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Sentenza

Sentenza n. 3954/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 3970/2025 pubblicata il 21.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 7469/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202601193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale Ordinario di Napoli, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 21 maggio 2025, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento della somma dovuta con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché l'applicazione di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, proposta per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, e ha accertato che il titolo era stato ritualmente notificato e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato nel titolo per la fruizione della carta elettronica, l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell'amministrazione impediscono a quest'ultima di avvalersi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di adottare, in caso di ulteriore inerzia, tutti gli atti contabili e di pagamento necessari, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e conferma la possibilità di adottare le misure necessarie per l'attuazione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione imponga all'amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • Se il termine temporale stabilito dal titolo per la fruizione di un beneficio economico è inutilmente decorso per causa imputabile all'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato: l'amministrazione e il commissario ad acta devono adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di una penalità di mora; l'astreinte può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, la sua applicazione non risulti equa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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