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Circolare

Circolare numero 137 del 17-09-2021

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la disciplina del c.d. ticket di licenziamento (art. 2, commi 31-35, legge 92/2012), ne chiarisce la misura di calcolo riferita al massimale ASpI/NASpI, illustra le modalità applicative nei licenziamenti collettivi (con relative maggiorazioni e casi CIGS) e segnala anomalie riscontrate nei versamenti effettuati negli anni, annunciando istruzioni operative per la regolarizzazione.

Ticket di licenziamento (contributo datore di lavoro per interruzione rapporto a t.i.) - precisazioni operative

Punti principali

Premessa normativa e ambito di applicazione

Richiamo all'art. 2, commi 31-35 della legge 92/2012 (ticket di licenziamento) con modifiche successive; indicazione delle fattispecie che comportano obbligo contributivo e di alcune esclusioni già chiarite con circolare n. 40/2020, messaggio n. 3920/2020 e circolare n. 48/2021.

Criterio di calcolo del contributo

Contributo pari al 41% del massimale mensile ASpI/NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni; calcolo proporzionale per periodi inferiori a 12 mesi; anzianità computata secondo le regole della circolare n. 40/2020 e limitata a 36 mesi.

Esempi applicativi

Esempi: 12 mesi = 41% del massimale; 6 mesi = 6/12 del 41%; 28 mesi = 2 volte 41% + 4/12 di 41%. Indicazioni su calcolo per ciascun lavoratore nel licenziamento collettivo.

Licenziamento collettivo: maggiorazioni e casi CIGS

Se la dichiarazione di eccedenza non è oggetto di accordo sindacale, contributo moltiplicato per 3 (dal 1/1/2017). Se datore è tenuto alla contribuzione CIGS, aliquota innalzata all'82% (dal 1/1/2018); combinazioni con o senza accordo prevedono applicazioni con o senza moltiplicatore per 3.

Casi particolari: adesioni nel periodo di blocco licenziamenti

Per risoluzioni avvenute durante il blocco licenziamenti con adesione a accordo aziendale di incentivo (messaggio n. 528/2021), il contributo è dovuto nella misura del 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi, anche se più rapporti si risolvono contestualmente.

Massimale ASpI/NASpI e modalità di determinazione

Il massimale è la base di calcolo; fino al 30/4/2015 si applicava il massimale ASpI, da 1/5/2015 la NASpI con criteri del D.Lgs. n. 22/2015. L'INPS determina annualmente il massimale e lo comunica con specifica circolare (tabella degli importi 2013-2021 riportata).

Anomalie nei versamenti e regolarizzazione

Controlli INPS hanno evidenziato calcoli non conformi: in alcuni casi versamenti superiori al dovuto per periodi ASpI e in altri inferiori dal 1/5/2015 (NASpI). Verranno fornite, con successivo messaggio, le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione.

Riferimenti e comunicazioni future

Riferimento a circolare n. 40/2020, messaggi n. 3920/2020 e 528/2021, circolare n. 48/2021 e circolari annuali INPS sul massimale; annuncio di un messaggio successivo con istruzioni operative per la correzione dei versamenti.

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