Cassazione Civile, Ordinanza n. 29472/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di due avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per gli anni d'imposta 2006 e 2007. Il contribuente aveva impugnato gli atti ottenendo esito favorevole nei due gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. sul processo tributario, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente della sentenza d'appello, ritenuta meramente tautologica e priva dell'indicazione delle prove e del ragionamento logico-giuridico posti a base della decisione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando il capo della decisione che aveva escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'accertamento sintetico anche per il periodo anteriore al d.l. n. 78 del 2010, sostenendo una lettura costituzionalmente orientata del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo sulla motivazione apparente della sentenza impugnata. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente, affermando che, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese. È stato altresì dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
fonte del potere di accertamento sintetico richiamato come base della pretesa fiscale; la controversia riguarda avvisi emessi all'esito di tale verifica.
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973
la previsione del contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico è stata introdotta solo dal d.l. n. 78 del 2010 ed è applicabile soltanto dal periodo d'imposta 2009.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. sul processo tributario
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; una motivazione meramente assertiva o tautologica integra vizio di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare il vizio di motivazione apparente come nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso incidentale.
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si limita ad affermazioni assertive o tautologiche prive di reale capacità esplicativa.
- La motivazione per relationem non è sufficiente se il richiamo alla decisione di primo grado non colma la carenza argomentativa della sentenza d'appello, specie quando le due decisioni si fondano su rationes diverse e non integrabili.
- In tema di accertamento sintetico, per i tributi non armonizzati non esiste, in mancanza di una specifica previsione legislativa, un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell'atto; tale obbligo opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, per l'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, solo per annualità successive all'entrata in vigore della modifica normativa.
- Quando la sentenza di merito non indica le prove valorizzate né la loro incidenza sulla decisione, il giudice di legittimità può cassarla per difetto di motivazione senza poter integrare il ragionamento con congetture o con le difese della parte.
Come è indicizzato
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