Cassazione Penale, Sentenza n. 44681/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistenti "gravi indizi" di concorso in omicidio (art. 575 c.p. in concorso ex art. 110 c.p.) e l'aggravante della premeditazione (art. 577 n.3 c.p.), applicando la custodia in carcere. Il ricorrente contestava la carenza, l'incompletezza e l'illogicità della motivazione sul punto della partecipazione di Felice CELSO all'azione omicidiaria: mancavano riscontri nelle intercettazioni sulla sua partecipazione, non erano escussi testimoni rilevanti, vi erano incongruenze tecniche nella perizia balistica, la frase pronunciata dal balcone poteva essere un avvertimento e non un incitamento, e il giudizio del Tribunale del riesame aveva indebitamente valorizzato fatti successivi (un furto commesso mesi dopo) per provare un concorso nell'omicidio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo incompleto e apodittico, attribuendo ai singoli elementi probatori un peso univoco senza adeguato esame critico delle alternative interpretative e senza collegare coerentemente gli elementi indiziari alla qualificata probabilità di condanna richiesta per l'applicazione di misure cautelari. È stata altresì accolta la censura relativa all'aggravante della premeditazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il fascicolo è stato rinviato al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo giudizio, nel rispetto dei principi richiamati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata come parametro di denuncia della motivazione illogica e carente dell'operatoria giurisdizionale nella decisione impugnata (motivi di cassazione per vizio di motivazione).
art. 110 cod. pen.
Richiamata in relazione all'ipotesi di concorso di persone nel reato: la Corte sottolinea l'obbligo di motivare sulla partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato.
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio, oggetto della contestazione principale; la valutazione degli indizi doveva mostrare la qualificata probabilità di responsabilità per questo delitto.
art. 577 cod. pen.
Riferimento all'aggravante della premeditazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente dimostrato la presenza di pianificazione e di un arco temporale e attività preparatoria tali da fondare la premeditazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata per il principio che la misura cautelare personale può essere disposta solo se sussistono "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte chiarisce che detta nozione richiede una valutazione argomentata in termini di concreta probabilità di condanna.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamata in rapporto ai criteri di valutazione degli elementi indizianti in sede cautelare; la decisione deve individuare il significato incriminante degli elementi raccolti e il loro rilievo prognostico.
Massime di principio
- Per disporre una misura cautelare basata su "gravi indizi di colpevolezza" il giudice deve fornire una motivazione completa e coerente, che spieghi il significato incriminante degli elementi raccolti e la loro capacità prognostica in termini di qualificata probabilità di condanna.
- Nel caso di concorso di persone (art. 110 c.p.) è necessario motivare specificamente in quale fase (ideativa, preparatoria, esecutiva) e con quale contributo concreto il concorrente abbia agito; non è sufficiente valorizzare congetture o ruoli generici (es. "vedetta") senza collegare causalmente l'attività all'esito del reato.
- Le parole od i gesti ambigui (es. un grido da un balcone) richiedono un'analisi alternativa: il giudice cautelare deve considerare e argomentare le possibili interpretazioni (avvertimento vs. incitamento) prima di attribuire loro valore indiziario decisivo.
- Non è lecito valorizzare in modo apodittico fatti successivi o distinti temporalmente (es. reati commessi mesi dopo) per provare la responsabilità in un evento precedente, a meno che non sia chiaramente dimostrata la rilevanza probatoria e il nesso causale tra gli atti.
- Le valutazioni tecniche incongruenti o i lacunosi accertamenti (es. perizia balistica non univoca, testi non escussi) indeboliscono la gravità degli indizi: il giudice deve considerare e motivare l'impatto di tali incertezze sulla decisione cautelare.
- Nei giudizi cautelari il livello di persuasività richiesto è elevato: la decisione deve resistere a possibili spiegazioni alternative e non trasformarsi in una sommaria delibazione o in un prematuro giudizio di colpevolezza.
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