Sentenza n. 1366/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto n. 1 di una procedura aperta per la fornitura di sistemi di ablazione a campo pulsato e atti di gara connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto n. 1, disposta in favore dell'operatore classificato al terzo posto e ammesso all'accordo quadro, deducendo che la Commissione avrebbe errato nella valutazione delle offerte tecniche. In particolare, ha contestato: 1) l'attribuzione all'aggiudicataria di 8 punti per il criterio tabellare n. 10, relativo alla disponibilità di un sistema di mappaggio dedicato e delle patch necessarie alla definizione elettro-anatomica dell'atrio sinistro, sostenendo che il sistema non sarebbe stato realmente dedicato e integrato al catetere offerto e non avrebbe garantito la necessaria navigazione magnetica; 2) l'attribuzione all'aggiudicataria di 4 punti per il criterio n. 3, relativo alla possibilità di assumere multiple configurazioni di forma del catetere, sostenendo che tale capacità avrebbe dovuto operare anche durante la fase di trattamento e non soltanto durante il posizionamento; 3) la mancata attribuzione alla propria offerta di 4 punti per il criterio n. 4, relativo alle multiple configurazioni di dimensioni del catetere, assumendo che la variazione del diametro del loop distale da 25 a 35 mm integrasse il requisito. Sono stati dedotti violazione della lex specialis, dell'art. 108 d.lgs. 36/2023, dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e del legittimo affidamento, dell'art. 97 Cost. e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, falso presupposto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento. È stato chiesto anche il risarcimento del danno. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando la mancata attribuzione alla propria offerta dei 4 punti relativi al criterio n. 4.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che il suo eventuale rigetto avrebbe determinato l'improcedibilità del ricorso incidentale. Ha premesso che la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Il primo motivo è stato respinto: la lex specialis attribuiva gli 8 punti sulla base della dichiarazione dell'operatore nel Questionario criteri premianti, con indicazione dei riferimenti documentali. L'aggiudicataria aveva dichiarato la disponibilità del sistema e delle patch e aveva indicato la compatibilità con il sistema dedicato offerto. La lex specialis non imponeva che il sistema fosse progettato esclusivamente per il catetere offerto, poiché 'dedicato' non equivale a 'esclusivo', ma richiedeva che il sistema potesse funzionare con il catetere e consentisse le operazioni richieste. La ricorrente non aveva fornito prova sufficiente dell'inaffidabilità del sistema o dell'incapacità di mappare l'atrio. Il chiarimento sulla navigazione magnetica non poteva modificare o restringere la lex specialis e, letto in relazione al quesito formulato, non escludeva la navigazione elettrica. Esso confermava soltanto la necessità di un sistema affidabile e realizzato dal medesimo produttore del catetere, requisito non contestato come mancante. Il secondo motivo è stato respinto perché il criterio n. 3 richiedeva letteralmente la possibilità di multiple configurazioni di forma, senza limitare tale caratteristica alla fase di trattamento o erogazione della terapia. Poiché il catetere dell'aggiudicataria poteva assumere diverse forme durante il posizionamento, il criterio risultava soddisfatto; la diversa valutazione prospettata dalla ricorrente avrebbe introdotto una limitazione non prevista dalla lex specialis. Il terzo motivo è stato respinto perché la variazione del diametro del loop distale non costituiva una pluralità di configurazioni dimensionali, ma soltanto una modifica delle dimensioni della medesima configurazione. Il ricorso principale è stato quindi respinto, comprese le domande risarcitorie. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese a Intercent-ER e all'aggiudicataria, liquidate in euro 3.000 ciascuna oltre accessori; spese compensate nei confronti dell'altra concorrente costituita solo formalmente.
Norme richiamate
art. 18.1 del Disciplinare di gara
"Sistema di mappaggio – disponibilità"; "configurazione di forma del catetere"; "configurazioni di dimensioni del catetere"
La lex specialis è stata interpretata secondo il suo tenore letterale: il criterio n. 10 premiava la dichiarata disponibilità di un sistema di mappaggio dedicato e delle patch; il criterio n. 3 richiedeva multiple configurazioni di forma senza limitarle alla fase di trattamento; il criterio n. 4 richiedeva multiple configurazioni dimensionali, non la mera variazione delle dimensioni della stessa configurazione.
art. 16, lett. b), del Disciplinare di gara
"l'operatore economico dovrà altresì indicare i riferimenti alla documentazione tecnica"
Per il criterio n. 10, la dichiarazione resa nel Questionario criteri premianti, corredata dai riferimenti documentali richiesti, costituiva la modalità prevista dalla lex specialis per l'attribuzione del punteggio.
art. 4.1 del Capitolato tecnico
"Fornitura in comodato d’uso gratuito del sistema di mappaggio dedicato"; "Fornitura delle patch necessarie"
Il requisito del sistema dedicato è stato inteso come capacità di funzionare con il catetere offerto e di assicurare le operazioni richieste, non come esclusività del sistema rispetto a ogni altro catetere.
art. 108 d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la decisione non ne ha sviluppato una specifica interpretazione autonoma, ritenendo comunque legittima la valutazione tecnica della Commissione.
art. 134 c.p.a.
Il richiamo è stato utilizzato per delimitare il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche, escludendo il sindacato sostitutivo salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
art. 97 Cost.
La norma è stata invocata tra i parametri di legittimità, senza che il giudice ravvisasse violazioni dei principi di imparzialità e buon andamento.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, le valutazioni delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità tecnica della Commissione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti; non è consentito un sindacato sostitutivo sul merito della valutazione tecnica.
- Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e non possono essere integrate in giudizio con limitazioni o requisiti ulteriori non previsti dal testo di gara.
- Quando la lex specialis richiede un sistema di mappaggio 'dedicato' e 'integrato' al catetere offerto, il requisito non implica necessariamente l'esclusività del sistema rispetto ad altri cateteri, ma richiede che esso sia fornito per il catetere offerto e sia concretamente idoneo a svolgere le operazioni richieste dalla gara.
- Un chiarimento della stazione appaltante non può modificare né restringere la lex specialis; deve essere interpretato in relazione al quesito cui risponde e non può introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dagli atti di gara.
- La previsione di multiple configurazioni di forma di un dispositivo è soddisfatta anche quando la diversa configurazione è possibile durante il posizionamento, se la lex specialis non limita espressamente il requisito alla fase di trattamento o di erogazione della terapia.
- La mera variazione dimensionale di una parte di un dispositivo non integra il requisito delle multiple configurazioni di dimensioni quando comporta soltanto il mutamento delle dimensioni della medesima configurazione strutturale.
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