Cassazione Penale, Sentenza n. 48282/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per appropriazione indebita (reato consumato entro l'11/3/2011). Motivo unico: violazione e falsa applicazione della legge penale per aver la Corte territoriale erroneamente negato il decorso della prescrizione anteriore alla decisione di appello; dedotto che l'impugnazione nel merito era ammissibile e che il principio del cosiddetto "giudicato progressivo" non si estende alle decisioni di merito tali da far sorgere giudicato sulla responsabilità quando l'impugnazione investe solo altri punti della sentenza (pena, circostanze), pertanto la prescrizione avrebbe dovuto essere rilevata e dichiarata estinta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha qualificato il fatto come reato istantaneo consumato entro l'11/3/2011, ha computato le sospensioni rilevanti certificate in primo grado (complessivi 118 giorni) e ha accertato che la prescrizione (7 anni e 6 mesi, calcolata in rapporto al limite edittale e agli atti interruttivi) è decorsa sino all'8/1/2019, dunque anteriore alla pronuncia d'appello del 31/3/2021. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., disponendo l'estinzione del reato per prescrizione. Sono confermate le statuizioni civili del primo grado, non censurate dalle parti. Motivazione redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; lett. b) richiamata quale parametro per la censura di violazione e falsa applicazione della legge penale.
art. 157, codice penale
Richiamato in relazione al calcolo e alle cause che incidono sulla estinzione del reato (come evincibile dal contesto della decisione).
art. 161, codice penale
Richiamato in relazione a regole pertinenti alla estinzione del reato e ai suoi effetti temporali.
art. 129, codice di procedura penale
Norma richiamata nel quadro delle cause di sospensione/interruzione del decorso dei termini, in quanto attinente alla procedura e ai termini processuali.
art. 648, codice di procedura penale
Richiamato in relazione alle modalità di computo dei termini e agli atti processuali che incidono sui termini di prescrizione.
art. 620, comma 1, lett. a), codice di procedura penale
Dispositivo che autorizza la Corte di Cassazione ad annullare senza rinvio quando il reato risulta estinto per prescrizione; applicato per pronunciare l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se il fatto è reato istantaneo, il termine di prescrizione decorre dalla data di consumazione e va calcolato tenendo conto di tutte le sospensioni e interruzioni documentate; se la prescrizione matura prima della decisione di grado successivo deve essere rilevata.
- La cosa giudicata si forma sui 'capi' della sentenza non oggetto di impugnazione, non sui 'punti': la mancata impugnazione di questioni relative alla pena o ad altri punti può creare preclusione processuale ma non impedisce che si rilevi una causa di estinzione del reato finché il capo non sia integralmente definito.
- Quando la prescrizione è accertabile facilmente e incombe prima della decisione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato (art. 620 c.p.p.).
- L'estinzione del reato per prescrizione estingue la responsabilità penale ma non invalida automaticamente le statuizioni civili già pronunciate; queste restano efficaci salvo specifica censura.
- In sede di impugnazione è importante devolvere al giudice tutte le questioni rilevanti (compresa la rilevazione della prescrizione), perché la scelta di impugnare solo la pena o altri punti non esclude la possibilità di far valere cause di estinzione finché il capo non sia definitivamente esaurito.
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