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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20548/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per evasione e negato le attenuanti generiche, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna resa in appello per il reato di evasione. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio e, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che tali censure erano generiche e investivano un profilo rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sorretta da motivazione esauriente e logica, fondata sulle concrete modalità del fatto e sulla reiterazione delle condotte di evasione.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, rispetto al quale la sentenza impugnata aveva pronunciato condanna.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito sulla base delle concrete modalità del fatto e della reiterazione delle condotte; il relativo giudizio è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e logica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche che si limitino a contestare il trattamento sanzionatorio quando esso sia stato rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e sia sorretto da motivazione congrua.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi concreti del fatto, come le modalità della condotta e la reiterazione del comportamento criminoso.
  • Il controllo di cassazione sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche è limitato alla verifica della presenza di una motivazione logica ed esauriente, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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