Cassazione Penale, Sentenza n. 5852/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, la utilizzabilità e la corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai fratelli (presunti prossimi congiunti), la mancata applicazione dell'avviso di cui all'art. 199 c.p.p., l'errata qualificazione giuridica dei fatti (consapevolezza e disponibilità delle armi), e la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (sia nella declinazione dell'uso del metodo mafioso sia in quella della finalità di agevolazione). Si rilevava inoltre la mancanza di adeguata considerazione degli elementi a favore del ricorrente (assenza di precedenti, distanza temporale dei fatti, possibile misura domiciliare alternativa).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la gravità indiziaria e l'attualità/concretezza delle esigenze cautelari, ha dichiarato utilizzabili le dichiarazioni dei fratelli nei confronti di terzi (c.d. contra alios) e ha escluso l'applicabilità dell'avviso di cui all'art. 199 c.p.p. nei confronti di soggetti già indagati/coimputati; ha ammesso l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. nella parte relativa alla finalità di agevolazione del clan (pur ritenendo discutibile la prova dell'uso del metodo mafioso), e ha confermato la scelta della misura custodiale come necessaria e adeguata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Articolo richiamato nella contestazione per concorso di persone nel reato; utilizzato nella descrizione della pluralità di condotte addebitate.
legge 02/10/1967, n. 895 (artt. 2 e 7) come sostituiti
Richiamata nelle imputazioni relative a condotte con connotazione di terrorismo o eversione (nella formulazione storica degli addebiti), parte del quadro fattuale contestato.
legge 14/10/1974, n. 497 (artt. 10 e 14)
Norme richiamate in combinazione con la legge 895/1967 nella formulazione delle fattispecie contestate; considerate nel compendio delle accuse.
legge 18/04/1975, n. 110
Richiamata fra le norme penali coinvolte nella qualificazione dei fatti (reati connessi ad armi e munizionamento).
art. 648 cod. pen.
Richiamato in relazione alla detenzione/occultamento di cose di provenienza delittuosa; utilizzato per inquadrare parte delle condotte relative alle armi rinvenute.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato come base normativa per l'aggravazione legata alla criminalità organizzata; la Corte distingue tra le due declinazioni: l'avvalersi delle condizioni mafiose (metodo mafioso) e la finalità di agevolare il clan.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante speciale contestata: la Corte valuta che sia provata la finalità di agevolazione del clan ma ritiene carente la prova, quanto al caso specifico, dell'utilizzo manifesto del metodo mafioso.
art. 273 cod. proc. pen.
Regola sulla gravità indiziaria: richiamata come criterio centrale per la verifica preventiva delle misure cautelari; la Corte giudica corretta la valutazione dei giudici di merito sulla esistenza di gravi indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione etc.): applicata per motivare la necessità della misura custodiale, valutando attualità e concretezza del pericolo.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice e ai presupposti per l'applicazione e la scelta della misura cautelare; la Corte verifica che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato i parametri richiesti.
art. 199 cod. proc. pen.
Disciplina l'avviso della facoltà di astenersi dalla testimonianza per prossimi congiunti: la Corte conclude che tale avviso non è dovuto quando il prossimo congiunto è a sua volta indagato/coimputato nel medesimo procedimento.
artt. 63 e 64 cod. proc. pen.
Norme sugli avvisi all'indagato: la sentenza considera la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore o senza formali avvisi, richiamando la giurisprudenza su utilizzabilità 'contra alios' e su requisiti di spontaneità.
art. 350, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: possibilità di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria utilizzabili contro terzi se spontanee e non coatte.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese da persone non sottoposte a indagini e senza avviso formale (art. 63/64 c.p.p.) non sono utilizzabili contro chi le ha rese (contra se) ma possono essere utilizzate contro terzi (contra alios) se emerga che sono state rese liberamente e reiterate con le garanzie difensive.
- L'avviso ex art. 199 c.p.p. (facoltà di astensione per prossimi congiunti) non è richiesto quando il prossimo congiunto è anch'egli indagato o coimputato nel medesimo procedimento; quindi la sua omissione non invalida automaticamente le dichiarazioni rese da tali soggetti.
- In sede di cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; la Corte non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle fonti.
- L'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. presenta due profili distinti: (a) l'uso del metodo mafioso (forza di intimidazione/omertà) e (b) la finalità di agevolazione dell'associazione; è possibile che un profilo sia provato e l'altro no; la prova deve essere adeguata per ciascuna declinazione.
- La distanza temporale dei fatti non esclude per sé la misura cautelare: il giudice deve valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione sulla base della personalità, delle modalità del fatto e del contesto socio-ambientale; elementi di contesto mafioso possono legittimare una prognosi di pericolosità.
- Nel procedimento di riesame il Tribunale è obbligato a esaminare compiutamente le censure difensive; la motivazione per relationem al provvedimento originario è ammessa solo se accompagnata da un vaglio critico e dalla risposta alle deduzioni rilevanti della difesa.
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