Cassazione Civile, Ordinanza n. 21154/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto la revocazione di una precedente sentenza/ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato la nullità della sentenza della Corte d'appello, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nell'applicare la disciplina della successione dell'erede nel processo ex art. 110 c.p.c. Secondo la loro prospettazione, il bene immobile oggetto della controversia originaria non avrebbe più fatto parte dell'asse ereditario, poiché il de cuius ne avrebbe donato la nuda proprietà al figlio in epoca successiva. Il controricorrente ha resistito e ha proposto un ricorso incidentale condizionato articolato in cinque motivi, ma solo in funzione dell'eventuale fase rescissoria. La Corte ha esaminato preliminarmente la natura della censura, rilevando che il dedotto vizio non integrava un errore revocatorio percettivo, bensì una contestazione sulla corretta applicazione dell'art. 110 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per revocazione, osservando che la doglianza non riguardava un errore di fatto revocatorio ma, al più, un errore di diritto nell'applicazione della disciplina della successione nel processo. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato le ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 110 c.p.c.
La successione nel processo presuppone la ricorrenza dei relativi presupposti; la sua corretta applicazione non può essere censurata come errore revocatorio di fatto.
art. 96 c.p.c.
Era stata formulata una richiesta di condanna per responsabilità aggravata, ma non era oggetto di censura della decisione impugnata in revocazione.
art. 380-bis c.p.c.
È stato richiamato il procedimento camerale sulla base della proposta del relatore di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio presuppone un errore di percezione dei fatti risultante dal confronto tra contenuto della decisione e atti di causa; non può essere utilizzato per denunciare una supposizione di errata applicazione della norma processuale.
- Se la censura investe la corretta applicazione di una regola giuridica, il vizio dedotto è un error in iudicando o in procedendo e non un errore di fatto revocatorio.
- In sede di revocazione, sono esaminabili solo le censure che colpiscono direttamente la decisione impugnata; le domande formulate solo in vista di un eventuale giudizio rescissorio o richieste autonome estranee al motivo revocatorio restano fuori dall'oggetto del giudizio.
- Quando il ricorso principale per revocazione è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare la condanna alle spese e la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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