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Sentenza

Sentenza del 08/04/2019 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Cuneo Fiscale - Riduzione base imponibile - Azienda pubblica di trasporto persone - Affidamento servizio - Concessione o Appalto - Distinzione - Rilevanza - Accertamento - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il disconoscimento, ai fini IRAP per l'anno 2009, della deduzione denominata "cuneo fiscale" dalla base imponibile. L'Ufficio sosteneva che AT Spa gestisse il servizio di trasporto pubblico urbano in regime di concessione e a tariffa, circostanza che escludeva per legge il beneficio. La società riteneva invece che il rapporto con il Comune fosse riconducibile a un appalto di servizi e che, pertanto, la deduzione fosse spettante. Il punto decisivo era distinguere tra concessione e appalto: nella concessione il gestore eroga il servizio direttamente agli utenti, si remunera almeno in parte tramite i prezzi pagati dal pubblico e assume il rischio della gestione; nell'appalto, invece, la prestazione è resa all'Amministrazione, che remunera direttamente l'appaltatore.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. È stato ritenuto che AT Spa svolgesse il trasporto pubblico urbano in regime di concessione e a tariffa, poiché il servizio era remunerato tramite i prezzi pagati dagli utenti, integrati da provvidenze pubbliche destinate all'equilibrio finanziario. Il contratto di servizio con il Comune di Genova e le prescrizioni regionali prevedevano inoltre un regime tariffario. Di conseguenza, è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento e l'esclusione della deduzione IRAP per il cuneo fiscale. Le spese del giudizio sono state compensate, in ragione dell'incertezza normativa esistente all'epoca.

Norme richiamate

  • Art. 165, comma 1, d.lgs. 50/2016

    La maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato

    La norma è utilizzata per confermare che la concessione si caratterizza per la remunerazione derivante, in misura prevalente o significativa, dalla vendita del servizio agli utenti e per l'assunzione del rischio operativo da parte del gestore.

  • Disciplina IRAP sul cosiddetto cuneo fiscale

    Il beneficio della riduzione della base imponibile IRAP non spetta, secondo la decisione, ai soggetti che gestiscono servizi pubblici in regime di concessione e a tariffa.

  • Contratto di servizio con il Comune di Genova e prescrizioni regionali, artt. 24 e 26

    Le clausole sono state valutate come indicative dell'esistenza di un regime tariffario e di meccanismi pubblici destinati a garantire l'equilibrio finanziario della gestione; tali elementi hanno contribuito a qualificare il rapporto come concessione a tariffa.

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 maggio 2013, n. 13; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2624; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 luglio 2016, n. 22

    La giurisprudenza richiamata distingue la concessione dall'appalto in base al destinatario del servizio, alla modalità di remunerazione e all'assunzione del rischio di gestione. La concessione implica normalmente la gestione economica del servizio e la remunerazione, almeno parziale, tramite gli utenti; l'appalto comporta invece il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Per distinguere una concessione di servizi da un appalto non è decisiva la forma o la denominazione del contratto, ma il suo contenuto sostanziale: occorre verificare chi riceve il servizio, chi paga il gestore e chi sopporta il rischio economico della gestione.
  • La riscossione di corrispettivi dagli utenti è un forte indice di concessione, anche quando il gestore riceve contributi o compensazioni pubbliche per garantire l'equilibrio finanziario.
  • L'esistenza di tariffe stabilite o regolamentate da Comune o Regione non esclude la concessione; al contrario, può confermare che il servizio è svolto a tariffa quando il gestore si remunera, almeno in parte, attraverso gli utenti.
  • Per valutare il diritto a un'agevolazione fiscale occorre esaminare congiuntamente contratto di servizio, disciplina tariffaria, modalità effettive di remunerazione e allocazione del rischio, senza basarsi esclusivamente sulla qualificazione formale del rapporto.
  • Se il servizio pubblico è gestito in concessione e a tariffa, l'agevolazione IRAP oggetto della controversia può essere esclusa anche qualora il gestore riceva finanziamenti o compensazioni pubbliche.

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