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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento a) della Determinazione dell’Amministratore Unico n. AU-25-074 del 17.3.2025, comunicata con nota pec prot. n. U-CO25-00173 del 19.3.2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 3 – Rifiuti biodegradabili (sfalci di potatura-CIG B2BC688DB4) della procedura aperta telematica gara n. id 920/2024 ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento servizi di trattamento/invio a recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi, Ruvo di Puglia e raccolti dalla SANB SPA, in favore della Decom s.r.l.; b) in parte qua e nei limiti dell’interesse del verbale di gara del 18.10.2024 relativo Lotto 3 - Sfalci Potatura (CIG B2BC688DB4); c) in parte qua e nei limiti dell’interesse del verbale di gara n. 2 del 18.11.2024 relativo al Lotto 3 - Sfalci Potatura (CIG B2BC688DB4); d) in parte qua e nei limiti dell’interesse del verbale di gara n. 6 del 15.1.2025 relativo al Lotto 3 - Sfalci Potatura (CIG B2BC688DB4); e) in parte qua e nei limiti dell’interesse del verbale di gara n. 8 del 23.1.2025 relativo al Lotto 3 - Sfalci Potatura (CIG B2BC688DB4); f) del Bando Lotto 3 - Sfalci Potatura (CIG B2BC688DB4), del Disciplinare di gara Lotto 3 - Sfalci Potatura (CIG B2BC688DB4) e del Capitolato Speciale di Appalto Lotto 3 - Sfalci Potatura (CIG B2BC688DB4), qualora interpretati in maniera difforme da quanto rappresentato nel ricorso; g) di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 3 relativo ai rifiuti biodegradabili e agli sfalci di potatura in favore dell’impresa risultata prima classificata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda nella procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di trattamento, invio a recupero o smaltimento e trasporto di rifiuti urbani, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto relativo agli sfalci di potatura, nonché gli atti di gara e i verbali delle operazioni. Con il primo motivo ha sostenuto che l’aggiudicataria non possedesse il requisito di idoneità professionale necessario per l’esecuzione del servizio, poiché risultava iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 1, classe C, relativa a una popolazione servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000, mentre il servizio riguardava quattro Comuni con popolazione complessiva superiore a 150.000 abitanti, corrispondente alla classe B. La ricorrente ha invocato l’eterointegrazione della lex specialis, che richiedeva l’iscrizione alla categoria 1 senza specificare la classe, mediante l’art. 212 d.lgs. 152/2006 e gli artt. 8 e 9 del d.m. 120/2014. Ha inoltre dedotto violazione dell’art. 100 d.lgs. 36/2023, degli artt. 97 Cost. e 1 l. 241/1990, della par condicio, nonché difetto di istruttoria e omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Con il secondo motivo ha censurato ulteriormente l’ammissione e l’aggiudicazione in favore dell’aggiudicataria per difetto dei requisiti professionali. La stazione appaltante ha sostenuto che il servizio non riguardasse la raccolta presso gli utenti, già svolta dalla stessa stazione appaltante, ma il prelievo e trasporto dei rifiuti dai centri comunali di raccolta agli impianti di trattamento, sicché sarebbe stata sufficiente l’iscrizione alla categoria 1 senza una specifica classe. Ha inoltre richiamato un chiarimento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali secondo cui l’iscrizione in classe C avrebbe consentito lo svolgimento dell’attività di trasporto nella corrispondente sottocategoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, assorbendo l’ulteriore censura, e ha annullato l’aggiudicazione. Ha ritenuto che la popolazione complessivamente servita costituisca un parametro imprescindibile per verificare l’idoneità professionale degli operatori nelle gare relative ai servizi di igiene ambientale, anche quando l’attività affidata consiste nel prelievo dei rifiuti dai centri comunali di raccolta e nel loro trasporto agli impianti, senza contatto diretto con gli utenti. Il quantitativo di rifiuti prodotto dalla popolazione dei Comuni interessati incide infatti sull’organizzazione e sui mezzi necessari per l’esecuzione del servizio. La classe di iscrizione all’Albo individua la capacità organizzativa e strumentale dell’operatore e, nel caso concreto, il servizio riguardava una popolazione complessiva di 150.136 abitanti, sicché era necessaria l’iscrizione alla categoria 1, classe B, relativa a popolazioni inferiori a 500.000 e superiori o uguali a 100.000 abitanti. Poiché l’aggiudicataria possedeva soltanto l’iscrizione in classe C, il requisito era insufficiente. Il TAR ha ritenuto operante l’eterointegrazione della lex specialis mediante l’art. 212 d.lgs. 152/2006 e gli artt. 8 e 9 d.m. 120/2014, trattandosi di requisiti obbligatori di idoneità professionale, proporzionati all’oggetto dell’appalto e sottratti alla discrezionalità della stazione appaltante. Ha escluso che il chiarimento successivamente richiesto dalla stazione appaltante all’Albo potesse ampliare, in corso di gara, la platea dei concorrenti o modificare i requisiti soggettivi di partecipazione, poiché ciò avrebbe violato la par condicio. Le spese sono state poste in solido e in parti uguali a carico della stazione appaltante e dell’aggiudicataria, per complessivi 4.000 euro, oltre contributo unificato e accessori.

Norme richiamate

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    I requisiti di idoneità professionale devono essere pertinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto; nel caso concreto, la classe di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali è stata ritenuta requisito necessario e proporzionato.

  • art. 212 d.lgs. 152/2006

    L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

    L’iscrizione all’Albo costituisce requisito legale per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

  • art. 8 d.m. 120/2014

    L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività: a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani

    La categoria 1 dell’Albo riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.

  • art. 9 d.m. 120/2014

    La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a 500.000 abitanti; b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti; d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti; e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti; f) inferiore a 5.000 abitanti.

    La classe di iscrizione deve essere commisurata alla popolazione complessivamente servita; per un servizio riguardante 150.136 abitanti è necessaria la classe B.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata svolta come gara aperta telematica.

Massime di principio

  • Nelle procedure di affidamento di servizi di igiene ambientale, la popolazione complessivamente servita costituisce un parametro necessario per determinare la classe di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali richiesta quale requisito di idoneità professionale.
  • La necessità di possedere la classe di iscrizione corrispondente alla popolazione servita sussiste anche quando l’operatore non raccoglie direttamente i rifiuti presso gli utenti, ma li preleva dai centri comunali di raccolta e li trasporta agli impianti di recupero o smaltimento.
  • La lex specialis che richieda genericamente l’iscrizione alla categoria 1 dell’Albo dei gestori ambientali deve essere eterointegrata dalle disposizioni cogenti che impongono la corrispondente classe, quando quest’ultima sia necessaria in relazione alla popolazione complessivamente servita.
  • L’iscrizione alla categoria 1 in una classe inferiore rispetto a quella corrispondente alla popolazione interessata dal servizio non soddisfa il requisito di idoneità professionale e comporta l’illegittimità dell’ammissione o dell’aggiudicazione.
  • Un chiarimento dell’ente gestore dell’Albo, richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura, non può modificare o ampliare i requisiti soggettivi di partecipazione fissati dalla legge e dalla lex specialis, poiché ciò violerebbe la par condicio tra i concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRifiuti
RamiContratti pubbliciAmbiente
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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