sentenza o alla visura camerale, senza esaminare concretamente le contestazioni sulla validità della delega.
- La cassazione con rinvio non decide il merito dell’accertamento fiscale: elimina la decisione processuale errata e rimette la causa al giudice di rinvio per l’esame delle ulteriori questioni.
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