Cassazione Penale, Sentenza n. 10996/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santini impugnava la conferma della condanna per estorsione in concorso, deducendo vizi di motivazione e di diritto. Contestava in particolare: (i) la mancata esplorazione di elementi a suo favore (es. contratto di mandato per recupero crediti, mancanza di minacce dirette da parte dei presunti emissari); (ii) l'erronea qualificazione del fatto come estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p. invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); (iii) la mancata applicazione corretta degli artt. 110 e ss. c.p. in tema di concorso e della distinzione tra terzi agendo per conto del creditore e terzi mossi da proprio interesse; (iv) violazioni processuali con riferimento agli artt. 522 e 521 c.p.p. per l'applicazione di aggravanti non contestate; (v) carenze di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante "più persone riunite".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto congruente la ricostruzione fatta dalla Corte di Appello secondo cui Santini, pur essendo creditore, aveva incaricato gruppi di soggetti noti per metodi intimidatori e dunque era consapevole dei "modi" degli emissari; i pagamenti effettuati dalle vittime e le intercettazioni supportavano la valutazione che le richieste erano accompagnate da efficaci minacce tali da costringere al pagamento. La Corte ha richiamato e applicato i criteri giurisprudenziali (SS.UU. "Filardo") per distinguere estorsione da esercizio arbitrario di proprie ragioni: essenziale è il fine e l'autonomia di interesse dei terzi agenti. È stato confermato che la partecipazione di più persone come modalità oggettiva può comunicarsi ai concorrenti; l'aggravante di tipo mafioso prevista dall'art. 7 DL 152/1991 era stata esclusa in sede di merito. Pertanto la condanna di Santini è stata confermata: 3 anni e 4 mesi di reclusione, multa di Euro 1.000, pagamento delle spese processuali e pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; le attenuanti generiche parziali riconosciute non hanno prevalso sulle circostanze aggravanti rilevanti.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che tutela il bene giuridico contro le condotte di estorsione; la Corte ha ritenuto integrato il reato in concorso poiché la pretesa era esercitata tramite minacce e metodi intimidatori messi in atto da emissari cui il creditore aveva affidato il recupero.
art. 393 cod. pen.
Disciplina dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi). La sentenza richiama la distinzione tra questo reato e l'estorsione: la "ragion fattasi" è configurabile quando il terzo agisca esclusivamente nell'interesse del creditore e senza finalità di profitto personale.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato. Applicata per valutare la responsabilità concorrente tra il creditore e i terzi che hanno posto in essere le minacce o i comportamenti illeciti.
art. 7 DL 152/1991
Aggravante per il metodo mafioso. Nel caso è stata esclusa dai giudici di merito (e detta esclusione è stata considerata coerente dalla Cassazione).
art. 522 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa nei motivi processuali in ordine all'applicazione di un'aggravante non contestata; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussista vizio tale da rendere illegittima la statuizione di merito.
art. 521 comma 2 cod. proc. pen.
Norma collegata alla restituzione degli atti al PM in caso di nuovi o diverse contestazioni: la difesa sosteneva la sua violazione, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la gestione processuale svolta dai giudici di merito.
Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio di diritto richiamato: per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è decisivo l'elemento psicologico e l'esistenza di un interesse autonomo dei terzi. Se i terzi perseguono anche un proprio profitto o operano in autonomia, l'ipotesi è di estorsione in concorso.
Giurisprudenza su aggravante "più persone riunite" (es. Sez. 2, Sent. n. 31199/2014)
La Corte ha riaffermato che l'aggravante relativa alla presenza di più persone nell'azione ha natura oggettiva e può comunicarsi ai concorrenti anche se non tutti erano presenti materialmente al momento della richiesta estorsiva.
Massime di principio
- Per distinguere estorsione da esercizio privato delle proprie ragioni è decisivo l'elemento psicologico: se i terzi agenti perseguono anche un interesse proprio o operano in autonomia per profitto, la fattispecie sarà di estorsione; se agiscono esclusivamente nel solo interesse del creditore, può valutarsi l'art. 393 c.p.
- La responsabilità del creditore che si avvale di terzi è fondata sulla consapevolezza e sulla volontà di avvalersi di metodi intimidatori: la prova di un incarico a soggetti noti per tecniche coattive e di intercorsi che dimostrano la conoscenza dei "modi" rafforza l'imputazione di concorso in estorsione.
- La valutazione del contenuto di intercettazioni e conversazioni ambientali è questione di fatto rimessa al giudice di merito e in Cassazione può essere sindacata solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- L'aggravante derivante dall'azione di "più persone riunite" ha natura oggettiva e può comunicarsi ai concorrenti anche se non tutti hanno preso parte materialmente al momento della minaccia; non è necessario che ciascun concorrente fosse consapevole del numero preciso dei partecipanti.
- L'esclusione dell'aggravante per metodo mafioso (art. 7 DL 152/1991) non esclude comunque la valutazione dell'illiceità e della gravità delle modalità intimidatorie; le circostanze attenuanti riconosciute non necessariamente prevalgono se il fatto è ritenuto oggettivamente grave.
- In contestazioni circa aggravanti non richiamate nell'imputazione, la correttezza formale del giudizio abbreviato e il collegamento fra accusa e motivazione sono rilevanti: le irregolarità procedurali possono dare luogo a censura solo se integrano un vizio sostanziale del diritto di difesa.
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