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Sentenza

Sentenza n. 133/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della Nota del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna-sede Modena del 06.03.2020 nella parte in cui ha erroneamente accertato l'estirpazione di una superficie vitata di mq. 4050 anziché di mq. 7581; - della Nota del Responsabile STACP di Modena del 24.04.2020 nella parte in cui ha autorizzato il reimpianto di una superficie vitata di mq 4050 anziché di mq. 7581; - del Verbale di ispezione del 04.03.2020. per quanto occorrer possa, della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 746 del 23.05.2016 recante “Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 560/2015, (UE) n. 561/2015 – Approvazione disposizioni regionali per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, anche non cognito alla ricorrente; nonché, per l’accertamento dell’avvenuta estirpazione di una superficie vitata di mq. 7.581 come da comunicazione di conclusione lavori presentata da Nuvola S.a.s., per il tramite del CAA Coldiretti di Modena, in data 14.02.2020, ai fini del conseguente rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Giustizia amministrativa202000319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali che hanno accertato l'estirpazione e autorizzato il reimpianto per 4.050 mq anziché per 7.581 mq

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota regionale del 6 marzo 2020, il verbale di sopralluogo del 4 marzo 2020 e la successiva nota del 24 aprile 2020, chiedendo l'accertamento dell'avvenuta estirpazione di 7.581 mq di superficie vitata e il conseguente rilascio dell'autorizzazione al reimpianto per tale estensione. La società aveva inizialmente comunicato l'intenzione di estirpare 9.423 mq, ma aveva successivamente presentato, il 5 febbraio 2020, una comunicazione in variante limitando l'estirpo a 7.581 mq. L'Amministrazione aveva invece riconosciuto come effettivamente estirpata e reimpiantabile soltanto la superficie di 4.050 mq. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di estirpazione e reimpianto dei vigneti, la violazione della legge n. 241/1990 e della normativa regionale sul procedimento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà e irragionevolezza. La ricorrente sosteneva che il sopralluogo, essendo successivo alla comunicazione di conclusione dei lavori, avrebbe potuto verificare soltanto l'avvenuta estirpazione e non la preesistenza delle viti; invocava inoltre il silenzio-assenso e contestava il ricorso all'autotutela. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 66 del regolamento UE n. 1308/2013, dell'art. 10 del d.m. n. 12272/2015 e della circolare AGEA n. 49/2016, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e falso presupposto, sostenendo che il dato di 4.050 mq non risultasse da alcun documento e fosse incompatibile con le comunicazioni della società. Con il terzo motivo sono stati dedotti difetto di motivazione, carenza di istruttoria, falso presupposto e illogicità, contestando la rilevanza degli impegni ventennali di ritiro dalla coltivazione assunti dalla società e dai precedenti conduttori nell'ambito delle misure agroambientali, nonché la mancata instaurazione di un contraddittorio specifico su tale profilo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell'accertamento della superficie estirpata e reimpiantabile in 4.050 mq. Il Collegio ha ritenuto che, per verificare la superficie effettivamente estirpata, l'Amministrazione dovesse necessariamente accertare anche la preesistenza delle viti sulle aree interessate; pertanto, il sopralluogo successivo alla comunicazione di fine lavori era legittimo e rilevante, non essendo limitato alla sola verifica materiale dell'estirpazione. Il giudice ha individuato nella comunicazione in variante del 5 febbraio 2020 il riferimento procedimentale da utilizzare per valutare l'operato dell'Amministrazione. Ha escluso l'applicazione del silenzio-assenso, in ragione del procedimento previsto dalla disciplina regionale e del ruolo del CAA quale mandatario. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo all'autotutela, poiché l'autorizzazione per 4.050 mq era intervenuta entro il termine massimo previsto dalla disciplina regionale decorrente dall'ultima istanza. Le censure relative a motivazione e contraddittorio sono state respinte perché il sopralluogo si era svolto alla presenza del tecnico della società che aveva eseguito i lavori. Quanto alla quantificazione, il TAR ha ritenuto adeguatamente comprovato il dato di 4.050 mq sulla base del verbale di sopralluogo, delle domande relative alle misure agroambientali presentate annualmente dal 2013 al 2017 e dei piani colturali, dai quali risultava che parte delle superfici era stata ritirata dalla produzione e destinata a elementi naturali di macchia-radura, con percezione dei relativi contributi. Il calcolo è stato quindi ritenuto correttamente istruito, motivato e vincolato, senza possibilità di pervenire a una diversa quantificazione sulla base di ulteriori apporti della ricorrente. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 62 e 66 Regolamento (UE) n. 1308/2013

    L'impianto e il reimpianto delle superfici vitate sono soggetti ad autorizzazione; la verifica della superficie reimpiantabile presuppone l'accertamento della preesistenza delle viti e dell'effettiva estirpazione.

  • DGR Emilia-Romagna n. 746/2016

    Disciplina regionale dei procedimenti di gestione del potenziale vitivinicolo, compresi l'estirpazione, i controlli e l'autorizzazione al reimpianto; il termine procedimentale decorre dall'ultima istanza presentata.

  • determinazione regionale n. 10971/2016

    Stabilisce le modalità tecniche e procedimentali dell'istruttoria e dei controlli sulle superfici vitate.

  • art. 10 d.m. Politiche agricole, alimentari e forestali n. 12272/2015

    Disciplina nazionale richiamata per la verifica delle superfici vitate oggetto di estirpazione e reimpianto.

  • artt. 2, 3, 7, 10, 10-bis e 20 l. n. 241/1990

    Norme generali sul procedimento amministrativo invocate dalla ricorrente; il giudice non ha ravvisato violazioni procedimentali, motivazionali o partecipative.

  • art. 11 l.r. Emilia-Romagna n. 19/2011

    Norma regionale sul procedimento invocata dalla ricorrente, la cui violazione è stata esclusa.

  • Regolamento (CE) n. 2078/1992, art. 2

    Rilevante per gli impegni ventennali di ritiro dalla produzione e destinazione delle superfici a elementi naturali, considerati nel calcolo della superficie vitata effettivamente preesistente.

Massime di principio

  • Nell'ambito dei procedimenti di estirpazione e reimpianto dei vigneti, la verifica dell'effettiva superficie estirpata richiede necessariamente anche l'accertamento della preesistenza delle viti sulle aree interessate; il sopralluogo successivo alla comunicazione di fine lavori può quindi legittimamente comprendere tale verifica.
  • Quando il procedimento regionale per l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti prevede la presentazione dell'istanza tramite un CAA operante quale mandatario, non è automaticamente applicabile il silenzio-assenso, se la disciplina speciale non lo prevede per tale procedimento.
  • La superficie reimpiantabile deve essere determinata sulla base della superficie vitata effettivamente preesistente ed estirpata, escludendo le aree già ritirate dalla produzione in esecuzione di impegni agroambientali e non più qualificabili come vigneto.
  • Il controllo in loco svolto alla presenza del tecnico che ha eseguito i lavori può soddisfare le esigenze partecipative e di contraddittorio relative all'accertamento materiale dell'estirpazione, quando l'esito del controllo è vincolato dai dati oggettivi risultanti dall'istruttoria.
  • Il richiamo all'autotutela è inconferente quando l'Amministrazione non modifica o ritira un precedente provvedimento definitivo, ma conclude il procedimento di controllo entro il termine previsto dalla disciplina speciale applicabile all'ultima istanza presentata.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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