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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5852/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, la utilizzabilità e la corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai fratelli (presunti prossimi congiunti), la mancata applicazione dell'avviso di cui all'art. 199 c.p.p., l'errata qualificazione giuridica dei fatti (consapevolezza e disponibilità delle armi), e la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (sia nella declinazione dell'uso del metodo mafioso sia in quella della finalità di agevolazione). Si rilevava inoltre la mancanza di adeguata considerazione degli elementi a favore del ricorrente (assenza di precedenti, distanza temporale dei fatti, possibile misura domiciliare alternativa).

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la gravità indiziaria e l'attualità/concretezza delle esigenze cautelari, ha dichiarato utilizzabili le dichiarazioni dei fratelli nei confronti di terzi (c.d. contra alios) e ha escluso l'applicabilità dell'avviso di cui all'art. 199 c.p.p. nei confronti di soggetti già indagati/coimputati; ha ammesso l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. nella parte relativa alla finalità di agevolazione del clan (pur ritenendo discutibile la prova dell'uso del metodo mafioso), e ha confermato la scelta della misura custodiale come necessaria e adeguata. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato nella contestazione per concorso di persone nel reato; utilizzato nella descrizione della pluralità di condotte addebitate.

  • legge 02/10/1967, n. 895 (artt. 2 e 7) come sostituiti

    Richiamata nelle imputazioni relative a condotte con connotazione di terrorismo o eversione (nella formulazione storica degli addebiti), parte del quadro fattuale contestato.

  • legge 14/10/1974, n. 497 (artt. 10 e 14)

    Norme richiamate in combinazione con la legge 895/1967 nella formulazione delle fattispecie contestate; considerate nel compendio delle accuse.

  • legge 18/04/1975, n. 110

    Richiamata fra le norme penali coinvolte nella qualificazione dei fatti (reati connessi ad armi e munizionamento).

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla detenzione/occultamento di cose di provenienza delittuosa; utilizzato per inquadrare parte delle condotte relative alle armi rinvenute.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come base normativa per l'aggravazione legata alla criminalità organizzata; la Corte distingue tra le due declinazioni: l'avvalersi delle condizioni mafiose (metodo mafioso) e la finalità di agevolare il clan.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante speciale contestata: la Corte valuta che sia provata la finalità di agevolazione del clan ma ritiene carente la prova, quanto al caso specifico, dell'utilizzo manifesto del metodo mafioso.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sulla gravità indiziaria: richiamata come criterio centrale per la verifica preventiva delle misure cautelari; la Corte giudica corretta la valutazione dei giudici di merito sulla esistenza di gravi indizi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione etc.): applicata per motivare la necessità della misura custodiale, valutando attualità e concretezza del pericolo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri del giudice e ai presupposti per l'applicazione e la scelta della misura cautelare; la Corte verifica che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato i parametri richiesti.

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso della facoltà di astenersi dalla testimonianza per prossimi congiunti: la Corte conclude che tale avviso non è dovuto quando il prossimo congiunto è a sua volta indagato/coimputato nel medesimo procedimento.

  • artt. 63 e 64 cod. proc. pen.

    Norme sugli avvisi all'indagato: la sentenza considera la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore o senza formali avvisi, richiamando la giurisprudenza su utilizzabilità 'contra alios' e su requisiti di spontaneità.

  • art. 350, comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: possibilità di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria utilizzabili contro terzi se spontanee e non coatte.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese da persone non sottoposte a indagini e senza avviso formale (art. 63/64 c.p.p.) non sono utilizzabili contro chi le ha rese (contra se) ma possono essere utilizzate contro terzi (contra alios) se emerga che sono state rese liberamente e reiterate con le garanzie difensive.
  • L'avviso ex art. 199 c.p.p. (facoltà di astensione per prossimi congiunti) non è richiesto quando il prossimo congiunto è anch'egli indagato o coimputato nel medesimo procedimento; quindi la sua omissione non invalida automaticamente le dichiarazioni rese da tali soggetti.
  • In sede di cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione; la Corte non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle fonti.
  • L'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. presenta due profili distinti: (a) l'uso del metodo mafioso (forza di intimidazione/omertà) e (b) la finalità di agevolazione dell'associazione; è possibile che un profilo sia provato e l'altro no; la prova deve essere adeguata per ciascuna declinazione.
  • La distanza temporale dei fatti non esclude per sé la misura cautelare: il giudice deve valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione sulla base della personalità, delle modalità del fatto e del contesto socio-ambientale; elementi di contesto mafioso possono legittimare una prognosi di pericolosità.
  • Nel procedimento di riesame il Tribunale è obbligato a esaminare compiutamente le censure difensive; la motivazione per relationem al provvedimento originario è ammessa solo se accompagnata da un vaglio critico e dalla risposta alle deduzioni rilevanti della difesa.

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