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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13397/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ASL)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento dell'indennità di rischio prevista da un accordo integrativo regionale in favore dei medici di continuità assistenziale. La corte d'appello aveva escluso il diritto all'emolumento ritenendo nulla la clausola dell'accordo regionale che lo prevedeva, perché contrastante con la disciplina nazionale del rapporto convenzionale: la contrattazione decentrata avrebbe potuto intervenire solo per valorizzare specifiche e particolari condizioni di disagio o difficoltà, mentre l'indennità era stata riconosciuta in modo generalizzato e automatico a tutti i medici operanti nella continuità assistenziale, traducendosi così in una maggiorazione del compenso orario non consentita. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla contrattazione collettiva nel pubblico impiego contrattualizzato e sulla possibilità di prevedere compensi accessori per attività disagiate o pericolose; 2) violazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di medicina generale del 2005, sostenendo che l'accordo regionale potesse legittimamente prevedere l'indennità per le condizioni territoriali e strutturali delle sedi; 3) violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e processuali, deducendo che la corte territoriale avesse male interpretato l'accordo regionale e non avesse considerato la reale volontà delle parti e il complessivo comportamento successivo, dal quale emergeva che l'indennità remunerava il maggiore rischio e disagio della guardia medica in Abruzzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati, aderendo a un orientamento già espresso in precedenti conformi. Ha ribadito che, nel rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, la contrattazione regionale è subordinata alla disciplina nazionale e non può introdurre trattamenti economici contrastanti con essa. In particolare, l'art. 14 dell'ACN consente agli accordi regionali soltanto di definire parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività convenzionale; se l'accordo regionale prevede invece un compenso aggiuntivo automatico e generalizzato per tutti i medici di continuità assistenziale, senza indicare specifiche condizioni differenziate, la clausola è nulla perché si risolve in una non consentita maggiorazione del compenso orario. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze dei ricorrenti miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che le censure sui fatti non integrano validamente un vizio censurabile nei termini prospettati, per la loro genericità e perché mirano a una rivalutazione del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte richiama la propria ricostruzione dei rapporti tra contrattazione nazionale e regionale già espressa in precedenti pronunce conformi.

  • art. 4, comma 9, L. n. 412/1991

    viene evocato dai ricorrenti in tema di disciplina della contrattazione integrativa nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 52, comma 27, L. n. 289/2002

    norma richiamata dai ricorrenti quale modifica della disciplina dell'art. 4, comma 9, L. n. 412/1991.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    viene richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimità di compensi accessori nel sistema della contrattazione collettiva pubblica.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    la Corte prende atto della norma invocata dai ricorrenti, ma valorizza soprattutto il limite derivante dalla necessaria conformità alla disciplina nazionale e alla specificità delle condizioni remunerate.

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle fonti regolanti i rapporti convenzionati della medicina generale.

  • art. 48 L. n. 833/1978

    la Corte lo richiama come principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati, che richiede specificità delle condizioni per giustificare compensi ulteriori.

  • art. 2-nonies d.l. n. 81/2004, conv. in L. n. 138/2004

    è indicato come norma che rimette agli accordi nazionali la disciplina della contrattazione regionale e aziendale nel rapporto dei medici convenzionati.

  • art. 8, lett. b), c) ed e), ACN 20.1.2005

    la Corte richiamata che la contrattazione regionale può intervenire solo nei limiti delle previsioni nazionali relative a compensi incentivanti o per prestazioni aggiuntive.

  • art. 14, comma 7, ACN 20.1.2005

    consente agli accordi regionali di definire parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà dell'attività convenzionale.

  • art. 14, comma 9, ACN 20.1.2005

    è la disposizione rispetto alla quale l'accordo regionale era stato qualificato dai ricorrenti come attuativo.

  • art. 72 ACN 20.1.2005

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'onnicomprensività del compenso non precludesse l'indennità di rischio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di soccombenza.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione dell'accordo regionale, ma non idoneo a superare il limite della specificità imposto dalla disciplina nazionale.

  • art. 1344 c.c.

    invocato dai ricorrenti, senza esito, per censurare la qualificazione della clausola regionale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel tentativo di censurare l'accertamento dei fatti svolto dal giudice di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate.

Massime di principio

  • Nel rapporto dei medici convenzionati con il servizio sanitario, la contrattazione regionale o aziendale non può introdurre trattamenti economici in contrasto con la disciplina nazionale: la fonte decentrata opera solo nei limiti di attuazione e specificazione consentiti dall'accordo nazionale.
  • L'attribuzione di un'indennità aggiuntiva è legittima solo se l'accordo decentrato individua e valorizza condizioni particolari e specifiche di disagio o difficoltà dell'attività; una previsione generalizzata e automatica si traduce invece in una non consentita maggiorazione del compenso orario.
  • La validità della clausola decentrata va valutata in relazione al contenuto dell'accordo collettivo e alla specificità delle condizioni remunerate, non potendo la parte invocare in cassazione una diversa ricostruzione fattuale delle singole sedi per colmare l'assenza di tale specificazione nell'accordo stesso.
  • Quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito o dei fatti, la doglianza è inammissibilmente orientata a sovvertire l'accertamento del giudice di merito e non può fondare l'accoglimento in sede di legittimità.
  • Il principio di uniformità del trattamento economico dei medici convenzionati ammette deroghe soltanto se giustificate da parametri oggettivi e specifici di disagio o rischio, non da valutazioni apodittiche e indistinte riferite all'intero territorio regionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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