Circolare numero 137 del 17-09-2021
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la disciplina del c.d. ticket di licenziamento (art. 2, commi 31-35, legge 92/2012), ne chiarisce la misura di calcolo riferita al massimale ASpI/NASpI, illustra le modalità applicative nei licenziamenti collettivi (con relative maggiorazioni e casi CIGS) e segnala anomalie riscontrate nei versamenti effettuati negli anni, annunciando istruzioni operative per la regolarizzazione.
Ticket di licenziamento (contributo datore di lavoro per interruzione rapporto a t.i.) - precisazioni operative
Punti principali
Premessa normativa e ambito di applicazione
Richiamo all'art. 2, commi 31-35 della legge 92/2012 (ticket di licenziamento) con modifiche successive; indicazione delle fattispecie che comportano obbligo contributivo e di alcune esclusioni già chiarite con circolare n. 40/2020, messaggio n. 3920/2020 e circolare n. 48/2021.
Criterio di calcolo del contributo
Contributo pari al 41% del massimale mensile ASpI/NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni; calcolo proporzionale per periodi inferiori a 12 mesi; anzianità computata secondo le regole della circolare n. 40/2020 e limitata a 36 mesi.
Esempi applicativi
Esempi: 12 mesi = 41% del massimale; 6 mesi = 6/12 del 41%; 28 mesi = 2 volte 41% + 4/12 di 41%. Indicazioni su calcolo per ciascun lavoratore nel licenziamento collettivo.
Licenziamento collettivo: maggiorazioni e casi CIGS
Se la dichiarazione di eccedenza non è oggetto di accordo sindacale, contributo moltiplicato per 3 (dal 1/1/2017). Se datore è tenuto alla contribuzione CIGS, aliquota innalzata all'82% (dal 1/1/2018); combinazioni con o senza accordo prevedono applicazioni con o senza moltiplicatore per 3.
Casi particolari: adesioni nel periodo di blocco licenziamenti
Per risoluzioni avvenute durante il blocco licenziamenti con adesione a accordo aziendale di incentivo (messaggio n. 528/2021), il contributo è dovuto nella misura del 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi, anche se più rapporti si risolvono contestualmente.
Massimale ASpI/NASpI e modalità di determinazione
Il massimale è la base di calcolo; fino al 30/4/2015 si applicava il massimale ASpI, da 1/5/2015 la NASpI con criteri del D.Lgs. n. 22/2015. L'INPS determina annualmente il massimale e lo comunica con specifica circolare (tabella degli importi 2013-2021 riportata).
Anomalie nei versamenti e regolarizzazione
Controlli INPS hanno evidenziato calcoli non conformi: in alcuni casi versamenti superiori al dovuto per periodi ASpI e in altri inferiori dal 1/5/2015 (NASpI). Verranno fornite, con successivo messaggio, le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione.
Riferimenti e comunicazioni future
Riferimento a circolare n. 40/2020, messaggi n. 3920/2020 e 528/2021, circolare n. 48/2021 e circolari annuali INPS sul massimale; annuncio di un messaggio successivo con istruzioni operative per la correzione dei versamenti.
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