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Ordinanza

Ordinanza n. 4107/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM del Ministro dell'Interno del 17/09/2020 - notificato in data 01/04/2021-di rigetto della istanza concessione della cittadinanza italiana K10-OMISSIS-, presentata in data 11/05/2015 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5/2/1992 n. 91

Giustizia amministrativa202106019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministro dell'Interno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 17 settembre 2020, notificato il 1° aprile 2021, con cui è stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata l'11 maggio 2015 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Dall'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Alla camera di consiglio istruttoria le parti hanno confermato la persistenza dell'interesse alla decisione; non sono state prospettate esigenze di integrazione del contraddittorio né richieste istruttorie, anche alla luce della documentazione depositata.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha esaminato i motivi di ricorso. Preso atto della conferma dell'interesse alla decisione e della sufficiente istruzione della causa, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. Il differimento è stato ritenuto necessario anche in considerazione degli impegni connessi al PNRR e del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., quale fondamento del divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione che limita il rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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