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Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - Brescia, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 282/2024 del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12 settembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 282/2024, notificata al Ministero in forma esecutiva il 2 ottobre 2024 e divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la Carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per quattro anni scolastici, nella misura di 500 euro per ciascun anno. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e la persistente inerzia ministeriale, consistita nel mancato rilascio della Carta e nel mancato accredito delle somme. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione entro 60 giorni, con nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta. Dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha dato integrale esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto successivamente alla proposizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva dato piena esecuzione alla sentenza posta in ottemperanza. Pur non adottando quindi una pronuncia di condanna all'esecuzione né disponendo la nomina del commissario ad acta, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale, considerando che l'adempimento era intervenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove pagato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento; la decisione dichiara la cessazione della materia del contendere per l'integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per affermare il decorso del termine d'impugnazione della sentenza del giudice ordinario e il suo passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la controversia deve essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia esecutiva sul merito dell'obbligo.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla notifica e al deposito del ricorso di ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, anche se la domanda principale diviene improcedibile o cessa la materia del contendere.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme da parte dello Stato, il ricorso è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che l'inerzia amministrativa possa protrarsi indefinitamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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