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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1466/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (riexame) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di sostanze stupefacenti: cocaina e hashish). La ricorrente ha dedotto: 1) sproporzione e mancata adeguata motivazione della custodia in carcere rispetto alla gravità del fatto e alla sua personalità; contraddittorietà delle valutazioni (condotta definita ora ‘‘di istinto’’ ora ‘‘astuta'') e fondamento su mere congetture circa la sua collaborazione nelle attività di confezionamento e contabilità; 2) omissione di motivazione ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla richiesta difensiva di sostituzione con arresti domiciliari presso i genitori e applicazione del controllo a distanza ex art. 275‑bis; 3) mancata spiegazione del Tribunale circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ad evitare contatti con fornitori/clienti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, durante il procedimento di cassazione, la misura cautelare della custodia in carcere era stata sostituita (ordinanza del GIP del 3 novembre 2023) con gli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori della ricorrente. Pertanto l'interesse alla decisione è venuto meno e il motivo di impugnazione (che mirava prioritariamente alla sostituzione con arresti domiciliari) è divenuto privo di oggetto. La Corte ha, inoltre, escluso la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla cassa delle ammende, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che non considera soccombente la parte il cui ricorso è reso privo di interesse per sopravvenienza.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma sostanziale che configura il reato contestato (detenzione di sostanze stupefacenti); il Tribunale aveva ritenuto sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per detenzione di cocaina e hashish

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    Criterio che giustifica esigenze cautelari (in particolare per il pericolo di fuga o inquinamento probatorio); il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari necessarie per la custodia in carcere

  • codice di procedura penale, art. 273, comma 1, lett. c)

    Norma processuale menzionata dai difensori riguardo alla scelta della misura cautelare; il ricorso denunciava violazione di dette norme nella valutazione della misura

  • codice di procedura penale, art. 275 (commi 1, 2 e 3)

    Previsione delle misure cautelari alternative e dell'obbligo di motivazione quando si rifiuta una misura meno afflittiva; la ricorrente lamentava omissione o insufficienza di motivazione in ordine al rigetto degli arresti domiciliari

  • codice di procedura penale, art. 275‑bis

    Previsione delle misure di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la difesa aveva chiesto l'applicazione di tale presidio insieme agli arresti domiciliari ma il Tribunale aveva ritenuto tali misure inidonee

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3‑bis

    Richiamata nel secondo motivo in relazione al giudizio di sostituzione della misura; i difensori sostenevano che il Tribunale non aveva adeguatamente motivato la non idoneità degli arresti domiciliari con controllo a distanza

  • codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato tra le norme di rifermento nel primo motivo; riferito alle norme sul procedimento cautelare e sulle formalità istruttorie in materia cautelare

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Norme che individuano i vizi di motivazione appellabili in cassazione; invocate dalla difesa per denunciare vizio di motivazione e violazione di legge

Massime di principio

  • Se, durante il processo di cassazione, la misura cautelare contestata viene sostituita con una meno afflittiva soddisfacente le richieste difensive, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Per contrastare efficacemente una custodia in carcere in sede di impugnazione, il ricorso deve non limitarsi a chiedere la sostituzione con un'unica misura alternativa: conviene proporre censure e soluzioni alternative multiple, per evitare che una sostituzione sopravvenuta renda il ricorso privo di interesse.
  • Il rifiuto degli arresti domiciliari in favore della custodia in carcere richiede motivazione specifica e spiegazioni circa l'inidoneità delle misure meno afflittive (anche se con controllo a distanza); viceversa la mancanza di tale motivazione costituisce motivo di impugnazione valido, salvo che sopravvenga la sostituzione della misura.
  • La sopravvenuta perdita di interesse determina in genere l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese o a sanzioni pecuniarie, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
  • Le censure di cassazione devono porre con chiarezza l'oggetto della domanda di tutela (es. alternativa concreta alle misure detentive) e non limitarsi a contestazioni generiche della motivazione, per preservare l'interesse alla decisione anche in caso di sopravvenienze procedurali.

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