Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17344/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Dai passaggi riportati emerge che con il primo motivo si contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la censura riproponeva in modo sostanzialmente identico le doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito. Con il secondo motivo si deduceva l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis c.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Ulteriore doglianza riguardava la condanna alle statuizioni civili ex art. 538 c.p.p., ritenuta manifestamente infondata e anch'essa meramente ripetitiva delle censure già esaminate in appello. Non sono indicati nel testo il reato specifico contestato né ulteriori dati fattuali essenziali della vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi sostanzialmente ripetitivi di censure già dedotte in appello, non specifici o manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo emerge inoltre che la decisione di merito aveva già affermato la responsabilità dell'imputato e disposto la condanna anche alle conseguenze civili; tale assetto non è stato modificato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Richiamato ai fini della richiesta di attenuante, ma la doglianza è stata ritenuta non consentita in cassazione e comunque infondata perché la motivazione sulla pena era congrua.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato ai fini della richiesta di attenuanti generiche, ma la Corte ha escluso vizi della motivazione e ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 132 c.p.

    Norma richiamata come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e della sua base edittale, da esercitare in coerenza con i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata come criterio di riferimento per la graduazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti nella determinazione sanzionatoria.

  • art. 538 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla condanna alle statuizioni civili; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente doglianze già formulate in appello e già confutate dalla sentenza impugnata, poiché difetta della necessaria specificità e non assolve alla funzione di critica argomentata.
  • La contestazione della motivazione sul giudizio di responsabilità non è ammissibile quando la censura non evidenzi reali vizi logici o giuridici, ma si risolva in una mera reiterazione di argomenti già esaminati dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e la graduazione di aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica.
  • La mancata applicazione delle attenuanti richieste è censurabile solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione rilevante in cassazione; non è sufficiente una mera richiesta di diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
  • Le censure contro le statuizioni civili devono indicare specifici profili di violazione di legge o di motivazione; altrimenti, se ripetitive e non specifiche, sono destinate all'inammissibilità.
  • rami":[

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.