Sentenza n. 1640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00984/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il DASPO disposto dal Questore di Brescia per tre anni presso impianti sportivi e manifestazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il DASPO sostenendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, il difetto dei presupposti, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la mancata identificazione certa dell’autore della condotta. Deduceva che la propria presenza negli incidenti fosse accidentale, che non avesse partecipato a episodi di violenza, aggredito persone, lanciato oggetti o agevolato situazioni di pericolo, e che il TAR avesse recepito acriticamente le valutazioni della polizia giudiziaria senza un’autonoma ponderazione delle immagini e degli altri elementi istruttori. Sosteneva inoltre che il provvedimento fosse indeterminato e sproporzionato, poiché esteso genericamente a tutti gli impianti sportivi, anche esteri, e a una pluralità indefinita di eventi, con conseguente lesione della libertà di circolazione. Le amministrazioni resistenti si sono costituite con formula di stile; in primo grado la Questura aveva rappresentato che le immagini della Polizia Scientifica e della videosorveglianza ritraevano l’interessato mentre, insieme ad altri tifosi, inveiva minacciosamente contro la polizia, ignorava le indicazioni degli operatori e si dirigeva verso la zona degli scontri brandendo una cintura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il DASPO sia una misura amministrativa di prevenzione caratterizzata da ampia discrezionalità, il cui esercizio richiede un bilanciamento tra l’interesse pubblico prevalente alla tutela dell’ordine e della sicurezza e l’interesse privato ad accedere agli stadi. Ai fini probatori non occorre la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria della responsabilità penale: è sufficiente il parametro del “più probabile che non”, fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, oggettivamente documentati e idonei a evidenziare una potenziale pericolosità per l’ordine pubblico. La misura può quindi essere adottata anche in assenza di una lesione penalmente accertata, quando la condotta comporti o agevoli situazioni di allarme o pericolo. Nel caso concreto, gli elementi posti a fondamento del provvedimento sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la potenziale pericolosità dell’appellante e a sostenere il DASPO. È stata respinta anche la censura di indeterminatezza e sproporzione, poiché la prescrizione è stata giudicata adeguatamente circostanziata alla luce della finalità preventiva della misura. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401
La disposizione costituisce la base normativa del DASPO; la misura può essere adottata in funzione preventiva rispetto a condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme o pericolo in occasione di manifestazioni sportive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre persone fisiche menzionate nella decisione.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione caratterizzata da ampia discrezionalità, il cui esercizio deve fondarsi sul bilanciamento tra l’interesse pubblico prevalente alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e l’interesse privato all’accesso alle manifestazioni sportive.
- Per l’adozione del DASPO non è necessaria la prova della responsabilità penale dell’interessato oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente una dimostrazione probabilistica secondo il criterio del “più probabile che non”, fondata su elementi di fatto gravi, precisi, concordanti e oggettivamente documentati, idonei a evidenziare una potenziale pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- In ragione della sua finalità preventiva, il DASPO può essere disposto non soltanto dopo una lesione accertata dell’ordine pubblico, ma anche quando la condotta del destinatario abbia comportato o agevolato situazioni di allarme o pericolo in occasione di manifestazioni sportive.
- Una prescrizione di divieto di accesso agli impianti e alle manifestazioni sportive è sufficientemente determinata e proporzionata quando, valutata alla luce della finalità preventiva del DASPO, consenta al destinatario di comprendere l’ambito della limitazione e risulti giustificata dagli elementi concreti attestanti la sua potenziale pericolosità.
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