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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16932 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 474.256,27, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e notificata il 7 febbraio 2006. La società ne chiedeva l'annullamento sostenendo che l'obbligazione fiscale fosse coperta dalla sospensione e dalla proroga triennale dei termini previste dall'art. 20 della legge n. 44/1999, a favore delle vittime di richieste estorsive e usura. L'Agenzia delle Entrate contestava che la società avesse dimostrato che il termine per il pagamento della cartella rientrasse tra quelli scaduti entro un anno dall'evento lesivo e quindi prorogabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, ha accolto il secondo motivo per insufficiente motivazione e ha dichiarato assorbito il terzo. La sentenza della CTR Toscana, che aveva accolto la posizione della società, è stata cassata con rinvio a diversa composizione della CTR Toscana, chiamata a verificare concretamente la data dell'evento lesivo, il termine fiscale interessato e la sua eventuale scadenza entro un anno dall'evento. Il giudizio non si è quindi concluso definitivamente sul merito e le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 44/1999, art. 20, comma 2

    A favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

    La proroga triennale riguarda esclusivamente gli adempimenti fiscali i cui termini siano scaduti o scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo. La mera concessione di proroghe prefettizie o il riconoscimento astratto dei presupposti soggettivi non dimostrano automaticamente che uno specifico adempimento rientri nella proroga.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Costituisce la base normativa del controllo automatizzato dal quale era derivata la cartella di pagamento oggetto della controversia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato richiamato per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge; il primo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    È stato utilizzato per denunciare l'insufficiente motivazione della CTR, che non aveva individuato con precisione la data dell'evento lesivo, il termine fiscale concreto e la loro relazione temporale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni e proroghe fiscali collegate a eventi lesivi non operano automaticamente: occorre dimostrare il collegamento tra lo specifico adempimento e il periodo temporale previsto dalla legge.
  • Per applicare una proroga decorrente dall'evento lesivo devono essere individuati con precisione la data dell'evento, la scadenza originaria dell'adempimento e la norma che consente il differimento.
  • La concessione di provvedimenti prefettizi può provare l'esistenza astratta dei presupposti del beneficio, ma non sostituisce la verifica concreta della singola scadenza fiscale.
  • In caso di impugnazione di una cartella, bisogna distinguere tra il termine per emettere o notificare l'atto impositivo e il termine per eseguire il pagamento: la sospensione di uno non implica necessariamente la sospensione dell'altro.
  • Una sentenza di cassazione con rinvio non assegna definitivamente la vittoria a una parte sul merito, ma impone al giudice di rinvio una nuova valutazione conforme ai principi indicati dalla Corte.

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