Ordinanza n. 1873/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento n. 31785 dell’AGCM, adottato il 22 dicembre 2025, notificato alla Società il 31 dicembre 2025 con nota prot. 109576 e pubblicato sul Bollettino n. 1 del 5 gennaio 2026 a conclusione del procedimento I866 - Accordi tra Fonderie, con il quale l’AGCM ha: (i) accertato che Corrà avrebbe posto in essere – unitamente alle società C2MAC Group S.p.A., Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis S.r.l., Fonderie Guido Glisenti S.p.A., Lead Time S.p.A., Pilenga Baldassarre Foundry S.r.l., Fonderie Mora Gavardo S.r.l., Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A., Cividale S.p.A., Camozzi Group S.p.A., E.F. Group S.p.A. (insieme a Corrà, le “Parti”) e all’associazione di categoria Assofond - Associazione Nazionale delle Fonderie (“Assofond” o “Associazione”) – una “intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea avente per oggetto il coordinamento delle politiche commerciali di prezzo e delle strategie commerciali da attuare nei confronti dei clienti, con l’obiettivo di sostenere le richieste di aumenti dei prezzi e preservare una certa marginalità”; (ii) condannato Corrà al pagamento di una sanzione pecuniaria, quantificata nell’ammontare di euro 5.003.818; e (iii) diffidato le Parti e l’Associazione ad astenersi dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto della pretesa infrazione accertata; b) ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi in particolare: il provvedimento AGCM n. 30773 del 12 settembre 2023, il provvedimento AGCM n. 31154 del 3 aprile 2024, il provvedimento AGCM n. 31309 del 30 luglio 2024, la comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa il 7 agosto 2025 (“CRI”) e le linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’AGCM in applicazione dell’articolo 15, comma 1-bis, della L. n. 287/90 adottate con delibera AGCM del 25 febbraio 2025, n. 31466 (“Linee Guida Sanzioni”), nei termini meglio indicati infra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM che ha accertato un'intesa restrittiva della concorrenza, irrogato alla ricorrente una sanzione di euro 5.003.818 e disposto la diffida dal porre in essere condotte analoghe
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento AGCM n. 31785 del 22 dicembre 2025, adottato nel procedimento I866 - Accordi tra Fonderie. L'Autorità ha ritenuto che la società, insieme ad altre imprese del settore e a un'associazione di categoria, avesse partecipato a un'intesa restrittiva della concorrenza, vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, avente per oggetto il coordinamento delle politiche commerciali di prezzo e delle strategie commerciali nei confronti dei clienti, al fine di sostenere richieste di aumento dei prezzi e preservare una certa marginalità. La ricorrente ha inoltre contestato, ove occorrente, gli atti presupposti e connessi, compresi precedenti provvedimenti AGCM, la comunicazione delle risultanze istruttorie e le linee guida AGCM sulla quantificazione delle sanzioni. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti né formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato dalla società fosse meramente patrimoniale e che il pagamento della sanzione fosse frazionabile in trenta rate. Anche considerando la fissazione dell'udienza pubblica per il 16 dicembre 2026, tale pregiudizio non è stato ritenuto irreparabile. L'ordinanza non definisce il merito delle censure contro l'accertamento antitrust, la sanzione o gli atti connessi e rinvia la loro trattazione all'udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101, paragrafo 1, TFUE
intesa restrittiva della concorrenza
La norma è richiamata dall'AGCM quale base dell'accertamento dell'intesa restrittiva; l'ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 15, comma 1-bis, l. 287/1990
È richiamato quale riferimento normativo delle linee guida AGCM sulla quantificazione delle sanzioni; l'ordinanza non valuta la legittimità della quantificazione.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare; il TAR nega la misura perché non ravvisa un pregiudizio irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale derivante dall'irrogazione di una sanzione amministrativa non integra, di regola, un danno irreparabile quando il pagamento dell'importo è consentito in forma rateale.
- La rateizzazione della sanzione e la calendarizzazione dell'udienza pubblica di merito sono elementi rilevanti nella valutazione del periculum in mora e possono condurre al rigetto della domanda cautelare.
- Il rigetto della domanda cautelare per difetto di irreparabilità del pregiudizio non anticipa la decisione sulla legittimità dell'accertamento antitrust, della sanzione o degli atti presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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