Cassazione Penale, Sentenza n. 44774/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2024 che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova, detenzione domiciliare e affidamento terapeutico. Il ricorrente denunciava violazione di legge e illogicità della motivazione con riguardo all'art. 47 L. 354/75; censurava la mancata valutazione di un'istanza di differimento dell'udienza inviata via PEC poco prima dell'udienza; rilevava che il Tribunale del Riesame aveva parzialmente annullato la misura cautelare eliminando l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 c.p.; sosteneva l'assenza di condotte violative delle prescrizioni durante precedenti misure cautelari, l'attività lavorativa stabile e la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata; denunciava inoltre carenze dell'istruttoria dell'UEPE.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto intempestiva l'istanza di differimento (trasmessa alle 12:52 per udienza fissata alle 13:00) e pertanto non valutabile, richiamando il principio della tempestiva comunicazione del legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p. e giurisprudenza. Sulla sostanza, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa l'elevata pericolosità sociale del ricorrente, ritenendo che la gravità dei fatti e la vicenda cautelare non fossero efficacemente scalfite dalla parziale decisione del Riesame; ha osservato che la condotta successiva ai fatti, così come emersa dal processo cautelare, non dimostra una positiva evoluzione della personalità idonea al reinserimento tramite misure alternative. Nessuna illegittimità o carenza motivazionale è stata rilevata e la Corte ha escluso la possibilità di rinnovare in Cassazione una rivalutazione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 L. 354/75
Norma richiamata nel motivo di impugnazione relativa ai criteri per la concessione di misure alternative; la Corte ha ritenuto che l'applicazione pratica del criterio della pericolosità sociale sia stata adeguatamente motivata dal Tribunale di sorveglianza.
art. 416-bis c.p. comma 1
Riferimento all'aggravante contestata inizialmente in sede cautelare e parzialmente annullata dal Tribunale del Riesame; la Corte ha ritenuto che la parziale revoca cautelare non cancelli automaticamente la valutazione della gravità complessiva ai fini della pericolosità sociale.
art. 420-ter c.p.p. comma 5
Richiama l'obbligo di tempestiva comunicazione del legittimo impedimento; la Corte ha applicato il principio della tempestività della comunicazione del difensore, escludendo valore all'istanza trasmessa pochi minuti prima dell'udienza.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 27174/2014
Richiamata per il principio secondo cui la tempestività della comunicazione va valutata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento e richiede pronta comunicazione all'autorità.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 4737/2013 e Sez. 1, Sent. n. 7873/2023
Richiamate per i principi che: a) la richiesta di misure alternative è ammissibile anche se il richiedente è sottoposto a custodia cautelare per fatto diverso dal titolo esecutivo; b) ai fini dell'affidamento in prova è decisiva la valutazione della condotta successiva ai fatti e della effettiva evoluzione della personalità.
Massime di principio
- Le istanze di differimento o comunicazioni urgenti devono essere trasmesse tempestivamente: un invio pochi minuti prima dell'udienza rischia di non essere valutato per intempestività.
- La parziale revoca cautelare in sede di riesame non annulla automaticamente la valutazione della gravità dei fatti ai fini della pericolosità sociale; occorre valutare l'insieme della vicenda cautelare e del comportamento successivo.
- È ammessa la presentazione di domande per misure alternative anche se il condannato è sottoposto a diversa misura cautelare, ma l'efficacia esecutiva della misura può essere sospesa fino alla cessazione della cautela.
- La valutazione della concessione di misure alternative è essenzialmente di merito: in Cassazione non è possibile ottenere una semplice riconsiderazione del merito se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.
- Il difensore deve documentare tempestivamente eventuali legittimi impedimenti e, quando possibile, anticipare o comprovare la tempestività della comunicazione per evitare che la richiesta sia dichiarata inammissibile o non esaminata.
- La mancanza di indagini dell'UEPE o la loro parziale completezza possono essere contestate, ma non sono necessariamente decisive se il giudice di merito fornisce una motivazione adeguata basata su altri elementi probatori.
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