Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Monte San Pietro prot.c_f627/AOO-COSER GE/2025/0024913 del 05.12.2025 con il quale la Responsabile del IV Settore –Cura del Territorio e Gestione del Patrimonio SUE- ha disposto “l’annullamento d’ufficio in autotutela della concessione edilizia in sanatoria n. 229/86, richiesta al prot. n. 2622 del 27.03.1986, rilasciata al prot. n. 3906/90 in data 30.12.1990 e ritirata in data 30.12.1990 e del relativo certificato di abitabilità al prot. n. 622/90 del 30.12.1990 inerenti immobili siti in via Landa n.15, ora via Bonfiglioli n.6/I, catastalmente distinti al foglio 16 mapp. 239 sub.9 graffato con sub 10”; - di ogni altro atto ad esso antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorché ai ricorrenti non noto, ivi inclusi la Comunicazione di avvio del procedimento prot.c_f627/AOO-COSER GE/2025/0022806 del 06.11.2025 e, per quanto di interesse, la Comunicazione prot.c_f627/AOO-COSER GE/2024/0026801 del 23.12.2024 con la quale il Responsabile del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno della Regione Emilia Romagna ha segnalato la presenza di alcuni manufatti su area demaniale e inferiore a m.10,00 dalla sponda del Torrente Landa in prossimità di via Landa 15 e 19.

Giustizia amministrativa202600417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria del 1990 e del relativo certificato di abitabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria e del certificato di abitabilità, chiedendone anche la sospensione cautelare. La vicenda trae origine dalla segnalazione regionale relativa alla presenza di manufatti su area demaniale e a distanza inferiore a dieci metri dalla sponda del Torrente Landa, in zona soggetta a vincolo idrogeologico. Il provvedimento comunale è stato contestato mediante censure di legittimità non ulteriormente specificate nel testo dell’ordinanza, presumibilmente riferite all’esercizio dell’autotutela e alla tutela dell’affidamento derivante dal titolo edilizio risalente. I ricorrenti hanno inoltre dedotto la rilevanza del fatto che le dichiarazioni rese nella domanda di condono fossero riferibili a soggetti diversi dagli attuali proprietari.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti cautelari e ritenuta prima facie infondatezza delle censure. Il Collegio ha valorizzato il dato documentale secondo cui gli immobili sono ubicati a meno di dieci metri dall’area demaniale del Torrente Landa, in zona vincolata, mentre nella domanda di condono del 1986 era stata dichiarata l’assenza di vincoli. Tale falsa rappresentazione ha indotto l’Amministrazione in errore e impedisce, secondo il giudice, di riconoscere un legittimo affidamento sulla stabilità del titolo. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che le dichiarazioni mendaci fossero state rese da soggetti diversi dagli attuali proprietari: il trasferimento del bene non elimina la rilevanza delle dichiarazioni precedenti né sana il vizio, qualificato come insanabile. In presenza di un vincolo stringente, l’interesse pubblico al ripristino è stato ritenuto senz’altro prevalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento d’ufficio in autotutela

    È la base normativa dell’autotutela comunale, la cui applicazione è stata ritenuta prima facie non censurabile in ragione della falsa rappresentazione del privato e dell’assenza di un affidamento legittimo.

Massime di principio

  • La falsa rappresentazione dei presupposti di fatto rilevanti per il rilascio di un titolo edilizio, quando abbia indotto l’amministrazione in errore, esclude la tutela del legittimo affidamento del privato sulla stabilità del titolo e può giustificare l’annullamento d’ufficio anche a distanza di tempo.
  • Il trasferimento di un immobile non priva di rilevanza le dichiarazioni mendaci rese dal precedente titolare nell’ambito della domanda di sanatoria: il vizio derivante dalla falsa rappresentazione resta riferibile al titolo e non viene sanato dal mutamento della proprietà.
  • In presenza di manufatti situati in area demaniale o a distanza inferiore a dieci metri dalla sponda di un corso d’acqua, l’interesse pubblico al ripristino della legalità, soprattutto in presenza di vincoli stringenti, può prevalere sull’interesse alla conservazione del titolo edilizio illegittimamente ottenuto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.