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Sentenza

Sentenza n. 7013/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (a) del decreto datato 5 gennaio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo alla determinazione dei compensi dei commissari straordinari delle società del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria cessati dalla carica; (b) della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la riconversione industriale e per le grandi filiere produttive – Divisione amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza – del 9 gennaio 2023 con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale sub a); (c) di ogni atto a questo ammesso, connesso, presupposto e conseguenziale e per l'accertamento del diritto del Prof. Enrico Laghi a percepire il compenso per le attività svolte quale Commissario straordinario di Alitalia SAI S.p.A. in a.s. e di Alitalia Cityliner S.p.A. in a.s. per il periodo 2 maggio 2017 – 6 dicembre 2019 secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LAGHI ENRICO il 10/7/2024: per l’annullamento: a) del DM 10 aprile 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy con il quale sono stati fissati i criteri per la liquidazione dei compensi dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s. e di Alitalia Cityliner S.p.A. in a.s. nella parte in cui fissa il “limite massimo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di cui all’art. 11, comma 6 al d.lgs n. 175/2016” e della inerente nota di trasmissione a firma del Direttore Generale del Ministero; b) del DM 10 giugno2 024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy con il quale è stato liquidato il compenso ai commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia SAL in a.s. e di Alitalia Cityliner S.p.A. in a.s. e della inerente nota di trasmissione del Direttore Generale del Ministero e – ove venga qualificato come ricorso per motivi aggiunti al ricorso RG 5087/2023 - per l’annullamento degli atti impugnati con tale ricorso e segnatamente (a) del decreto datato 5 gennaio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo alla determinazione dei compensi dei commissari straordinari delle società del Gruppo Alitalia SAI in amministrazione straordinaria cessati dalla carica; (b) della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la riconversione industriale e per le grandi filiere produttive – Divisione amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza – del 9 gennaio 2023 con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale sub a); (c) di ogni atto a questo ammesso, connesso, presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202305087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 5 gennaio 2023 sulla determinazione dei compensi dei commissari straordinari cessati dalla carica, nonché i successivi decreti ministeriali del 10 aprile 2024 e del 10 giugno 2024 relativi ai criteri e alla liquidazione dei compensi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, nominato commissario straordinario di Alitalia SAI S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. dal 2 maggio 2017 al 6 dicembre 2019, ha impugnato il decreto ministeriale del 5 gennaio 2023 e la relativa nota di trasmissione, chiedendo anche l'accertamento del proprio diritto a percepire il compenso secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 3 novembre 2016. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto ministeriale del 10 aprile 2024, nella parte in cui ha fissato il limite massimo di euro 240.000,00 lordi, e il decreto ministeriale del 10 giugno 2024 di liquidazione dei compensi. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo alla percezione del compenso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando integralmente una precedente sentenza dello stesso Tribunale, passata in giudicato, relativa a una controversia identica. Secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la controversia sulla liquidazione del compenso del commissario straordinario di una procedura concorsuale appartiene alla giurisdizione ordinaria, perché riguarda un diritto soggettivo pieno, intangibile e non degradabile a interesse legittimo. Non ricorre la giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché la materia non rientra tra le ipotesi tassative dell'art. 133 c.p.a., né la giurisdizione generale di legittimità, non essendo in discussione l'esercizio di un potere autoritativo. L'amministrazione dispone soltanto di una discrezionalità limitata alla determinazione del quantum del compenso, mentre l'an del diritto è previsto dalla legge ed è regolato da criteri predeterminati entro una forbice minima e massima. La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia sulla quantificazione del compenso del commissario straordinario non rientra nelle ipotesi tassative di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 2 d.l. n. 347/2003

    Costituisce la base normativa dell'ammissione di Alitalia SAI S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina dei commissari straordinari.

  • d.m. 3 novembre 2016

    Stabilisce i criteri richiamati per la determinazione del compenso dei commissari straordinari, nell'ambito dei quali l'amministrazione esercita una discrezionalità limitata alla quantificazione del compenso.

  • d.m. n. 570/1992

    È richiamato, secondo il principio delle Sezioni Unite citato dal TAR, quale disciplina della liquidazione del compenso del commissario straordinario di una procedura concorsuale.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 175/2016

    limite massimo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario

    È richiamato quale disposizione posta a base del limite massimo oggetto di contestazione nei motivi aggiunti; la sentenza non ne esamina nel merito la legittimità.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla liquidazione del compenso spettante al commissario straordinario di una procedura concorsuale appartiene alla giurisdizione ordinaria quando riguarda un diritto soggettivo pieno alla percezione del compenso, non degradabile a interesse legittimo.
  • La determinazione amministrativa del compenso del commissario straordinario non integra esercizio di un potere autoritativo sull'an del diritto, quando il diritto al compenso è previsto dalla legge e l'amministrazione dispone soltanto di una discrezionalità limitata alla quantificazione del quantum secondo criteri predeterminati.
  • La controversia sulla quantificazione del compenso del commissario straordinario non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in assenza di una specifica previsione normativa riconducibile alle ipotesi tassative dell'art. 133 c.p.a.
  • Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario mediante il meccanismo previsto dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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