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Sentenza

Sentenza n. 335/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 10.4.2024, n. 83, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 10 aprile 2024, n. 83, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nel titolo esecutivo e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta, all’accredito degli importi complessivi spettanti e al pagamento della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Dopo la notifica della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 26 giugno 2025, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provata l’inottemperanza del Ministero sulla base della mancata dimostrazione dell’adempimento, gravante sull’Amministrazione secondo l’art. 2697 c.c. Ha ordinato al Ministero di rilasciare a ciascuna ricorrente la carta del docente e di accreditarvi gli importi stabiliti dal giudicato: 2.000 euro per ciascuna delle prime tre ricorrenti e 2.500 euro per la quarta, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, da attivarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro per ogni giorno di ritardo: il termine iniziale è il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mentre il termine finale coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per incentivare l’esecuzione del giudicato; la penalità è stata fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione che afferma, o intende far valere, l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la prova dell’adempimento; la mancata contestazione e prova ha consentito di ritenere fondata l’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il creditore può agire per l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
  • Quando l’Amministrazione si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare né documentare l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo, l’onere probatorio dell’adempimento non può ritenersi assolto e l’actio iudicati deve essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione non solo il pagamento delle somme dovute, ma anche il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare piena esecuzione al giudicato, quali l’emissione e l’accredito di una carta elettronica spettante al beneficiario.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’esercizio sostitutivo dei poteri necessari all’attuazione del giudicato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione comprende, oltre al pagamento di somme, un’attività amministrativa ulteriore e necessaria; il dies a quo può essere fissato alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e il dies ad quem all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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