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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32623/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, definito il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in senso più favorevole confermando però la condanna per concorso nel delitto di furto in abitazione. Nel ricorso per cassazione ha dedotto censure relative alla qualificazione giuridica del fatto, ma tali doglianze sono state ritenute generiche e, comunque, non compatibili con l'ambito di ricorribilità della sentenza emessa a seguito di concordato, poiché non attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia difforme dal contenuto dell'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure investivano in modo generico la qualificazione del fatto e non rientravano nei limiti dell'impugnazione ammissibile avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità indice di colpa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure attinenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    Le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento sono indicate come non deducibili nel ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando i motivi siano stati rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe vizi relativi alla formazione della volontà adesiva, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che mirano a rimettere in discussione motivi rinunciati con il concordato o che contestano la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando il thema decidendum sia stato definito consensualmente.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena non sono deducibili in cassazione, salvo che si traducano in illegalità della sanzione inflitta.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare la condanna alle spese nonché alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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