Cassazione Penale, Sentenza n. 1614/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso all'interno della casa circondariale di Bologna. Il ricorrente deduce un vizio logico della motivazione nella parte in cui i giudici hanno ritenuto provata la condizione obiettiva di punibilità (la presenza di "più persone"), sostenendo che non sarebbe stato dimostrato che le altre celle del reparto fossero occupate e quindi che le offese pronunciate sarebbero state udite anche da persone diverse dai diretti destinatari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto pienamente logico e fondato sull'istruttoria l'assunto della Corte d'appello circa la presenza di altri detenuti nelle celle vicine, essendo tale circostanza attestata dalla testimonianza di Iacobelli e corrispondente a comune esperienza, non smentita da elementi concreti. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000 per la manifesta infondatezza del motivo.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui non è ravvisabile assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; utilizzata per giustificare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie connesse all'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione le censure contro valutazioni di fatto dei giudici di merito sono difficili da accogliere: occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o omessa valutazione di elementi decisivi; mere conflittualità di apprezzamenti non è sufficiente.
- La presenza di circostanze fattuali (es. altri detenuti presenti nelle celle vicine) può essere desunta anche da testimonianze e da comune esperienza, e non richiede sempre una prova diretta e documentale se non esistono elementi contrari concreti.
- Il vizio logico della motivazione deve essere specificamente e dettagliatamente illustrato dal ricorrente: affermazioni generiche sul mancato "dimostrarsi" di una situazione non bastano se la motivazione di merito offre spiegazioni ragionevoli e non contraddette.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'entità della somma può essere aggravata se gli argomenti sono privi di pregio.
- Per contestare efficacemente la dichiarazione di presenza di terze persone (condizione oggettiva di punibilità), è necessario fornire elementi concreti che rendano implausibile o contraddittoria la ricostruzione del giudice, non solo assumere l'assenza di prova.
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