Cassazione Penale, Ordinanza n. 26143/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata così confermata la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per furto con strappo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di furto con strappo. L'unico motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che mancassero pregiudizi patrimoniali per la persona offesa e che l'imputazione fosse stata qualificata giuridicamente in modo errato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che nel delitto di furto il fine di profitto, quale dolo specifico, comprende qualunque vantaggio perseguito dall'autore, anche non patrimoniale; quindi l'assenza di un pregiudizio patrimoniale per la vittima non esclude la configurabilità del reato.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato implicitamente tramite la qualificazione del fatto come furto; la Corte ribadisce che il fine di profitto del furto può consistere in qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale.
art. 625 c.p.
La sentenza di merito aveva qualificato il fatto come furto con strappo; il ricorso contestava tale qualificazione, ma la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, il fine di profitto richiesto dal dolo specifico non coincide necessariamente con un vantaggio economico o patrimoniale, potendo consistere in qualunque utilità perseguita dall'agente, anche di natura non patrimoniale.
- La deduzione dell'assenza di un pregiudizio patrimoniale in capo alla persona offesa non esclude, di per sé, la configurabilità del furto, se risulta il fine di profitto in senso ampio.
- Quando il motivo di ricorso si limita a contestare la qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con l'interpretazione consolidata del requisito del profitto, esso può essere qualificato come manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26094/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26100/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26106/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26108/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26109/2026 del 13/07/2026
- ordinanza_penale · 13 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26113/2026 del 13/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →