Sentenza n. 325/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione delle opportune misure cautelari, - della nota prot. n. 27156 del 10.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto agro-voltaico della Società odierna ricorrente (doc. 1); - della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528 del 3.09.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi” (doc. 2); - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 21 febbraio 2025: Per l’annullamento, - della nota prot. n. 37902 del 16.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 28 luglio 2025: Per l’annullamento, - della nota prot. n. 15192 del 23.05.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza di PAUR per il progetto agri-voltaico della Società odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 5809 del 21.02.2025, e la nota prot. n. 37902 del 16.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 14.02.2025; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato B, lett. bb), ll), u), w) punti 12 e 15, e y), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato B, lett. bb), ll), u), w) punti 12 e 15, e y); - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione del procedimento di PAUR, successivo riavvio del procedimento e provvedimento di improcedibilità e archiviazione dell’istanza per un progetto agrivoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, la nota regionale che aveva sospeso il procedimento per il rilascio del PAUR, adottata in applicazione dell’art. 3 della l.r. Sardegna n. 5/2024, nonché la nota regionale recante indicazioni sull’applicazione delle misure di salvaguardia. Ha sostenuto, in primo luogo, che la disposizione regionale riguardasse soltanto la realizzazione di impianti già autorizzati e non potesse incidere sui procedimenti di nuova autorizzazione e di valutazione ambientale. In subordine, ha dedotto il contrasto della moratoria con la disciplina europea e statale sulle fonti rinnovabili e ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024 per violazione del riparto di competenze legislative, dei principi fondamentali statali in materia di energia, degli obblighi europei, nonché dei principi di ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e tutela dell’affidamento. La ricorrente ha inoltre proposto un primo ricorso per motivi aggiunti contro la nota regionale del 16 dicembre 2024, con cui era stato comunicato il riavvio del procedimento dopo l’abrogazione della l.r. n. 5/2024, censurando anche, in via subordinata, il d.m. 21 giugno 2024 sulle aree idonee e non idonee per gli impianti da fonti rinnovabili. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota del 23 maggio 2025, con cui la Regione aveva dichiarato improcedibile e archiviato l’istanza, ritenendo il progetto incompatibile con le aree non idonee individuate dalla l.r. n. 20/2024. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, per violazione degli artt. 117, commi 1, 2 e 3, Cost., dei principi europei di promozione delle energie rinnovabili, dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, del principio di proporzionalità, della leale collaborazione, dell’affidamento, dell’eguaglianza e della libertà di iniziativa economica. Ha inoltre contestato la trasformazione delle aree non idonee in aree soggette a divieto assoluto e l’incidenza della disciplina regionale sulle aree idonee ex lege.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale nei limiti dell’accertamento dell’illegittimità della sospensione del procedimento ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’art. 3 della l.r. n. 5/2024, interpretato secondo il suo tenore letterale e sistematico, intendesse sospendere anche i procedimenti autorizzativi in corso e non soltanto vietare la materiale realizzazione di impianti già autorizzati. Il comma 2 della disposizione, riferito alle procedure di autorizzazione in corso, sarebbe altrimenti privo di autonomo significato. Ha tuttavia rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 28/2025, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024 per contrasto con i principi statali ed europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili, moratorie e individuazione delle aree idonee; per effetto di tale declaratoria, avente efficacia ex tunc, ha accertato l’illegittimità della sospensione regionale. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro la nota di riavvio del procedimento, qualificata come atto endoprocedimentale e comunque privo di lesività, in quanto favorevole alla ripresa dell’iter autorizzativo. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024 nella parte in cui introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee. L’inidoneità dell’area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico: la fattibilità del progetto deve essere verificata concretamente nell’ambito del procedimento amministrativo, pur senza applicazione della procedura semplificata prevista per le aree idonee. È stato quindi annullato il provvedimento di improcedibilità e archiviazione, con obbligo della Regione di riavviare il procedimento sulla domanda della società. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024
Nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica sulla materia, gli ambiti territoriali individuati fossero provvisoriamente sottoposti a un generale divieto di realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; le misure di salvaguardia trovano applicazione anche se nelle aree individuate sono in corso procedure di autorizzazione.
La disposizione regionale comprendeva anche la sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso, ma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
È richiamato quale fonte statale recante principi fondamentali in materia di individuazione delle aree idonee, raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, divieto di moratorie e procedure autorizzatorie per gli impianti da fonti rinnovabili.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando non risulta più utile una pronuncia di annullamento, di accertare l’illegittimità dell’atto ai fini della proposizione della domanda risarcitoria.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11.
La previsione, nella parte in cui trasformava l’inidoneità dell’area in un divieto assoluto di realizzazione, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale e non può fondare l’improcedibilità automatica dell’istanza.
art. 117, commi 1, 2 e 3, Cost.
È richiamato in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, alla competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale e paesaggistica e alla competenza concorrente in materia di energia.
art. 88 c.p.a.
Il TAR richiama, mediante tale disposizione, precedenti sentenze dello stesso Tribunale concernenti l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale sulle aree non idonee.
d.m. 21 giugno 2024
Disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili; è stato censurato dalla ricorrente in via subordinata, ma il TAR non ha deciso nel merito tali censure.
direttiva 2018/2001/UE
È richiamata quale fonte europea di promozione delle energie rinnovabili e parametro interposto delle questioni di costituzionalità.
direttiva 2023/2413/UE
È richiamata quale fonte europea espressiva del principio di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Regolamento (UE) 2021/1119
È richiamato tra i parametri europei concernenti gli obiettivi di decarbonizzazione e la promozione delle fonti rinnovabili.
Massime di principio
- La previsione regionale che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, vieta o sospende anche i procedimenti autorizzativi in corso per impianti da fonti rinnovabili è incompatibile con i principi fondamentali statali in materia di energia, con il divieto di moratorie e con gli obblighi europei di promozione delle fonti rinnovabili.
- L’interpretazione di una disciplina regionale deve attribuire autonomo significato alle disposizioni che applicano le misure di salvaguardia ai procedimenti autorizzativi in corso; da tali disposizioni può ricavarsi l’intento di sospendere l’iter autorizzativo, anche se la norma menziona il divieto di realizzazione degli impianti.
- La qualificazione di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può determinare un divieto assoluto, automatico e aprioristico di autorizzazione o realizzazione del progetto.
- L’inidoneità dell’area impone una valutazione concreta della fattibilità del singolo progetto nell’ambito del procedimento amministrativo; essa esclude soltanto l’accesso alla procedura semplificata prevista per le aree idonee e non consente l’archiviazione automatica dell’istanza.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale applicata al provvedimento amministrativo opera ex tunc e consente al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità dell’atto, anche ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
- La comunicazione di riavvio di un procedimento amministrativo, quando è funzionale alla ripresa dell’iter richiesto dall’interessato e non produce effetti pregiudizievoli, è un atto endoprocedimentale privo di lesività e non è autonomamente impugnabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 51/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 52/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 53/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 54/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 55/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 14 feb 2026Sentenza n. 2893/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →