Sentenza del 26/11/2018 n. 430 - Comm. Trib. Prov. Savona
Irpef - dipendente pubblico - trattamento pensionistico complementare - montanti maturati sino al 31.12.2017 - regime di tassazione agevolato ex art.11, comma 6, D.Lgs.252/2005 - istanza di rimborso - silenzio diniego - legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tassazione applicata al trattamento pensionistico complementare relativamente ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2017, chiedendo il riconoscimento del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 252/2005. La questione riguarda il coordinamento tra tale disciplina e la norma transitoria introdotta dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La decisione
La pretesa relativa ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2017 è stata ritenuta soggetta al regime di tassazione previsto dal previgente D.Lgs. 124/1993. La Legge di Bilancio 2018 ha infatti stabilito la prosecuzione del precedente regime fiscale per le quote maturate anteriormente alla data indicata, senza applicazione retroattiva della nuova disciplina agevolata. Ne consegue la legittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di rimborso.
Norme richiamate
Art. 11, comma 6, D.Lgs. 252/2005
Prevede il regime fiscale applicabile alle prestazioni della previdenza complementare; tuttavia, tale disciplina non opera retroattivamente per i montanti maturati anteriormente al 31 dicembre 2017, quando trova applicazione la disciplina transitoria.
Art. 1, comma 156, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Dispone che, per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2017, continuino ad applicarsi le disposizioni fiscali previgenti in materia di previdenza complementare.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Rappresenta la disciplina fiscale previgente applicabile ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2017, in forza della norma transitoria della Legge di Bilancio 2018.
Massime di principio
- In materia di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile deve essere individuato considerando la data di maturazione delle singole quote o dei singoli montanti, non esclusivamente la data di erogazione della prestazione.
- Le norme fiscali successive più favorevoli non si applicano automaticamente alle somme maturate sotto la precedente disciplina, salvo un’espressa previsione di retroattività.
- Quando una legge introduce un regime transitorio per i montanti maturati entro una determinata data, le quote anteriori restano soggette alla disciplina previgente, mentre quelle successive possono essere tassate secondo il nuovo regime.
- Il silenzio dell’Amministrazione finanziaria su un’istanza di rimborso può costituire silenzio-diniego; la sua legittimità dipende dalla correttezza del regime fiscale applicato alle somme richieste a rimborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →