Cassazione Civile, Ordinanza n. 24568/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, ritenendo che la definizione agevolata del contenzioso sull'avviso di accertamento relativo alla consolidante produca effetti favorevoli anche nel presente giudizio concernente l'avviso di primo livello nei confronti della coobbligata consolidata. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2004 emesso nei confronti di una società in relazione al primo livello di accertamento, distinto da altro avviso notificato alla stessa società in qualità di consolidante, oggetto di separato giudizio. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione alcuni dividendi ritenuti non rientranti nel perimetro del consolidato fiscale, con conseguente venir meno del beneficio fiscale applicato. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. L'Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio la resistente chiedeva l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della lite relativa all'avviso di secondo livello. La Corte prende atto che il giudizio relativo all'avviso di secondo livello era già stato dichiarato estinto e ritiene che tale definizione giovi anche alla coobbligata consolidata nel presente giudizio, per effetto dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per il deposito della memoria, nel cui ambito la parte resistente ha chiesto l'estinzione del giudizio
art. 6, comma 14, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata del giudizio relativo all'avviso di accertamento della consolidante produce effetti favorevoli anche nei confronti della coobbligata consolidata nel giudizio relativo all'avviso di primo livello
L. 17 dicembre 2018, n. 136
norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina della definizione agevolata
IRES
imposta oggetto dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004
Massime di principio
- Quando il rapporto tributario è inserito in un meccanismo di consolidato fiscale, la definizione agevolata del giudizio relativo all'accertamento che riguarda la società consolidante può riverberarsi anche sul giudizio relativo all'accertamento emesso nei confronti della società consolidata, se la legge speciale prevede un effetto estensivo della definizione.
- In presenza di una sopravvenuta definizione della lite fiscale idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla decisione, il giudice di legittimità deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza pronuncia sul merito delle censure, con regolazione delle spese secondo il criterio dell'autosostenimento
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