Ordinanza n. 402/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, e per la domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. -della disposizione n. 3 del 2 aprile 2026 adottata dal Responsabile Area Urbanistica – Edilizia – SUAP – Patrimonio del Comune di Nocera Superiore, avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento e di rimozione/smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla demolizione del fabbricato (rectius, dei fabbricati) siti in Nocera Superiore via San Clemente nn. 86-88-90; -nonché del verbale di somma urgenza del 13 dicembre 2025, della perizia giustificativa del 23.12.2025 redatta ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 36/2023, della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 4.2.2026, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29. 3.2026 e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale; -nonché per l’accertamento dell’illegittimità dell’attività demolitoria integralmente eseguita dal Comune resistente; -nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione comunale di ingiunzione di pagamento e di rimozione/smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla demolizione di fabbricati, unitamente agli atti presupposti e all’attività demolitoria eseguita dal Comune
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione comunale del 2 aprile 2026 con cui è stato ingiunto il pagamento e lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla demolizione di alcuni fabbricati. Sono stati inoltre impugnati il verbale di somma urgenza, la perizia giustificativa redatta ai sensi dell’art. 140 d.lgs. 36/2023, le deliberazioni comunali presupposte e ogni atto connesso e consequenziale. È stata proposta anche una domanda di accertamento dell’illegittimità dell’attività demolitoria e una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Nell’ordinanza cautelare non sono specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti né è svolta una valutazione sul fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il periculum in mora. In particolare, l’ordine di rimozione riguarda macerie derivanti da un edificio ormai demolito e l’addebito patrimoniale è stato considerato integralmente reintegrabile nell’eventualità di un successivo accoglimento del ricorso nel merito. L’ordinanza non decide la fondatezza delle domande di annullamento, accertamento o risarcimento e non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso il pericolo attuale di un pregiudizio irreparabile.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti; la domanda non è stata decisa in sede cautelare.
art. 140 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla perizia giustificativa della somma urgenza; l’ordinanza non ne valuta la legittimità.
Massime di principio
- In sede cautelare non sussiste il periculum in mora quando l’atto impugnato impone la rimozione di macerie derivanti da un edificio già demolito e l’eventuale esborso patrimoniale è integralmente reintegrabile in caso di accoglimento del ricorso nel merito.
- La reiezione dell’istanza cautelare fondata sull’assenza di un pregiudizio irreparabile non anticipa la decisione sulla fondatezza delle domande di annullamento, accertamento e risarcimento.
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