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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10996/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santini impugnava la conferma della condanna per estorsione in concorso, deducendo vizi di motivazione e di diritto. Contestava in particolare: (i) la mancata esplorazione di elementi a suo favore (es. contratto di mandato per recupero crediti, mancanza di minacce dirette da parte dei presunti emissari); (ii) l'erronea qualificazione del fatto come estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p. invece che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); (iii) la mancata applicazione corretta degli artt. 110 e ss. c.p. in tema di concorso e della distinzione tra terzi agendo per conto del creditore e terzi mossi da proprio interesse; (iv) violazioni processuali con riferimento agli artt. 522 e 521 c.p.p. per l'applicazione di aggravanti non contestate; (v) carenze di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante "più persone riunite".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto congruente la ricostruzione fatta dalla Corte di Appello secondo cui Santini, pur essendo creditore, aveva incaricato gruppi di soggetti noti per metodi intimidatori e dunque era consapevole dei "modi" degli emissari; i pagamenti effettuati dalle vittime e le intercettazioni supportavano la valutazione che le richieste erano accompagnate da efficaci minacce tali da costringere al pagamento. La Corte ha richiamato e applicato i criteri giurisprudenziali (SS.UU. "Filardo") per distinguere estorsione da esercizio arbitrario di proprie ragioni: essenziale è il fine e l'autonomia di interesse dei terzi agenti. È stato confermato che la partecipazione di più persone come modalità oggettiva può comunicarsi ai concorrenti; l'aggravante di tipo mafioso prevista dall'art. 7 DL 152/1991 era stata esclusa in sede di merito. Pertanto la condanna di Santini è stata confermata: 3 anni e 4 mesi di reclusione, multa di Euro 1.000, pagamento delle spese processuali e pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; le attenuanti generiche parziali riconosciute non hanno prevalso sulle circostanze aggravanti rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che tutela il bene giuridico contro le condotte di estorsione; la Corte ha ritenuto integrato il reato in concorso poiché la pretesa era esercitata tramite minacce e metodi intimidatori messi in atto da emissari cui il creditore aveva affidato il recupero.

  • art. 393 cod. pen.

    Disciplina dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi). La sentenza richiama la distinzione tra questo reato e l'estorsione: la "ragion fattasi" è configurabile quando il terzo agisca esclusivamente nell'interesse del creditore e senza finalità di profitto personale.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato. Applicata per valutare la responsabilità concorrente tra il creditore e i terzi che hanno posto in essere le minacce o i comportamenti illeciti.

  • art. 7 DL 152/1991

    Aggravante per il metodo mafioso. Nel caso è stata esclusa dai giudici di merito (e detta esclusione è stata considerata coerente dalla Cassazione).

  • art. 522 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa nei motivi processuali in ordine all'applicazione di un'aggravante non contestata; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non sussista vizio tale da rendere illegittima la statuizione di merito.

  • art. 521 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla restituzione degli atti al PM in caso di nuovi o diverse contestazioni: la difesa sosteneva la sua violazione, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la gestione processuale svolta dai giudici di merito.

  • Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Principio di diritto richiamato: per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è decisivo l'elemento psicologico e l'esistenza di un interesse autonomo dei terzi. Se i terzi perseguono anche un proprio profitto o operano in autonomia, l'ipotesi è di estorsione in concorso.

  • Giurisprudenza su aggravante "più persone riunite" (es. Sez. 2, Sent. n. 31199/2014)

    La Corte ha riaffermato che l'aggravante relativa alla presenza di più persone nell'azione ha natura oggettiva e può comunicarsi ai concorrenti anche se non tutti erano presenti materialmente al momento della richiesta estorsiva.

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione da esercizio privato delle proprie ragioni è decisivo l'elemento psicologico: se i terzi agenti perseguono anche un interesse proprio o operano in autonomia per profitto, la fattispecie sarà di estorsione; se agiscono esclusivamente nel solo interesse del creditore, può valutarsi l'art. 393 c.p.
  • La responsabilità del creditore che si avvale di terzi è fondata sulla consapevolezza e sulla volontà di avvalersi di metodi intimidatori: la prova di un incarico a soggetti noti per tecniche coattive e di intercorsi che dimostrano la conoscenza dei "modi" rafforza l'imputazione di concorso in estorsione.
  • La valutazione del contenuto di intercettazioni e conversazioni ambientali è questione di fatto rimessa al giudice di merito e in Cassazione può essere sindacata solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • L'aggravante derivante dall'azione di "più persone riunite" ha natura oggettiva e può comunicarsi ai concorrenti anche se non tutti hanno preso parte materialmente al momento della minaccia; non è necessario che ciascun concorrente fosse consapevole del numero preciso dei partecipanti.
  • L'esclusione dell'aggravante per metodo mafioso (art. 7 DL 152/1991) non esclude comunque la valutazione dell'illiceità e della gravità delle modalità intimidatorie; le circostanze attenuanti riconosciute non necessariamente prevalgono se il fatto è ritenuto oggettivamente grave.
  • In contestazioni circa aggravanti non richiamate nell'imputazione, la correttezza formale del giudizio abbreviato e il collegamento fra accusa e motivazione sono rilevanti: le irregolarità procedurali possono dare luogo a censura solo se integrano un vizio sostanziale del diritto di difesa.

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