Cassazione Civile, Sentenza n. 12887/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del trust)
La controversia
La curatela di una società dichiarata fallita aveva promosso, ai sensi dell’art. 66 della legge fallimentare e dell’art. 2901 c.c., azione revocatoria ordinaria contro gli atti notarili del 2 aprile e del 26 maggio 2009 con cui i disponenti avevano conferito la nuda proprietà di appartamenti e terreni in un trust, intestandone i diritti al trustee e indicando quali beneficiari i rispettivi figli e un coniuge. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 393 dell’8 febbraio 2017, aveva accolto la domanda, dichiarando gli atti inefficaci verso la massa dei creditori. Aveva ritenuto sussistenti l’eventus damni e la scientia damni rispetto al credito risarcitorio fatto valere dalla curatela per mala gestio degli amministratori, benché ancora oggetto di separato giudizio; aveva inoltre considerato gli atti gratuiti, per i quali non era necessaria la partecipatio fraudis dei beneficiari. Il Tribunale aveva respinto le eccezioni relative alla notifica al trustee, alla prescrizione e all’estromissione di una beneficiaria dopo il divorzio. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 17 novembre 2017, dichiarò inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. Due beneficiari proposero ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro tale ordinanza, deducendone, con il primo motivo, la nullità per essere stata pronunciata senza previa regolare instaurazione del contraddittorio con il trustee, litisconsorte necessario, nonostante la richiesta di rinnovazione della notifica; con il secondo motivo denunciarono la mancata sottoscrizione dell’ordinanza da parte del giudice estensore. In giudizi riuniti furono inoltre proposti ricorsi straordinari e ricorsi per saltum contro l’ordinanza d’appello e la sentenza di primo grado. La Cassazione non ha esaminato le questioni preliminari relative alle notifiche nei giudizi di legittimità e alla tempestività di alcuni ricorsi, ritenendo definibile la controversia sulla base della ragione più liquida.
La decisione
La Cassazione ha riunito i procedimenti e accolto il primo motivo del ricorso straordinario principale: il trustee, titolare formale dei diritti trasferiti al trust, è litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio, e il giudice d’appello deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio prima di pronunciare l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. La mancata integrazione del contraddittorio con il trustee ha quindi viziato l’ordinanza-filtro. Il secondo motivo, relativo alla sottoscrizione della sola presidente, è stato dichiarato inammissibile per carente descrizione del fatto processuale e comunque infondato: l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. conserva la forma propria dell’ordinanza collegiale, per la quale è richiesta la sottoscrizione del presidente. La Corte ha dichiarato assorbiti il ricorso straordinario incidentale e i ricorsi per saltum contro la sentenza del Tribunale, ha cassato l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze n. 869 del 17 novembre 2017 e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 348 ter c.p.c.
la disposizione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, laddove prescrive che “All’udienza di cui all’art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348 bis, comma 1…” deve essere interpretata nel senso che il Giudice di appello è tenuto, in ogni caso, a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, solo così potendo darsi effettiva attuazione al disposto della norma che richiede di sentire previamente le parti.
Prima di dichiarare inammissibile l’appello con il filtro previsto dall’art. 348 bis c.p.c., il giudice deve verificare che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato e adottare, se necessario, i provvedimenti per rinnovare la notifica o integrare il contraddittorio.
art. 350 c.p.c.
Ne segue che se dall’esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell’atto di appello, o risulta che sia stata pretermessa la notifica della impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il Giudice di appello è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 350 c.p.c., comma 2, in difetto dovendo ritenersi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione la ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto affetta da vizio di nullità processuale insanabile.
Nel procedimento d’appello, il giudice deve adottare i provvedimenti necessari alla regolare costituzione del contraddittorio, inclusa la rinnovazione della notifica e l’integrazione nei confronti dei litisconsorti necessari, prima di definire l’impugnazione con ordinanza-filtro.
art. 2901 c.c.
Dunque nella individuazione delle parti necessarie del giudizio ex art. 2901 c.c., non può prescindersi dal rilievo per cui la intestazione formale del diritto sul bene conferito in Trust comporta la “legittimazione passiva” del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all’atto dispositivo e del quale si domanda l’inefficacia relativa.
Nell’azione revocatoria avente a oggetto un bene conferito in trust, il trustee è litisconsorte necessario perché è il titolare formale del diritto trasferito e il soggetto nei cui confronti va pronunciata l’inefficacia relativa dell’atto.
art. 102 c.p.c.
Dunque nella individuazione delle parti necessarie del giudizio ex art. 2901 c.c., non può prescindersi dal rilievo per cui la intestazione formale del diritto sul bene conferito in Trust comporta la “legittimazione passiva” del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all’atto dispositivo e del quale si domanda l’inefficacia relativa.
La necessaria partecipazione del trustee discende dalla titolarità formale del diritto oggetto dell’azione revocatoria; la decisione resa senza la sua partecipazione è viziata per difetto di integrità del contraddittorio.
art. 134 c.p.c.
Non vi è dunque ragione di privare il provvedimento di cui all’art. 348 bis c.p.c., così come disciplinato dal Legislatore nel voluto raccordo di forma ed effetto, dei caratteri strutturali previsti per la ordinanza collegiale, per la quale è prescritta dall’art. 134 c.p.c., la sottoscrizione soltanto del “presidente”.
L’ordinanza collegiale che dichiara inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. deve essere sottoscritta dal presidente; non è richiesta anche la sottoscrizione del giudice estensore.
art. 111 Cost.
Ritiene il Collegio che tale conclusione non possa essere accolta – non apparendo dirimente il criterio ermeneutico letterale tratto dal mero elemento cronologico indicato dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1 – per le seguenti ragioni che concorrono ad evidenziare ed a chiarire l’ineludibile esigenza della corretta instaurazione del contraddittorio già nella fase del filtro, non essendo diversamente interpretabile l’apparente antitesi “prima della trattazione” e “sentite le parti”.
L’esigenza di accelerazione del processo non consente di interpretare il filtro d’appello in modo da sacrificare il contraddittorio; la fase di filtro resta interna al giudizio d’appello e soggetta alle garanzie processuali che ne assicurano la regolare instaurazione.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria avente a oggetto il trasferimento di beni a un trust, il trustee è litisconsorte necessario in quanto titolare formale dei diritti trasferiti e soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi; la sua mancata partecipazione impedisce una valida decisione sulla domanda di inefficacia relativa.
- Prima di dichiarare inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il giudice deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio con tutte le parti necessarie e adottare i provvedimenti di rinnovazione della notifica o di integrazione previsti dall’art. 350 c.p.c., comma 2. L’omissione determina la nullità processuale dell’ordinanza-filtro, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
- Il principio della ragione più liquida e l’obiettivo di ragionevole durata del processo non giustificano l’omessa integrazione del contraddittorio quando ciò pregiudichi il diritto di difesa di un litisconsorte necessario.
- L’ordinanza collegiale dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. mantiene la forma e il regime propri dell’ordinanza collegiale; ai sensi dell’art. 134 c.p.c. è sufficiente la sottoscrizione del presidente.
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