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Sentenza

Sentenza n. 1565/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 119/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 119/2024, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 119/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagarle euro 2.000,00 a titolo di carta docente. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ed era stata notificata al Ministero il 10 gennaio 2025. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'inottemperanza, ordinare il pagamento, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e porre le spese di giudizio a carico del Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo che la pretesa era documentata, non adeguatamente contestata e fondata su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori dovuti, gli oneri di registrazione e le spese collegate al provvedimento, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo giudiziale e la legge, in particolare gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, sicché l'azione di ottemperanza era proponibile. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo a favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo per crediti pecuniari.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare capitale e interessi secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione se non nei limiti risultanti dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni richiamate del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina l'onere del contributo unificato indicato nel dispositivo, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né modifica il diritto di credito riconosciuto dal titolo, ma ne assicura il soddisfacimento; l'importo dovuto deve essere ricavato dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione debitrice in modo definitivo: la quantificazione deve essere verificata secondo il titolo giudiziale, la decorrenza e la misura degli interessi previste dalla legge.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Non è dovuto un compenso autonomo al commissario ad acta quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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