Circolare numero 140 del 21-09-2021
Nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, l’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 26 maggio 2021, ha previsto per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. L’esonero può trovare applicazione entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce prime indicazioni sull'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL) riconosciuto ai datori di lavoro privati dei settori indicati, pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio‑marzo 2021, riparametrato mensilmente e fruibile entro il 31 dicembre 2021, nei limiti delle risorse stanziate e previa autorizzazione UE. Sono specificate soggetti beneficiari, modalità di calcolo, esclusioni, condizioni di spettanza (incl. divieto di licenziamento) e regole di cumulabilità con altri aiuti.
Esonero contributivo per datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio e settore creativo, culturale e dello spettacolo (art. 43 decreto‑legge 73/2021 - Sostegni bis)
Punti principali
Premessa e base normativa
L'art. 43 del decreto Sostegni bis (DL 73/2021, conv. L. 106/2021) riconosce l'esonero a decorrere dal 26 maggio 2021; la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework e necessita dell'autorizzazione UE (decisione C(2021)5860 del 2/8/2021). Verranno fornite istruzioni operative con successivo messaggio INPS.
Soggetti beneficiari
Datori di lavoro privati dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio e settore creativo/culturale/spettacolo identificati dai codici ATECO Allegato 1, che abbiano fruito, anche parzialmente, di integrazioni salariali in gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021. Rileva la matricola INPS; in caso di cessione di ramo il diritto resta al cedente, mentre in caso di fusione può trasferirsi alla società risultante.
Misura, modalità di calcolo e durata
Esonero pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi gen‑mar 2021, calcolato sulla contribuzione datoriale dovuta e riparametrato mensilmente; fruibile entro il 31/12/2021 (mese competenza novembre 2021). Si considera la retribuzione persa maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e l'aliquota contributiva piena; apprendisti con aliquota specifica. L'effettivo esonero è il minore tra il credito teorico e la contribuzione realmente dovuta nei mesi di fruizione.
Esclusioni e contributi non interessati
Esclusi dallo sgravio: premi e contributi INAIL; contributi destinati ai fondi TFR di legge e fondi ex dlgs 148/2015 (articoli e fondi indicati in circolare); contribuzioni non previdenziali e contributi di solidarietà specifici (previdenza complementare, spettacolo, sportivi professionisti). È soggetto a sgravio il contributo aggiuntivo IVS 0,50% (legge 297/1982).
Limite risorse e controllo
La misura è riconosciuta entro il limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per il 2021. INPS monitorerà la spesa e, in caso di esaurimento o scostamento prospettico del fondo, rigetterà le domande per carenza di fondi.
Condizioni di spettanza e divieto di licenziamento
Condizione subordinata al rispetto del DURC, delle norme fondamentali a tutela del lavoro e dei contratti collettivi applicabili. Il beneficiario deve osservare fino al 31/12/2021 i divieti di licenziamento previsti (art. 8 commi 9‑11 DL 41/2021 e art. 3 L. 604/1966), con eccezioni (cessazione definitiva attività, liquidazione senza prosecuzione, fallimento, accordi di incentivo collettivo, esercizio provvisorio per ramo). La violazione comporta revoca retroattiva dell'esonero e impedimento a richiedere talune integrazioni salariali.
Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato
L'aiuto è disciplinato dal Temporary Framework (sezione 3.1): massimale per impresa 1.800.000 euro, beneficiari non in difficoltà al 31/12/2019 salvo deroghe per micro/piccole imprese; concessione entro il 31/12/2021. INPS registrerà l'aiuto nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento e cumulabilità con altre misure
Cumulabile con altri esoneri solo nei limiti della contribuzione dovuta e salvo divieti espressi di cumulo. Esempi: non cumulabile con l'esonero giovani (legge 205/2017) e con incentivo 'Iolavoro'; in caso di cumulo si applica in ordine cronologico e in via residuale sulla contribuzione residua dovuta. L'esonero per contratto di rioccupazione preclude l'applicazione di altri esoneri per lo stesso periodo.
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