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Sentenza

Sentenza n. 101/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento in parte qua, limitatamente alle previsioni relative all'immobile sito in via Esterle n. 15/17, - del bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali n. 2210 del 24 marzo 2022, avente ad oggetto “l’individuazione di soggetti idonei, Associazioni/Organizzazioni religiose a cui assegnare in diritto di superficie trentennale l'immobile di via Esterle 15/17” e pubblicato sul sito web del Comune di Milano il 25 marzo 2022; - della determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali del Comune di Milano, n. 2210 del 24 marzo 2022; - delle linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 1643 del 23 dicembre 2021 2021; - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25 novembre 2019 nella parte in cui ha disposto la possibilità di cedere la proprietà e/o l'uso dell'immobile comunale di via Esterle n. 15/17 al fine di realizzare od ospitare attività religiose; - del Piano per le Attrezzature Religiose del Comune di Milano, unitamente alla relativa Relazione di approvazione, quali atti separati facenti parte del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14 ottobre 2019, efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbraio 2020; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202201014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e atti presupposti relativi all'assegnazione trentennale in diritto di superficie dell'immobile comunale di via Esterle n. 15/17 per finalità religiose

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria dell'immobile sito in via Esterle nn. 9/11, ha impugnato, limitatamente all'immobile di via Esterle nn. 15/17, il bando comunale per l'assegnazione trentennale in diritto di superficie a associazioni o organizzazioni religiose, nonché gli atti presupposti, comprese le linee di indirizzo, la deliberazione consiliare e il Piano per le Attrezzature Religiose. Ha dedotto: a) eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché la localizzazione dell'attrezzatura religiosa sarebbe avvenuta senza verificare le caratteristiche qualitative necessarie, anche alla luce della relazione di approvazione del Piano; b) eccesso di potere per sproporzione, per omessa adeguata ponderazione dell'interesse della società al regolare svolgimento dell'attività lavorativa nell'immobile confinante; c) violazione dell'art. 72, comma 7, della l.r. Lombardia n. 12/2005, poiché la verifica di requisiti quali parcheggi, servizi igienici adeguati e accessibilità per le persone con disabilità sarebbe stata rinviata alla successiva fase progettuale. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, per mancata prova della proprietà dell'immobile, e il difetto di interesse al ricorso, sostenendo che la lesione sarebbe derivata dal Piano per le Attrezzature Religiose del 2020, che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato, e non dal successivo bando.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza del Comune volta a rimuovere dagli scritti difensivi i riferimenti della ricorrente alla presunta mancanza di lealtà processuale, ritenendo tali espressioni pertinenti alla dialettica processuale, tecniche e formulate con continenza. Ha poi riconosciuto la legittimazione ad agire della società, poiché la visura catastale prodotta in giudizio comprovava la proprietà dell'immobile confinante. Ha tuttavia accolto l'eccezione relativa all'interesse al ricorso. Secondo il Collegio, la lesione concreta e attuale lamentata dalla società discendeva dalla localizzazione dell'attrezzatura religiosa, già stabilita dal Piano per le Attrezzature Religiose approvato nel 2019 e divenuto efficace nel 2020. Il bando successivo costituiva atto meramente esecutivo e presupposto rispetto al Piano, senza incidere autonomamente sulla scelta localizzativa. Poiché le censure riguardavano in sostanza l'idoneità dell'area a ospitare una funzione religiosa, per carenza di parcheggi, accessibilità e altri requisiti, e non i criteri di assegnazione contenuti nel bando, la società avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il Piano. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 39 c.p.a. e 89 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto non sconvenienti né offensive le espressioni utilizzate dalla ricorrente sulla condotta processuale del Comune, poiché inserite in una difesa tecnico-giuridica e formulate con continenza.

  • art. 72, comma 7, l.r. Lombardia n. 12/2005

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riguardo alla necessità di verificare parcheggi, servizi igienici e accessibilità della struttura; il TAR non ha esaminato nel merito la censura, definendo il giudizio per carenza di interesse al ricorso.

  • art. 71 l.r. Lombardia n. 12/2005

    La norma è richiamata nel bando quale base della procedura di assegnazione delle aree destinate ad attrezzature religiose; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • Quando la lesione lamentata deriva direttamente dalla localizzazione urbanistica di una determinata destinazione funzionale, l'atto lesivo è lo strumento pianificatorio che ha disposto tale localizzazione, non il successivo bando o atto esecutivo relativo alle modalità di assegnazione dell'area.
  • Il successivo atto esecutivo, legato da un rapporto di presupposizione al piano generale, non riapre i termini per contestare la scelta localizzativa già contenuta nel piano, salvo che produca una lesione autonoma e distinta.
  • L'interesse al ricorso contro un bando di assegnazione sussiste quando le censure riguardano i criteri o le modalità della procedura; se invece il ricorrente contesta la stessa destinazione dell'area a una determinata funzione, deve impugnare tempestivamente l'atto pianificatorio che l'ha stabilita.
  • La prova della titolarità del bene confinante, fornita anche mediante documentazione catastale prodotta in giudizio, è idonea a dimostrare la legittimazione ad agire del proprietario che contesti una previsione amministrativa incidente sulla situazione del bene.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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